Cass. pen., sez. I, sentenza 07/03/2013, n. 23517
CASS
Sentenza 7 marzo 2013

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Non sussiste incompatibilità logica e giuridica tra dolo d'impeto e dolo eventuale, posto che l'agire sulla spinta emotiva del momento non esclude la lucidità mentale e le facoltà cognitive che consentono di prevedere ed accettare il rischio dell'evento come conseguenza della propria azione. (Fattispecie in cui l'imputato, per arrestare la fuga degli autori di un tentativo di furto in suo danno, aveva esploso colpi di arma da fuoco contro la vettura a bordo della quale i ladri erano fuggiti, accettando il rischio di cagionarne la morte).

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  • 1Dolo d'impeto: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 2 maggio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 07/03/2013, n. 23517
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23517
Data del deposito : 7 marzo 2013

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