Sentenza 1 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/02/2001, n. 1393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1393 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2001 |
Testo completo
r.g. n. 12734/980 1 3 9 3 /0 1 oggetto inde mizz ex an 1381 c.c. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CRON 3016 пер. 480 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati : CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE dott. Vito GIUSTINIANI Presidente;
Richiesta copia studio Consigliere;
dal Sig. IL SOLE 24 ORE dott. Giovanni Silvio COCO ' per diritti L. 6000 dott. Francesco SABATINI relatore " 1 FEB. 2001 il.. dott. Luigi Francesco DI NANNI " ' IL CANCELLIERE dott. Alberto TALEVI " ' ha pronunciato la seguente LIRE 3000 CANCELLERIA S EN TE NZA sul ricorso proposto da elett. dom. in Roma via CG408474 'RANZA GO e PP , Oslavia n. 6 presso lo studio dell'avv. Patrizia 408475 ' rappresentati e difesi dall'avv.D'Avena e ' Giuliano Maggioni come da procura a margine del ricorso ricorrenti DIRITTI
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO CO UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale CG05259 1 Richies* al Sig. BIAMONTI 1456 dal Sig. CG052597 per giritti 4000+3 per diritt 22 MAR. 2001 AU23 il IL CANCELLIERE IL C A1123 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia dal Sig. per diritti 28000+6 UC ON AR IS , elett. dom. in Roma ' il Lungotevere Michelangelo .n. 9 , presso lo studio IL CANCELLIERE dell'avv. Luigi Biamonti che la rappresenta e CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE unitamente agli avv. Enrico Biamonti e difende ' UFFICIO COPIE Antonio Petruzzelli in virtù di procura a margine Richiesta copia esecutiva ' da 1 del controricorso per diritti 4000+3 11 6 APP. 2001 controricorrente il IL CANCELLIERE avverso 27 - 22.1.1998 8.7.1997 la sentenza 245 in datan. della Corte di Appello di Milano ( r.g. n. 2596/93 LIRE 1500 Udita nella pubblica udienza del 22 settembre 2000 la relazione del consigliere dott. Francesco Sabatini 0487565 E' comparso per la controricorrente l'avv. Luigi Biamonti , che ha chiesto il rigetto del ricorso . 0487575 in persona del sost.Sentito il P.M. procuratore generale dott. Marco Pivetti che ha 0487567 chiesto il rigetto del ricorso • SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CD633785 AR IS CA NT chiese al Presidente del Tribunale di Milano di ingiungere ad GO e PP AN il pagamento in solido della somma CD633800 di lire 37.158.060 oltre accessori . IP CD633790 L 2 5 9 7 3 3 6 D C A sostegno della domanda , proposta con ricorso del 29 maggio 1989 , espose che in data 25 maggio 1981 tra dette parti era intervenuto un accordo ' si erano in forza del quale questi ultimi impegnati ad estinguere il credito di essa dell'importo complessivo di lire esponente : credito che solo in parte era stato 56.283.060 diversamente da quantogiacché poi onorato ' previsto dall' accordo la società OR non aveva accettato gli ordini inviatile dalla società ' della quale la stessa esponente era amministratrice Avverso il decreto ingiuntivo , emesso 1'8 giugno proposero separate 1989 PP ed GO AN opposizioni poi riunite deducendo che in ' I 'forza della scrittura privata del 25 maggio 1981 le partite di materiale destinate ad estinguere degli opponenti dovevano l'obbligazione essere preventivamente tra la società concordate fornitrice e la società destinataria delle : e poiché tale preventivo accordo non forniture "I né l'opposta era creditrice diera intervenuto una somma liquida di danaro avendo ella accettato che l'estinzione dell'obbligazione avvenisse mediante datio in solutum di manufatti approntati 3 il decreto ingiuntivo non poteva da un terzo ' ritenersi legittimamente emesso " Con sentenza del 15 marzo 1993 l'adito Tribunale revocò il decreto accolse le opposizioni ' ingiuntivo opposto e dichiarò le parti tenute all'adempimento dell' accordo del 25 maggio 1981 , osservando tra l'altro che soggetto passivo del credito della CA NT era la società OR l'inadempimento