CASS
Sentenza 8 settembre 2023
Sentenza 8 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/09/2023, n. 37007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37007 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: IN BR nato a [...] il [...] DE SA nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
udito il Sostituto Procuratore Generale LUIGI CUOMO che ha concluso chiedendo l'inammissibilita come da requisitoria in atti. udito il difensore, l'avvocato Zannbelli, che si riporta al ricorso depositato e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 5 Num. 37007 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 19/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. NO NI e SA DE ricorrono avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia del 20.4.2022 che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui gli imputati predetti sono stati condannati alla pena di anni due di reclusione, oltre alle pene accessorie previste dall'ultimo comma dell'art. 216 I. fall. per una durata analoga a quella della pena principale, in relazione al reato di concorso in bancarotta fraudolenta distrattiva, ed assolti da quello di bancarotta fraudolenta documentale perché il fatto non sussiste. Gli imputati sono stati condannati in relazione al fallimento della società Gruppo EN S.B. s.r.I., dichiarato il 19.1.2012, di cui NO NI era amministratore unico, mentre la moglie SA DE era titolare della omonima azienda agricola in favore della quale sono state distratte somme di danaro dalla fallita (per un totale di 480.000 euro) senza giustificazione economica effettiva, per compravendite di terreni risultate inesistenti. 2. Il primo motivo di censura denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla modifica del titolo di affermazione di responsabilità compiuta dai giudici di merito rispetto alla contestazione, eccependo l'erronea applicazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza ex art. 522 cod. proc. pen., in cui, nei confronti dei ricorrenti, è stato ritenuto sussistente il delitto di bancarotta ai sensi dell'art. 223 I. fall. in relazione all'art. 216 I. fall., senza che la prima disposizione fosse citata formalmente nell'imputazione. Il motivo era stato già proposto in appello e la difesa ritiene non condivisibili le conclusioni alle quali giungono i giudici di secondo grado, i quali hanno escluso la violazione del principio di correlazione, valutando la contestazione "in fatto" idonea a descrivere la fattispecie legale ritenuta sussistente in concreto ed i versamenti compiuti come aventi natura "in conto capitale", inidonei a determinare obbligazioni restitutorie nel beneficiario e, dunque, non assimilabili ai finanziamenti né riconducibili al reato di bancarotta fraudolenta preferenziale. In realtà, gli imputati evidenziano come, senza la contestazione specifica e formale, la loro difesa si sia parametrata alla ordinaria imputazione di bancarotta fraudolenta distrattiva e non abbia potuto tener conto della possibilità di configurare un'ipotesi di bancarotta per indebita restituzione di conferimenti, prevista sempre dall'art. 223 I. fall., al secondo comma, ed avente natura di reato d'evento, in cui deve essere provata la derivazione causale del dissesto dalla condotta commessa. 2.1. I ricorrenti hanno proposto un secondo motivo di ricorso, con cui denunciano manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato e violazione delle disposizioni di cui al combinato disposto degli artt. 216 e 223 I. fall.: in sintesi, si 2 ripropone la questione della riqualificazione della condotta degli imputati nel reato di bancarotta preferenziale, sostenendo la tesi della destinazione delle somme distratte dalle casse sociali ed elargite alla ditta individuale di SA DE al pagamento in nero di spettanze lavorative dovute agli operai della fallita;
