Sentenza 24 aprile 2008
Massime • 1
La circostanza attenuante in materia di reati concernenti le sostanze stupefacenti, relativa all'essersi adoperato per evitare ulteriori conseguenze dell'attività delittuosa, può essere riconosciuta pur quando l'atteggiamento collaborativo sia stato tenuto nel corso del giudizio, ed in specie nel corso del dibattimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/04/2008, n. 27937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27937 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 24/04/2008
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 745
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 042741/20006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GIUDICE CINZIA, N. IL 24/07/1977;
avverso SENTENZA del 12/06/2006 CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOGLIOTTI MASSIMO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI CASOLA C., che ha concluso per l'annullamento con rinvio in relazione all'attenuante di cui all'art. 73 e rigetto nel resto.
Udito il difensore Avv.to GENOVESE Monica.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per cassazione, Giudice Cinzia impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Messina 12.6.2006, confermativa della sentenza del GIP Tribunale di Mistretta 4.6.2002, riguardo alla sua colpevolezza in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (la sentenza impugnata riconosceva le attenuanti generiche e rideterminava di conseguenza la pena).
Lamenta la ricorrente che il giudice a quo non abbia rinnovato il dibattimento e non abbia riconosciuto l'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7.
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato e almeno in parte generico.
Quanto al primo motivo, il giudice a quo, con motivazione adeguata e non illogica, chiarisce che non vi era alcuna esigenza di approfondimento istruttorio, essendo stata pienamente accertata la dinamica, dell'episodio.
Si aggiunge che, in ogni caso, l'imputata non è comparsa all'udienza d'appello, dove avrebbe potuto rendere spontanee dichiarazioni. Le affermazioni della ricorrente sulla sua difficoltà di spostamento non suo suffragate da prova alcuna.
Quanto alla mancata concessione dell'attenuante di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 73, comma 7, va ricordato che sussiste contrasto giurisprudenziale puro questa Corte, tra che equipara, nella sostanza, tale attenuante a quella di cui all'art. 67 c.p., n. 6 (Cass. n. 6213 del 1998) e chi invece riconosce ad essa carattere di peculiarità a specificità (Cass. n. 11958 del 2000; Cass. n. 34402;
del 2007). Ritiene questo Collegio di accogliere la seconda opinione in assenza di un riferimento temporale a firma del giudizio, contenuto nella disciplina dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 possano consentire l'applicazione dell'attenuante di cui al
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7, pure le confessioni e chiamate in correità, nel corso del dibattimento. Ovviamente esse devono comunque riguardare il reato per cui si procede. Al contrario la ricorrente, sostenendo (e pur documentando) una sua collaborazione con l'autorità giudiziaria in ordine ad altri fatti di traffico di droga, vorrebbe ottenere l'attenuante predetta. Bene ha fatto dunque il giudice a quo a riconoscere le attenuanti generiche, stante l'attività di collaborazione dell'odierna ricorrente: non poteva peraltro riconoscere quello di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7 per carenza dei presupposti, anche se non è condivisibile il richiamo alla giurisprudenza che accomuna tale attenuante a quella di cui all'art. 62 c.p., n. 6.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2008