Sentenza 22 settembre 2011
Massime • 1
La rinnovazione dell'istruttoria in appello è compatibile con il rito abbreviato anche al fine di far valere, in tema di reati concernenti gli stupefacenti, l'attenuante della collaborazione prevista dall'art. 73, comma settimo, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/09/2011, n. 1858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1858 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 22/09/2011
Dott. GENTILE Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - est. Consigliere - N. 1839
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 30005/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE ES NI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa in data 13 aprile 2010 dalla Corte di Appello di Milano;
udita nella udienza pubblica del 22 settembre 2011 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Renato GRILLO;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. VOLPE Giuseppe che ha richiesto l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente nella persona dell'Avv. IANNACCONE Roberto del foro di Monza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 13 aprile 2010 la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Monza il 7 ottobre 2009, con la quale, tra gli altri, DE ES NI, imputato del reato di detenzione illecita aggravata a fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina in concorso con ZA RT LL AG e RO EL (imputati non ricorrenti), era stato condannate), tenuto conto della contestata recidiva, alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa oltre alle pene accessorie di legge. In particolare la Corte meneghina, pronunciandosi sull'appello del DE ES rivolto ad ottenere una mitigazione del trattamento sanziona torio previa concessione della circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7 e delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante dell'art. 80, comma 2 del citato D.P.R., aveva escluso il riconoscimento della circostanza attenuante speciale invocata affermando di non essere in possesso di elementi sufficienti per poter valutare la portata ed incidenza delle dichiarazioni di tenore collaborativo rese dell'imputato nell'ambito di un diverso procedimento per reato analogo collegato a quello oggetto del giudizio.
Riteneva, inoltre, la Corte territoriale non indispensabile ai fine del decidere l'acquisizione del detto interrogatorio stante l'opzione processuale manifestata dall'imputato con l'accesso al rito abbreviato per il giudizio in corso.
Con riguardo all'invocato giudizio di prevalenza per le circostanze attenuanti generiche, la Corte di Appello rigettava la richiesta evidenziando i precedenti penali negativi dell'imputato e ritenendo adeguato il bilanciamento operato dal GUP in termini di equivalenza rispetto alle aggravanti contestate.
Ricorre avverso la detta sentenza il DE ES a mezzo del proprio difensore fiduciario denunciando difetto di motivazione ed illogicità manifesta di essa in punto di diniego dell'attenuante speciale invocata e di diniego della richiesta di parziale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.
Censura poi la difesa come del tutto illogica la decisione della Corte di negare accesso all'attenuante in relazione alla scelta operata dall'imputato di essere giudicato con le forme del rito abbreviato che - secondo la stessa Corte - rendeva giuridicamente inaccettabile la possibilità di dimostrare l'avvenuta collaborazione dopo aver effettuato quella particolare scelta processuale. Il ricorso è fondato.
Va anzitutto premesso che l'attenuante speciale invocata dal ricorrente implica, secondo il tenore del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7, che il contributo all'attività di indagine deve essere tale da apportare un concreto e oggettivo risultato all'attività investigativa e probatoria: va quindi escluso che tale contributo possa risolversi in mere chiamate in correità o indicazioni generiche sulle modalità di consumazione del reato, dovendo invece quelle indicazioni caratterizzarsi per concretezza ed efficacia ai fini delle indagini (tra le tante Cass. Sez. 4^ 3.5.2005 n. 28548, Godena ed altri, Rv. 232435). Ciò precisato non appare condivisibile quanto affermato dalla Corte di appello circa la non necessità di acquisire ai fini della decisione le dichiarazioni che il ricorrente aveva reso dinnanzi al P.M. nell'ambito del processo "principale" del quale quello in esame era un segmento.
Compete, infatti, al giudice di merito la valutazione della portata della collaborazione e della concreta utilità ai fini delle indagini, residuando a carico del dichiarante solo l'onere di dimostrare di aver intrapreso un percorso di collaborazione. Non appare condivisibile nemmeno quanto argomentato dalla Corte di Appello in ordine all'opzione processuale dell'imputato concretizzatasi nella scelta del rito abbreviato che avrebbe di fatto preclusa la possibilità di fornire in quel giudizio la prova della avvenuta collaborazione.
Se è vero che, nella ipotesi in cui si proceda con le forme del rito abbreviato per reati in materia di stupefacenti e venga invocata l'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7 è da escludere che il giudice debba (o possa) attendere l'esito delle indagini per stabilire l'entità del contributo offerto dalla collaborazione dell'imputato, tenuto conto delle specifiche esigenze connesse al tipo speciale di rito processuale prescelto (Cass. Sez. 6^ 6.2.2009 n. 15202, Hakim, Rv. 243516), è altrettanto innegabile che nel giudizio di appello non è affatto preclusa al giudice la possibilità di rinnovazione dell'istruzione laddove da parte dell'imputato vengano prospettate prove decisive e oltretutto sopravvenute.
Non a caso la giurisprudenza di questa Corte è orientata nel senso di riconoscere l'accesso alla attenuante anche quando la collaborazione sia stata intrapresa nel corso del giudizio o comunque dopo l'esaurimento delle indagini preliminari (sul punto, Cass. Sez. 6^ 17.5.2007 n. 34402, Comparini ed altri, Rv. 238109; Cass. Sez. 6^ 24.4.2008 n. 27937, Giudice, Rv. 240951). Invero il contributo collaborativo può riguardare anche la fase della formazione della prova, purché sia idoneo ad interrompere il protrarsi del reato o a far scoprire i complici.
Ed ancora, a differenza dell'attenuante prevista dall'art. 62 c.p., n.
6. quella in esame non contiene riferimenti temporali ma si riferisce alla sostanza ed ai risultati della collaborazione tali da produrre quegli effetti indicati dalla norma che siano idonei ad interrompere il protrarsi del reato o a far scoprire i complici:
diversamente opinando, si introdurrebbe una limitazione temporale non prevista dalla legge, in violazione sia del principio del favor rei, che di quello di legalità.
Come correttamente osservato dalla difesa del ricorrente, se la Corte di Appello avesse consentito l'acquisizione di quelle dichiarazioni avrebbe avuto la possibilità di effettuare quel giudizio di rilevanza che, ove positivo, avrebbe potuto consentire all'imputato di avvalersi (anche) di quella circostanza.
È illogica quella parte della motivazione nella quale si afferma che, avendo l'imputato optato per il rito abbreviato, ricade sullo stesso l'intero rischio derivante dalla decisione processuale operata, in quanto portato alle estreme conseguenze, tale ragionamento impedirebbe all'imputato che abbia scelto il rito abbreviato di beneficiare dell'attentante laddove il P.M., per scelte investigative proprie ritenesse di non trasmettere al giudice i verbali delle dichiarazioni.
Si impone, quindi alla stregua delle superiori considerazioni l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata alla Corte di Appello di Milano - altra Sezione - limitatamente alla applicabilità della attenuante del D.P.R. n. 309 del 1990 art. 73, comma 7.
P.Q.M.
Annulla con rinvio alla Corte di Appello di Milano - altra Sezione - limitatamente alla applicabilità della attenuante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2012