al riguardo, si citano i contenuti di alcune testimonianze dibattimentali e si invoca la prescrizione del delitto in esito alla riqualificazione nella meno grave ipotesi di bancarotta preferenziale. 2.2. Il terzo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui ha ritenuto che la retrocessione del pagamento del credito da parte della ditta individuale della ricorrente a favore del marito, coimputato, a sua volta creditore della società poi fallita, non provasse l'esistenza di un rapporto sinallagmatico con beneficiario la fallita, che in tal modo ha visto soddisfatto un suo creditore. In altre parole, la difesa sostiene che si sarebbe realizzata un'operazione di cessione del credito tale che la ricorrente-debitrice ha elargito il prezzo dei contratti, ad oggetto reale ed effettivo, e non fittizio, stipulati con la fallita, direttamente ad un creditore della stessa fallita, vale a dire il coimputato NO NI, creditore della società in dissesto per finanziamenti personalmente erogati. 2.3. Il quarto argomento di censura eccepisce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla ricostruzione della Corte d'Appello in termini di responsabilità di DE nel delitto, laddove, invece, non vi sono elementi per ritenere il concorso dell'extraneus nel reato: la moglie dell'imputato, infatti, non risulta, dalle prove, che abbia in alcun modo collaborato con il marito nella sua condotta distrattiva, essendosi magari limitata a renderne irreversibili gli effetti, pagando il proprio debito verso la fallita direttamente nelle mani del coimputato-coniuge NI. 2.4. Il quinto motivo di ricorso denuncia vizio di manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge degli artt. 216 e 223 I. fall. in relazione all'art. 2467 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ritiene sussistente il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva e non quello di bancarotta preferenziale, sebbene i versamenti operati da NI nel corso del 2010 fossero stati espressamente qualificati come finanziamenti e fossero avvenuti nell'anno in cui è stata presentata l'istanza di concordato preventivo. In proposito, la difesa contesta non già la tesi interpretativa cui si richiama la Corte d'Appello ed il principio secondo cui la bancarotta preferenziale è circoscritta alle ipotesi di versamenti effettuati dal socio - alla base dei prelievi o delle elargizioni dalle casse sociali - a titolo di mutuo/finanziamento; piuttosto, si sostiene che nella fattispecie concreta i versamenti erano stati a titolo di finanziamento, come risulta dal fatto che l'azienda agricola di DE ha girato il pagamento del debito complessivo di 480.000 euro al conto "Socio c/finanziamenti infruttiferi", utilizzato per la restituzione parziale dei finanziamenti erogati alla fallita dal socio NI. Difatti, i finanziamenti operati nel 2010, anno della restituzione da parte della moglie dell'imputato del proprio debito, 3 m conservavano la natura di prestiti esigibili e non già di finanziamenti in conto capitale, cui la giurisprudenza ricollega la condotta di bancarotta distrattiva. 3. Il Sostituto Procuratore Generale Luigi Cuomo ha concluso con requisitoria scritta per l'inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, ai limiti dell'inammissibilità, e deve, pertanto, essere rigettato. 2. Quanto al primo argomento esposto dalla difesa, deve sottolinearsi come, dall'imputazione, non emergano profili di incertezza sulla descrizione della condotta realizzata complessivamente dai ricorrenti: sono stati, infatti, adeguatamente evidenziati i tratti essenziali del fatto contestato, sì da corrispondere efficacemente al diritto di difesa degli imputati (cfr. Sez. 5, n. 16993 del 2/3/2020, Latini, Rv. 279090), attraverso l'indicazione della somma distratta e del canale di acquisizione illecito di essa da parte di NI. Non ha pregio neppure l'obiezione relativa al fatto che la contestazione di reato non recasse l'indicazione della disposizione di cui all'art. 223 I. fall., ma soltanto di quella ex art. 216 I. fall. poiché, in tema di contestazione dell'accusa, si deve avere riguardo alla specificazione del fatto più che all'indicazione delle norme di legge violate, per cui ove il fatto sia descritto in modo puntuale, la mancata o erronea individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante e non determina nullità, salvo che non si traduca in una compressione dell'esercizio del diritto di difesa (Sez. 1, n. 30141 del 05/04/2019, Poltrone, Rv. 276602). Nessuna compressione del diritto di difesa risulta che vi sia stata nel caso di specie. La Corte d'Appello di Brescia ha specificato che, a fronte di un capo di imputazione che indica con chiarezza la natura di società di capitali della fallita ed il ruolo dei due imputati - di NI quale amministratore unico della società e di DE quale concorrente extranea al delitto - il mancato richiamo all'art. 223 I. fall. non dà luogo né ad una causa di nullità del capo di imputazione, né ad una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, che presuppone una radicale trasformazione della fattispecie concreta oggetto di condanna rispetto alla contestazione di reato. 