Sentenza 13 aprile 2015
Massime • 1
Nel giudizio d'appello, la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia non ha effetto finché la parte non sia assistita da un nuovo difensore, come nel caso in cui non sia decorso il termine a difesa concesso, ai sensi dell'art. 108 cod. proc. pen., al nuovo difensore nominato; ne deriva che, in tale ipotesi, è legittima la trattazione del dibattimento alla presenza del precedente difensore rinunciante. (In motivazione, la Corte ha precisato che la pendenza del termine a difesa funge da condizione sospensiva dell'efficacia della rinuncia al mandato).
Commentari • 3
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1. Il ricorso é destituito di fondamento per le ragioni di seguito illustrate.2. Ai fini del corretto inquadramento della questione sottoposta al vaglio del Collegio, mette conto di ricostruire sinteticamente la vicenda processuale che viene in rilievo nel caso di specie.2.1. A seguito della rinuncia dell'avv. Gatti, il Tribunale di Alessandria nominava, quale difensore d'ufficio di S.P., l'avvocato Moretto, il quale - in data 17 maggio 2017 - depositava la nomina fiduciaria da parte dell'imputato; il medesimo avv. Moretti rinunciava, tuttavia, al mandato il 6 novembre 2017, quattro giorni prima dell'udienza del 10 novembre 2017, già fissata per l'audizione dei testimoni; lo stesso 6 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/04/2015, n. 38944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38944 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2015 |
Testo completo
38 9 44/ 1 5 64 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da dott. Paolo Antonio Bruno -- Presidente - U.P.-13.4.2015 dott. Antonio Settembre Sentenza N. 1859 dott. Guardiano Alfredo -Relatore- R.G.N. 31041/2014 dott. Gabriele Positano dott. Paolo Giovanni De Marchi Albengo ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LI LO, nato a [...] il [...], avverso la sentenza pronunciata in data 15.10.2013 dalla corte di appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott. Giuseppe Coarasaniti, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza pronunciata il 15.10.2013 la corte di appello di Venezia confermava la sentenza con cui il tribunale di Padova, in data 16.3.2004, aveva condannato alle pene, principale ed accessoria, ritenute di giustizia, LI LO, imputato, nella sua qualità di consulente aziendale e di gestore di fatto della società "ST. S.r.l.", del reato di cui all'art. 216, co. 1, n. 2, e 223, I. fall., in relazione al fallimento della suddetta società, dichiarato dal tribunale di Padova con sentenza del 29.5.2000. 2. Avverso la decisione della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, avv. Renato Alberini, del Foro di Venezia, lamentando violazione di legge processuale in relazione agli artt. 107 e 108, c.p.p. Rileva, in particolare, il ricorrente che, avendo in data 4.1.2004, l'avv. Gianluca Garbin, difensore di fiducia dell'imputato, rinunciato al mandato conferitogli a suo tempo dal LI, ed essendo stato nominato, di conseguenza, quale difensore di ufficio, l'avv. Carla Favaron, nomina che veniva comunicata all'imputato il 9.1.2004, alla successiva udienza dibattimentale del 10.1.2004, l'avv. Valter Duse, nuovo difensore di fiducia del LI, aveva chiesto termine a difesa, ai sensi dell'art. 108, c.p.p. Il tribunale, nel concedere il suddetto termine, disponeva, tuttavia, con ordinanza, impugnata in uno con la sentenza di primo grado dall'imputato, che il processo dovesse continuare (evidentemente sino allo spirare del termine a difesa), con il precedente difensore di fiducia, avv. Garbin, nei confronti del quale la rinuncia non aveva spiegato i suoi effetti, non essendo ancora trascorso il termine concesso a difesa, commettendo un evidente errore di diritto, in quanto il tribunale, una volta 2 concesso il suddetto termine al nuovo difensore dell'imputato, avv. Duse, avrebbe dovuto convocare il già nominato difensore di ufficio avv. Carla Favaron e solo nel caso in cui quest'ultima avesse a sua volta chiesto un termine ai sensi dell'art. 108, c.p.p., avrebbe potuto pretendere che l'avv. Garbin mantenesse la difesa dell'imputato fino allo spirare del termine a difesa ovvero nominarlo ai sensi dell'art. 97, co. 4, c.p.p., sostituto processuale dell'avv. Favaron. Si è dunque verificata una nullità assoluta ed insanabile, ex art. 179, CO. 1, c.p.p., per omessa presenza del difensore dell'imputato all'udienza dibattimentale del 10.1.2004, che ha determinato la nullità derivata di tutti gli atti successivi ex art. 185, c.p.p., comprese le sentenze di primo e di secondo grado.
3. Il ricorso non può essere accolto per infondatezza del motivo su cui si sorregge.
4. Ed invero nessuna violazione della legge processuale appare configurabile, stante il chiaro tenore della disposizione normativa ex art. 107, co. 3, c.p.p., secondo cui la rinuncia all'incarico ricevuto da parte del difensore non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore di ufficio e non sia decorso il termine eventualmente concesso a norma dell'art. 108, c.p.p. La pendenza del termine a difesa richiesto dal difensore dell'imputato, si tratti del nuovo difensore dotato di nomina fiduciaria o del difensore disegnato d'ufficio, funge da condizione sospensiva dell'efficacia della rinuncia al mandato da parte del difensore precedentemente nominato. La circostanza che, nel caso in esame, la nomina del difensore di ufficio abbia preceduto la nomina del nuovo difensore di fiducia, il 3 quale, all'udienza del 10.1.2004, aveva chiesto ed ottenuto termine a difesa, ai sensi dell'art. 108, co. 1, c.p.p., non costituisce ostacolo all'applicazione del disposto di cui all'art. 107, co. 3, c.p.p., posto che, da un lato la nomina del nuovo difensore di fiducia ha determinato il venir meno della nomina del difensore di ufficio, giusto il disposto dell'art. 97, co. 6, c.p.p. (secondo cui "il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia"), dall'altro è stato proprio il nuovo difensore di fiducia ad avvalersi della facoltà riconosciutagli dalla legge processuale di chiedere un termine per la difesa. Ne consegue che la presenza del precedente difensore fiduciario all'udienza dibattimentale del 10.1.2004, non può dirsi avvenuta, come sostenuto dal difensore del ricorrente, a seguito di una costrizione contra legem imputabile al tribunale, trovando, viceversa, legittima giustificazione nella citata disposizione di cui all'art. 107, co. 3, c.p.p.. Può, dunque, affermarsi il seguente principio di diritto: "il difensore di fiducia, cui sia stato revocato il mandato, dovrà comunque presenziare all'udienza poiché la revoca del difensore non ha effetto fintanto che la parte non sia assistita da nuovo difensore e non sia decorso il termine a difesa di cui all'art. 108 c.p.p." Ne consegue che del tutto legittimamente nella menzionata udienza, svoltasi in presenza del precedente difensore, si è proceduto alla relativa istruttoria dibattimentale. Statuendo, infatti, l'art. 107, co. 3, c.p.p., che la rinunzia del difensore (al pari della revoca) non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore (di fiducia o di ufficio) e non sia decorso il termine eventualmente concesso a norma del successivo art. 108, la concessione di un termine per la difesa non determina alcuna necessità di rinvio dell'atto processuale da compiere e non pone alcun ostacolo al regolare corso del processo.
5. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in premessa va, dunque, rigettato, con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 13.4.2015 Il Consigliere Estensore Il Presidente PG DEB DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 24 SET 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise их 5