Sentenza 28 settembre 2011
Massime • 1
In sede di patteggiamento, data l'impossibilità di statuizione sulle domande civili, non può essere concessa la sospensione condizionale della pena nei confronti di persona che abbia già usufruito di detto beneficio, ostandovi la previsione di legge che subordina la seconda concessione ad una delle condotte riparative ivi elencate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/09/2011, n. 46589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46589 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro A. - Presidente - del 28/09/2011
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 1595
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. D'ARRIGO Cosimo - rel. Consigliere - N. 19199/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna;
nei confronti di:
- MP NE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza n. 276 del 22 marzo 2011 del Tribunale di Ravenna;
Sentita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere Dott. Cosimo D'Arrigo;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Delehaye Enrico, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata;
lette le memorie depositate dalla difesa dell'imputato. OSSERVA
Innanzi al Tribunale di Ravenna il MP ha patteggiato la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro,00 di multa per una rapina.
Il Tribunale ha concesso la sospensione condizionale della pena, benché estranea all'accordo fra le parti.
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna ha proposto ricorso per la cassazione della predetta sentenza, osservando che il Tribunale avrebbe dovuto subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, come previsto dall'art. 165 c.p. per coloro che hanno già una volta usufruito del predetto beneficio.
Il Procuratore Generale si è unito alla richiesta.
L'imputato, ha invece eccepito la tardività del ricorso del p.m. Ha, in ogni caso, insistito per il rigetto.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di tardività: la sentenza è stata pubblicata - mediante lettura in udienza del dispositivo e della contestuale motivazione - in 22 marzo 2011. Il ricorso del p.m. è stato depositato nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza in data 4 aprile 2011. Risulta quindi osservato il termine di giorni quindici per proporre l'impugnazione. Ciò posto, deve certamente escludersi che vi fosse consenso del p.m. alla sospensione condizionale, dal momento che nel "prospetto di patteggiamento" la dicitura relativa alla sospensione è cancellata ed a verbale la pubblica accusa ha addirittura espressamente chiesto la revoca della precedente sospensione condizionale fruita dall'imputato.
Il dato non è, in sè, ostativo a che il tribunale conceda motu proprio la sospensione condizionale della pena. Tuttavia, stante i trascorsi dell'imputato, il beneficio poteva essere concesso solo alle condizioni di cui all'art. 165 c.p., comma 2, ovvero subordinandolo ad una delle condotte riparatorie previste dal primo comma della medesima disposizione (restituzioni; risarcimento del danno;
pagamento della provvisionale;
pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno;
eliminazione delle conseguenze dannose del reato).
L'impossibilità di statuire in sede di patteggiamento sulle domande civili esclude, quindi, la possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena ai soggetti che ne hanno già usufruito. Infatti, la subordinazione della sospensione condizionale all'adempimento di uno degli obblighi ivi previsti è condizione di legittimità del relativo provvedimento.
Infatti, "in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, al giudice non è dato decidere sulla domanda della parte civile, con la conseguenza che egli non può procedere a quantificazione del danno o ad assegnare provvisionali o, infine, statuizioni che presuppongono una decisione del rapporto civile o, comunque, ineriscono al titolo risarcitorio da conseguirsi in sede civile" (Sez. 5, Sentenza n. 7021 del 25/11/2009 Rv. 246150). È pertanto illegittima la subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile (Sez. 6, Sentenza n. 6580 del 15/02/2000 Rv. 217102). Poiché la concessione per la seconda volta della sospensione condizionale deve essere necessariamente subordinata all'adempimento degli obblighi riparatori di cui si è detto, consegue che è ontologicamente impossibile concedere in sede di patteggiamento la sospensione condizionale della pena a colui che abbia già usufruito del beneficio.
La natura del giudizio di patteggiamento - che non ha contenuto di cognizione -impedisce l'annullamento del solo capo relativo alla concessione della sospensione condizionale, dal momento che non sarebbe possibile la prosecuzione del giudizio al solo fine dell'accertamento delle condizioni previste dall'art. 165 c.p.. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere interamente annullata con rinvio ad altra sezione della medesima Corte d'appello.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Ravenna per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011