2. Anche il secondo motivo di ricorso non coglie il senso della sentenza impugnata, coerente con le affermazioni della giurisprudenza di legittimità. Se ne contesta, infatti, la motivazione, nella parte in cui è stata ritenuta insussistente e, in ogni caso, insufficiente la prova della destinazione del prezzo restituito a NO NI quale pagamento degli straordinari a favore dei dipendenti con modalità 4 sottratte ad evidenza fiscale, ritenendosi inattendibili le dichiarazioni di alcuni dipendenti-testimoni in dibattimento, i quali hanno dichiarato di avere percepito "in nero", a titolo di pagamento delle ore di lavoro straordinario, l'importo di euro 300 medi mensili. I giudici di appello hanno sottolineato come soltanto quattro dei numerosi dipendenti escussi in dibattimento abbiano ammesso di aver ricevuto somme dell'ordine di 300 euro mensili "fuori busta" (senza neppure indicare le ore lavorative di riferimento); viceversa gli ulteriori diciassette dipendenti, al momento del deposito della proposta di concordato preventivo, vantavano ancora crediti nei confronti della società. La tesi difensiva, dunque, che tende a riferire alla retribuzione in nero dei dipendenti il percepimento delle somme di danaro distratte, si rivela manifestamente infondata e generica rispetto alle risultanze dibattimentali ed alle prove in atti. Del resto, in ogni caso, la costituzione di rapporti di lavoro al di fuori della contabilità ordinaria o la retribuzione "in nero" costituiscono fatti illeciti che, oltre a ledere le norme previste a tutela dei lavoratori, violano la regolarità dell'intera attività contabile della società, rendendo impossibile qualsiasi controllo e sovrapponendo la gestione personale dei singoli amministratori a quella degli organi sociali;
sostituendo, così, illecitamente, alla gestione "ordinaria" della società quella personale dell'amministratore, che decide, in tal modo, la destinazione delle risorse sociali, al di fuori di ogni controllo. 3. Il terzo ed il quinto motivo di ricorso, incentrati sulla rivisitazione dei punti di approdo della sentenza d'appello, quanto alla qualificazione come distrattiva dell'operazione di pagamento da parte di DE al marito, sono complessivamente infondati, a tratti anche inammissibili perché formulati secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità e riservate alla valutazione di merito dei giudici della cognizione, in mancanza di punti di manifesta illogicità della sentenza impugnata. La condotta degli imputati è stata correttamente qualificata come "distrattiva", con riferimento alla somma di euro 480.000 uscita dalle casse aziendali in assenza di titolo giustificativo, sulla base della considerazione autoevidente che il contratto di compravendita dei terreni in Liguria utilizzato come causale della dazione di danaro non è mai stato stipulato (nemmeno in forma di preliminare) tra i due coimputati, nelle rispettive qualifiche, per cui la somma non è mai rientrata nella disponibilità della società e le due fatture sono state stornate in virtù di una risoluzione contrattuale mai perfezionata. Il credito (fittizio, per la mancata stipula del contratto) generato nei confronti dell'Azienda Agricola DE, per l'importo di euro 480.000, è stato immediatamente azzerato con il falso pagamento a favore di NI e la successiva compensazione con il credito di cui era titolare verso la società per finanziamenti infruttiferi. 