della quale non era provato , e ' che non era stata avanzata domanda di risoluzione del succitato accordo In riforma di tale decisione impugnata dalla anche dai CA NT e ' in via incidentale AN , con la pronuncia , ora gravata , la Corte di Appello ha condannato questi ultimi in solido ' tra loro ed ai sensi dell'art. 1381 c.c. a pagare all'appellante principale la somma di lire 37.158.060 , oltre rivalutazione interessi legali e spese del doppio grado La Corte è pervenuta a tale decisione osservando che l'accordo in questione espressamente prevedeva pregressa obbligazione a l'estinzione della decorrere " non già dall'esecuzione della nuova obbligazione ( la datio in solutum ritenuta in primo grado ) ma sin dal momento della definitiva 4 approvazione dell'accordo da parte della CA "I ** approvazione che incontestamente era avvenuta : ' già il Tribunale aveva Rettamente peraltro qualificato il complesso meccanismo negoziale come promessa del fatto del terzo ( la società OR ) da parte dei AN ' con la conseguenza che ' quale risultantestante la condotta del terzo dalla documentazione acquisita , gli stessi AN erano tenuti ad indennizzare la creditrice ' così come previsto dall'art. 1381 C.C. per il caso in cui il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso . Per la cassazione di tale decisione i AN hanno congiuntamente proposto ricorso affidato a cinque cui la CA NT resiste conmotivi ' poi illustrato con memoria . controricorso MOTIVI DELLA DECISIONE 1 Con il primo motivo del ricorso i ricorrenti • censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che con la scrittura privata del 25 maggio 1981 le parti sostituirono alla precedente obbligazione una nuova obbligazione a diverso contenuto e convennero inoltre l'estinzione della precedente quale effetto della concordata deducono la violazione e falsa sostituzione i 5 applicazione degli artt. 1230 e 1235 C.C. ed ' affermano che le parti intesero invece soltanto regolare i modi di esecuzione della stessa obbligazione che - precisano - gravava sulla : società OR in nome e per conto della quale ' essi ricorrenti sebbene avessero formalmente sottoscritto in proprio l'accordo non potevano ' che agire . 'Con il secondo motivo gli stessi ricorrenti nel ribadire che non vi fu novazione allegano la violazione degli artt. 1197 e 1198 C.C. che affermano invece applicabili alla fattispecie . ' strettamente connessiI due motivi possono essere esaminati congiuntamente " L'accertamento dell'effettivo contenuto di un ta 'accordo negoziale incontestamente - qual' è , quello racchiuso nella scrittura privata del 25 maggio 1981 involge una questione di fatto come tale rimessa in via esclusiva al giudice del la cui decisione è incensurabile in sede merito ' di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici ( in tal senso da ' ultimo Cass. n. 8590/99 ) • ' essendo neppure dedotti vizi Nella specie non ' l'accertamento dell' avvenuta motivazionali ' 6 immediata estinzione della precedente obbligazione ' comporta è conseguentemente insindacabile e l'infondatezza delle censure così come elevate : F tutte formulate è da aggiungere , sulla base di ' ricostruzione della volontà una diversa e con riferimento all' art. 1198 contrattuale C.C. altresì del tutto generiche ' La prospettata questione dell'essere in realtà la OR che non è parte del presente giudizio , il ' pagamento dell'originario soggetto tenuto al 'controricorrente credito dell'attuale non stata esaminata dalla Corte territoriale , cui non è risulta né dedotto sia stata sottoposta ' ' comunque non incide pertanto inammissibile ' e ai sensi dell'art. 102 c.p.c. , sulla integrità del contraddittorio : una volta infatti accertato che con la scrittura privata in esame ' posta a della domanda e che gli attuali fondamento ricorrenti espressamente riconoscono di aver ' costoro promisero il in proprio sottoscritto soltanto essi erano fatto del terzo ' ' conseguentemente , passivamente legittimati . di illegittimità è infine Nessun profilo ravvisabile nella circostanza