Sentenza 22 maggio 2008
Massime • 1
Il procuratore generale presso la corte d'appello non rientra tra i soggetti legittimati a proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze adottate dal tribunale in materia di libertà personale, a meno che non sia stato egli stesso a chiederne l'applicazione ai sensi dell'art. 311, comma primo, cod. proc. pen., in quanto l'unico organo abilitato a svolgere le funzioni di P.M. ed a presentare ricorso contro la decisione è quello funzionalmente istituito presso il tribunale, ossia il procuratore della Repubblica e non il procuratore generale. (Fattispecie in cui il provvedimento impugnato avanti al tribunale del riesame era stato assunto dalla corte d'appello a seguito di istanza di revoca della misura cautelare avanzata dall'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2008, n. 22764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22764 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 22/05/2008
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 1558
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 006880/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di BOLOGNA;
nei confronti di:
1) RI GG N. IL 05/10/1976;
avverso ORDINANZA del 05/02/2008 TRIB. LIBERTÀ di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIRACCINI PAOLA;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. Galati chiedeva l'annullamento con rinvio;
Rilevato che il difensore non è comparso.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale del riesame di Bologna revocava la misura della custodia cautelare in carcere applicata a IF AD per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, rilevando che l'imputato era detenuto da sei mesi e 255 giorni, che pendeva già il giudizio di merito in appello e non sussisteva più il canone della proporzione di cui all'art. 275 c.p.p., comma 2. Avverso la decisione presentava ricorso il P.G. presso la Corte d'appello deducendo illogicità della motivazione. La Corte preliminarmente rileva che non sussiste in capo al Procuratore Generale la legittimazione a presentare ricorso per cassazione contro una decisione del tribunale del riesame, a meno che non fosse stato lui a chiedere l'applicazione della misura ai sensi dell'art. 311 c.p.p., comma 1. Nel caso di specie il provvedimento impugnato davanti al Tribunale del riesame era stato assunto dalla Corte d'appello a seguito di istanza di revoca della misura avanzata dall'imputato e l'unico organo abilitato a svolgere le funzioni di pubblico ministero ed a presentare ricorso contro la decisione è quello funzionalmente istituito presso il tribunale e cioè il Procuratore della Repubblica e non il Procuratore Generale (Sez. 6^ 22 novembre 1997 n. 5190, rv. 210827; Sez. 4^ 2 luglio 2007 n. 37851, rv. 237309).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2008