5 E per costante giurisprudenza, il prelievo di somme a titolo di restituzione dei versamenti, operati dai soci in favore della società poi fallita, in conto capitale, integra la fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione, poiché tali versamenti non danno luogo ad un credito liquido ed esigibile nel corso della vita della società e, nei loro riguardi, opera il criterio di postergazione previsto dall'art. 2467 cod. civ. (Sez. 5, n. 25773 del 20/2/2019, Scarpaci, Rv. 277577; Sez. 5, n. 50188 del 10/5/2017, Mascellani, Rv. 271775-01; Sez. 5, n. 2273 del 06/12/2004, dep. 2005, Martella, Rv. 231289-01); viceversa, il prelievo di somme quale restituzione dei versamenti operati dai soci a titolo di mutuo integra la fattispecie di bancarotta preferenziale (Sez. 5, n. 32930 del 21/6/2021, Provvisionato, Rv. 281872). L'artificiosità della condotta e la connotazione illecita dell'intera operazione si è colta, quindi, del tutto condivisibilmente, nel fatto che il debito pari ad euro 480.000 veniva trasferito sul conto "Socio c/finanziamenti infruttiferi" ed impiegato per la restituzione parziale dei trasferimenti erogati alla fallita dall'amministratore NI, il quale aveva ammesso la natura fittizia dell'operazione, che era essenzialmente volta a creare "una provvista per il pagamento in nero dei dipendenti". L'analisi dei movimenti contabili ha consentito, poi, di accertare che i finanziamenti infruttiferi da parte dei soci erano già stati rimborsati, mentre è apparso del tutto inverosimile il versamento per cassa operato dall'imputato per l'importo di euro 182.000. 4. Infine, è rivalutativo e manifestamente infondato il quarto motivo di ricorso con cui si prova a scagionare SA DE dal reato commesso dall'intraneus NO NI, facendo leva su un suo coinvolgimento inconsapevole per aver ella seguito le indicazioni del coniuge, senza alcun intento distrattivo o fraudolento. Orbene, in tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente "extraneus" nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'"intraneus", con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156). La sentenza impugnata ha evidenziato che la finalità distrattiva perseguita dai coimputati, compresa la ricorrente, era desumibile dal fatto che "gli ingenti esborsi erano avvenuti a favore dell'azienda di costei e che, dopo lo storno delle fatture e la creazione della nota di credito, DE si era affrettata a formalizzare la cessione dei terreni, che fungevano da "copertura" per le uscite in denaro dalle casse della fallita, così fingendo di aver saldato il debito al marito. 6 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19 giugno 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
udito il Sostituto Procuratore Generale LUIGI CUOMO che ha concluso chiedendo l'inammissibilita come da requisitoria in atti. udito il difensore, l'avvocato Zannbelli, che si riporta al ricorso depositato e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 5 Num. 37007 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 19/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. NO NI e SA DE ricorrono avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia del 20.4.2022 che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui gli imputati predetti sono stati condannati alla pena di anni due di reclusione, oltre alle pene accessorie previste dall'ultimo comma dell'art. 216 I. fall. per una durata analoga a quella della pena principale, in relazione al reato di concorso in bancarotta fraudolenta distrattiva, ed assolti da quello di bancarotta fraudolenta documentale perché il fatto non sussiste. Gli imputati sono stati condannati in relazione al fallimento della società Gruppo EN S.B. s.r.I., dichiarato il 19.1.2012, di cui NO NI era amministratore unico, mentre la moglie SA DE era titolare della omonima azienda agricola in favore della quale sono state distratte somme di danaro dalla fallita (per un totale di 480.000 euro) senza giustificazione economica effettiva, per compravendite di terreni risultate inesistenti. 