che l'accordo novativo fu stipulato tra la creditrice e gli 7 ' soggetti dalla attuali ricorrenti diversi a norma del debitrice OR : poiché , infatti ' il terzo può primo comma dell'art. 1180 C.C. adempiere l'obbligazione anche contro la volontà del creditore , se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione a " maggior ragione la stessa obbligazione può essere , quale estinta con l'accordo tra creditore e terzo nella specie incensurabilmente accertato 2 . Con il terzo e quarto motivo anch'essi strettamente connessi e pertanto da esaminare ' ' congiuntamente i ricorrenti denunciano applicazione delle regole violazione e falsa dettate per l'adempimento ed affermano che la ' prestazione promessa aveva un oggetto non ' impossibile determinato ma determinabile ' eccessivamente oneroso 1 e che l'inadempimento di essa non poteva addebitarsi alla OR o ad essi ricorrenti ma solo alla società Mattei od alla CA NT e ciò anche in considerazione ' dell'accordo al riguardo previsto dalla scrittura del 1981 Osserva la Corte che sulla base della A ' i giudici del merito documentazione prodotta hanno accertato che la OR giustificò il rifiuto 8 "della prestazione non con l'impossibilità tecnica solo con la non convenienza 'o temporale ma - nell'ottica unitaterale di essa OR - di dar " hanno daseguito alle richieste della Mattei comportamento essa si ciò tratto che con tale al confronto con volontariamente sottrasse ed hanno aggiunto che mancava inoltre l'ordinante ' ogni prova che i promittenti e cioè gli attuali - ricorrenti si fossero adoperati come era loro - ' ottenere l'esecuzione di quanto onere per argomentazioni motivate e nonpromesso : investite da specifiche censure ) , le quali , come supportano adeguatamente la decisione 'tali e rendono del tutto infondati i motivi adottata in esame • 3 Con il quinto motivo i ricorrenti nel ' denunciare la violazione dell'art. 1381 C.C. èaffermano che la fattispecie ivi prevista il terzo non sia già configurabile qualora giuridicamente vincolato come nella specie 1 ad assumere l'obbligo od a tenere il comportamento in tal caso è oggetto della promessa e che ' ' invece ravvisabile solo una mera interposizione amichevole di buoni uffici priva di effetti per ' il promittente salvo espresso patto differente . ' 9 Il motivo è inammissibile ' perché svolge argomentazioni non esaminate dalla sentenza impugnata , e comunque infondato sub 1 ) Come già rilevato supra ' contenuto di unl'accertamento dell'effettivo accordo è rimesso al giudice del merito Si è già detto che al riguardo non sono stati prospettati vizi motivazionali e deve qui essere ' pur in solo aggiunto che gli stessi ricorrenti riconoscono tal senso prospettando la censura però - richiamando la sentenza in data 9.4.1990 n. 2965 di questa C.S. la quale ha affermato che la ' 'promessa del fatto del terzo è configurabile salvo espresso patto , quando il terzo non sia già giuridicamente vincolato ad assumere l'obbligo od a tenere il comportameno oggetto della promessa - pattoche può essere appunto stipulato un " espresso differente : quale nella specie è stato • Senza dire che incensurabilmente accertato ' ' i giudicicome altresì rilevato ( supra sub 1 ) del merito hanno anche accertato che l'assunzione della promessa del fatto del terzo conseguì alla estinzione dell'obbligazione dello stesso terzo . 4 Il ricorso deve pertanto essere respinto , . ' ' con le conseguenze di legge quanto alle spese 10
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di 280.000 a .. cassazione liquidate in lire....... oltre lire 2.500.000 ( duemilionicinquecentomila ) di onorari in favore della controricorrente . Così deciso in Roma nella camera di consiglio ' della Corte il 22 settembre 2000 . ' Il Consigliere est. Il Presidente Fran s I Ditic- J- Concetta Aramendola Depositate in Cancelleria IL CANCE RE C1 - 1 FEB. 2001 IL CANCELLIERE C1 Oggi, Concetta Ammendola 60000 310.000 A 2 UFFICIO DELLE ENT 2.0 FEB. 2001 8598... al n trecci lod (lire LIPPO) zari A 11 M 20 O S FEB 00+ E T A D T N