Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2008, n. 22764
CASS
Sentenza 22 maggio 2008

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Il procuratore generale presso la corte d'appello non rientra tra i soggetti legittimati a proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze adottate dal tribunale in materia di libertà personale, a meno che non sia stato egli stesso a chiederne l'applicazione ai sensi dell'art. 311, comma primo, cod. proc. pen., in quanto l'unico organo abilitato a svolgere le funzioni di P.M. ed a presentare ricorso contro la decisione è quello funzionalmente istituito presso il tribunale, ossia il procuratore della Repubblica e non il procuratore generale. (Fattispecie in cui il provvedimento impugnato avanti al tribunale del riesame era stato assunto dalla corte d'appello a seguito di istanza di revoca della misura cautelare avanzata dall'imputato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2008, n. 22764
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22764
    Data del deposito : 22 maggio 2008

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