2. Il primo motivo di censura denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla modifica del titolo di affermazione di responsabilità compiuta dai giudici di merito rispetto alla contestazione, eccependo l'erronea applicazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza ex art. 522 cod. proc. pen., in cui, nei confronti dei ricorrenti, è stato ritenuto sussistente il delitto di bancarotta ai sensi dell'art. 223 I. fall. in relazione all'art. 216 I. fall., senza che la prima disposizione fosse citata formalmente nell'imputazione. Il motivo era stato già proposto in appello e la difesa ritiene non condivisibili le conclusioni alle quali giungono i giudici di secondo grado, i quali hanno escluso la violazione del principio di correlazione, valutando la contestazione "in fatto" idonea a descrivere la fattispecie legale ritenuta sussistente in concreto ed i versamenti compiuti come aventi natura "in conto capitale", inidonei a determinare obbligazioni restitutorie nel beneficiario e, dunque, non assimilabili ai finanziamenti né riconducibili al reato di bancarotta fraudolenta preferenziale. In realtà, gli imputati evidenziano come, senza la contestazione specifica e formale, la loro difesa si sia parametrata alla ordinaria imputazione di bancarotta fraudolenta distrattiva e non abbia potuto tener conto della possibilità di configurare un'ipotesi di bancarotta per indebita restituzione di conferimenti, prevista sempre dall'art. 223 I. fall., al secondo comma, ed avente natura di reato d'evento, in cui deve essere provata la derivazione causale del dissesto dalla condotta commessa. 2.1. I ricorrenti hanno proposto un secondo motivo di ricorso, con cui denunciano manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato e violazione delle disposizioni di cui al combinato disposto degli artt. 216 e 223 I. fall.: in sintesi, si 2 ripropone la questione della riqualificazione della condotta degli imputati nel reato di bancarotta preferenziale, sostenendo la tesi della destinazione delle somme distratte dalle casse sociali ed elargite alla ditta individuale di SA DE al pagamento in nero di spettanze lavorative dovute agli operai della fallita;
al riguardo, si citano i contenuti di alcune testimonianze dibattimentali e si invoca la prescrizione del delitto in esito alla riqualificazione nella meno grave ipotesi di bancarotta preferenziale. 2.2. Il terzo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui ha ritenuto che la retrocessione del pagamento del credito da parte della ditta individuale della ricorrente a favore del marito, coimputato, a sua volta creditore della società poi fallita, non provasse l'esistenza di un rapporto sinallagmatico con beneficiario la fallita, che in tal modo ha visto soddisfatto un suo creditore. In altre parole, la difesa sostiene che si sarebbe realizzata un'operazione di cessione del credito tale che la ricorrente-debitrice ha elargito il prezzo dei contratti, ad oggetto reale ed effettivo, e non fittizio, stipulati con la fallita, direttamente ad un creditore della stessa fallita, vale a dire il coimputato NO NI, creditore della società in dissesto per finanziamenti personalmente erogati. 2.3. Il quarto argomento di censura eccepisce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla ricostruzione della Corte d'Appello in termini di responsabilità di DE nel delitto, laddove, invece, non vi sono elementi per ritenere il concorso dell'extraneus nel reato: la moglie dell'imputato, infatti, non risulta, dalle prove, che abbia in alcun modo collaborato con il marito nella sua condotta distrattiva, essendosi magari limitata a renderne irreversibili gli effetti, pagando il proprio debito verso la fallita direttamente nelle mani del coimputato-coniuge NI. 2.4. Il quinto motivo di ricorso denuncia vizio di manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge degli artt. 216 e 223 I. fall. in relazione all'art. 2467 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ritiene sussistente il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva e non quello di bancarotta preferenziale, sebbene i versamenti operati da NI nel corso del 2010 fossero stati espressamente qualificati come finanziamenti e fossero avvenuti nell'anno in cui è stata presentata l'istanza di concordato preventivo. In proposito, la difesa contesta non già la tesi interpretativa cui si richiama la Corte d'Appello ed il principio secondo cui la bancarotta preferenziale è circoscritta alle ipotesi di versamenti effettuati dal socio - alla base dei prelievi o delle elargizioni dalle casse sociali - a titolo di mutuo/finanziamento; piuttosto, si sostiene che nella fattispecie concreta i versamenti erano stati a titolo di finanziamento, come risulta dal fatto che l'azienda agricola di DE ha girato il pagamento del debito complessivo di 480.000 euro al conto "Socio c/finanziamenti infruttiferi", utilizzato per la restituzione parziale dei finanziamenti erogati alla fallita dal socio NI. Difatti, i finanziamenti operati nel 2010, anno della restituzione da parte della moglie dell'imputato del proprio debito, 3 m conservavano la natura di prestiti esigibili e non già di finanziamenti in conto capitale, cui la giurisprudenza ricollega la condotta di bancarotta distrattiva. 3. Il Sostituto Procuratore Generale Luigi Cuomo ha concluso con requisitoria scritta per l'inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, ai limiti dell'inammissibilità, e deve, pertanto, essere rigettato. 2. Quanto al primo argomento esposto dalla difesa, deve sottolinearsi come, dall'imputazione, non emergano profili di incertezza sulla descrizione della condotta realizzata complessivamente dai ricorrenti: sono stati, infatti, adeguatamente evidenziati i tratti essenziali del fatto contestato, sì da corrispondere efficacemente al diritto di difesa degli imputati (cfr. Sez. 5, n. 16993 del 2/3/2020, Latini, Rv. 279090), attraverso l'indicazione della somma distratta e del canale di acquisizione illecito di essa da parte di NI. Non ha pregio neppure l'obiezione relativa al fatto che la contestazione di reato non recasse l'indicazione della disposizione di cui all'art. 223 I. fall., ma soltanto di quella ex art. 216 I. fall. poiché, in tema di contestazione dell'accusa, si deve avere riguardo alla specificazione del fatto più che all'indicazione delle norme di legge violate, per cui ove il fatto sia descritto in modo puntuale, la mancata o erronea individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante e non determina nullità, salvo che non si traduca in una compressione dell'esercizio del diritto di difesa (Sez. 1, n. 30141 del 05/04/2019, Poltrone, Rv. 276602). Nessuna compressione del diritto di difesa risulta che vi sia stata nel caso di specie. La Corte d'Appello di Brescia ha specificato che, a fronte di un capo di imputazione che indica con chiarezza la natura di società di capitali della fallita ed il ruolo dei due imputati - di NI quale amministratore unico della società e di DE quale concorrente extranea al delitto - il mancato richiamo all'art. 223 I. fall. non dà luogo né ad una causa di nullità del capo di imputazione, né ad una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, che presuppone una radicale trasformazione della fattispecie concreta oggetto di condanna rispetto alla contestazione di reato. 2. Anche il secondo motivo di ricorso non coglie il senso della sentenza impugnata, coerente con le affermazioni della giurisprudenza di legittimità. Se ne contesta, infatti, la motivazione, nella parte in cui è stata ritenuta insussistente e, in ogni caso, insufficiente la prova della destinazione del prezzo restituito a NO NI quale pagamento degli straordinari a favore dei dipendenti con modalità 4 sottratte ad evidenza fiscale, ritenendosi inattendibili le dichiarazioni di alcuni dipendenti-testimoni in dibattimento, i quali hanno dichiarato di avere percepito "in nero", a titolo di pagamento delle ore di lavoro straordinario, l'importo di euro 300 medi mensili. I giudici di appello hanno sottolineato come soltanto quattro dei numerosi dipendenti escussi in dibattimento abbiano ammesso di aver ricevuto somme dell'ordine di 300 euro mensili "fuori busta" (senza neppure indicare le ore lavorative di riferimento); viceversa gli ulteriori diciassette dipendenti, al momento del deposito della proposta di concordato preventivo, vantavano ancora crediti nei confronti della società. La tesi difensiva, dunque, che tende a riferire alla retribuzione in nero dei dipendenti il percepimento delle somme di danaro distratte, si rivela manifestamente infondata e generica rispetto alle risultanze dibattimentali ed alle prove in atti. Del resto, in ogni caso, la costituzione di rapporti di lavoro al di fuori della contabilità ordinaria o la retribuzione "in nero" costituiscono fatti illeciti che, oltre a ledere le norme previste a tutela dei lavoratori, violano la regolarità dell'intera attività contabile della società, rendendo impossibile qualsiasi controllo e sovrapponendo la gestione personale dei singoli amministratori a quella degli organi sociali;
sostituendo, così, illecitamente, alla gestione "ordinaria" della società quella personale dell'amministratore, che decide, in tal modo, la destinazione delle risorse sociali, al di fuori di ogni controllo. 3. Il terzo ed il quinto motivo di ricorso, incentrati sulla rivisitazione dei punti di approdo della sentenza d'appello, quanto alla qualificazione come distrattiva dell'operazione di pagamento da parte di DE al marito, sono complessivamente infondati, a tratti anche inammissibili perché formulati secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità e riservate alla valutazione di merito dei giudici della cognizione, in mancanza di punti di manifesta illogicità della sentenza impugnata. La condotta degli imputati è stata correttamente qualificata come "distrattiva", con riferimento alla somma di euro 480.000 uscita dalle casse aziendali in assenza di titolo giustificativo, sulla base della considerazione autoevidente che il contratto di compravendita dei terreni in Liguria utilizzato come causale della dazione di danaro non è mai stato stipulato (nemmeno in forma di preliminare) tra i due coimputati, nelle rispettive qualifiche, per cui la somma non è mai rientrata nella disponibilità della società e le due fatture sono state stornate in virtù di una risoluzione contrattuale mai perfezionata. Il credito (fittizio, per la mancata stipula del contratto) generato nei confronti dell'Azienda Agricola DE, per l'importo di euro 480.000, è stato immediatamente azzerato con il falso pagamento a favore di NI e la successiva compensazione con il credito di cui era titolare verso la società per finanziamenti infruttiferi. 5 E per costante giurisprudenza, il prelievo di somme a titolo di restituzione dei versamenti, operati dai soci in favore della società poi fallita, in conto capitale, integra la fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione, poiché tali versamenti non danno luogo ad un credito liquido ed esigibile nel corso della vita della società e, nei loro riguardi, opera il criterio di postergazione previsto dall'art. 2467 cod. civ. (Sez. 5, n. 25773 del 20/2/2019, Scarpaci, Rv. 277577; Sez. 5, n. 50188 del 10/5/2017, Mascellani, Rv. 271775-01; Sez. 5, n. 2273 del 06/12/2004, dep. 2005, Martella, Rv. 231289-01); viceversa, il prelievo di somme quale restituzione dei versamenti operati dai soci a titolo di mutuo integra la fattispecie di bancarotta preferenziale (Sez. 5, n. 32930 del 21/6/2021, Provvisionato, Rv. 281872). L'artificiosità della condotta e la connotazione illecita dell'intera operazione si è colta, quindi, del tutto condivisibilmente, nel fatto che il debito pari ad euro 480.000 veniva trasferito sul conto "Socio c/finanziamenti infruttiferi" ed impiegato per la restituzione parziale dei trasferimenti erogati alla fallita dall'amministratore NI, il quale aveva ammesso la natura fittizia dell'operazione, che era essenzialmente volta a creare "una provvista per il pagamento in nero dei dipendenti". L'analisi dei movimenti contabili ha consentito, poi, di accertare che i finanziamenti infruttiferi da parte dei soci erano già stati rimborsati, mentre è apparso del tutto inverosimile il versamento per cassa operato dall'imputato per l'importo di euro 182.000. 4. Infine, è rivalutativo e manifestamente infondato il quarto motivo di ricorso con cui si prova a scagionare SA DE dal reato commesso dall'intraneus NO NI, facendo leva su un suo coinvolgimento inconsapevole per aver ella seguito le indicazioni del coniuge, senza alcun intento distrattivo o fraudolento. Orbene, in tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente "extraneus" nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'"intraneus", con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156). La sentenza impugnata ha evidenziato che la finalità distrattiva perseguita dai coimputati, compresa la ricorrente, era desumibile dal fatto che "gli ingenti esborsi erano avvenuti a favore dell'azienda di costei e che, dopo lo storno delle fatture e la creazione della nota di credito, DE si era affrettata a formalizzare la cessione dei terreni, che fungevano da "copertura" per le uscite in denaro dalle casse della fallita, così fingendo di aver saldato il debito al marito. 6 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19 giugno 2023.