CASS
Sentenza 12 maggio 2023
Sentenza 12 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/05/2023, n. 20380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20380 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: LA MM nato a [...] il [...] LA CA nato a [...] il [...] LA OL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale OLGA MIGNOLO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni depositate dall'avvocato SIMONE MANNA, nell'interesse del ricorrente, che ha replicato alla requisitoria della Procura generale, chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Perugia, con la sentenza emessa il 18 ottobre 2021, confermava la decisione del Tribunale perugino che aveva accertato la responsabilità penale di TA CH, CA CH e IC CH, condannandoli alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione ciascuno, Penale Sent. Sez. 5 Num. 20380 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 23/02/2023 ritenuta la circostanza aggravante della pluralità di fatti di bancarotta, in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta societaria per distrazione e bancarotta fraudolenta societaria documentale di tipo 'generico'. Al fine della migliore comprensione dei ricorsi, val bene riportare il contenuto delle imputazioni sub capi 3) e 4), ritenuti comprovati dai Giudici di merito. In particolare, a TA CH, nella qualità di amministratore pro tempore della società T.n.c TR s.r.l. dal 05 febbraio 2000 al 23 marzo 2009, IC CH, quale socio della predetta società e concorrente nel reato, a CA CH, quale legale rappresentante della diversa T.n.c. Progres s.r.l. e concorrente nel reato, veniva contestata al capo 3) la bancarotta distrattiva di un ramo d'azienda, del valore di €.797.853,00, di proprietà della società T.n.c. TR s.r.l. — a seguire TR, dichiarata fallita il 19 marzo 2014, società esercente l'attività di costruzioni di edifici residenziali e non residenziali — in favore della cessionaria T.n.c. Progres S.r.l. (a seguire Progres) attraverso plurime operazioni: il 30 gennaio 2008, la Progres, della quale amministratore era CA CH, deliberava un aumento di capitale da €.10.000 a €.119.000 e l'aumento di capitale fu interamente sottoscritto dalla TR, il cui legale rappresentante era TA CH, mediante il conferimento di ramo d'azienda stimato €.797.853,00, al netto delle passività. Il ramo di azienda ceduto includeva attrezzature per un valore di €.28.322, diverse rate di terreno edificabile, valutate complessivamente €.752.160, nonché crediti per €.87.270, mentre le passività ammontavano a €.179.899. Pertanto il valore del ramo d'azienda veniva imputato per €.109.000 come sottoscrizione del corrispondente aumento di capitale di Progres e per la parte restante, pari a €.688.853, a titolo di sovrapprezzo. Appena sei giorni dopo, con scrittura privata autenticata del 5 febbraio 2008, IC CH rilevava le quote della società Progres detenute rispettivamente dalla TR (pari ad €.109.000) e da CA CH (pari a €.5.000) e nel contratto il prezzo veniva così ripartito: €.36.828 per l'acquisto della quota della Progres detenuta da CA CH, €.802.853 per l'acquisto della quota di TR. Tali importi, secondo la tesi accusatoria ritenuta comprovata dalla Corte di appello, non venivano versati per cui la società TR veniva di fatto privata di tutti i valori attivi senza incassare alcun corrispettivo. Infine il 21 marzo 2009 CA CH cedeva l'intero capitale della TR a Marian Rupe Petre, un cittadino rumeno irreperibile dal 5 febbraio 2010. I tre imputati erano chiamati anche a rispondere della bancarotta documentale impropria cd. generica, in concorso tra loro, contestata al capo 4), 2 per aver tenuto libri e altre scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Al curatore non veniva consegnata alcuna documentazione contabile e del tutto falsa era la denuncia di furto della documentazione contabile presentata da TA CH alla Stazione Carabinieri di Castiglione del Lago in data 22.01.2009. 2. I ricorsi per cassazione proposti con unico atto nell'interesse di TA CH, CA CH e IC CH constano di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce vizio di motivazione per contraddizione e violazione di legge in relazione agli artt. 216, comma 1, n. 1, 219, comma 2, n. 1, 223, comma 1, n. 1, legge fall. La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere che in sé la cessione del ramo di azienda costituisca operazione distrattiva, non avendo l'istruttoria comprovato che a fronte della stessa non intervenne alcun pagamento. La cessione del ramo di azienda avrebbe in sé carattere neutro, come anche la successiva cessione della partecipazione azionaria in Progres a IC CH. 4. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione per travisamento della prova e violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. La Corte di appello, per ritenere comprovato l'omesso versamento del prezzo della cessione del ramo di azienda, ricorre al teste EL, appartenente alla Guardia di finanza, travisandone la testimonianza, perché il dichiarante riferiva, come da brano inserito in ricorso, che non aveva compiuto alcuna verifica sui conti correnti di IC CH, cosicchè la prova dell'omesso pagamento non poteva ritenersi data. Né, quanto alla TR, il curatore riferì di aver verificato l'attivo o il passivo dell'anno 2007, e per altro, non risultando debiti e crediti, il fallimento non fu proseguito, tanto più che alla data del fallimento l'amministratore era persona diversa dai CH. 5. Il terzo motivo deduce violazione degli artt. 43 e 110 cod. pen. nonché 216, comma 1, n. 2, 219, comma 2, n. 1, 223, comma 1, legge fall. e vizio di motivazione per contraddittorietà. Lamentano i ricorrenti che la sentenza impugnata non ha dato conto del dolo specifico richiesto per la bancarotta documentale contestata, tanto più che dall'istruttoria era emersa la circostanza che le scritture erano tenute dal quarto imputato, condannato e non ricorrente, Curti, con buona fede dei CH, \A 3 cosicchè al più sarebbe configurabile la colpa e la conseguente derubricazione in bancarotta semplice. 6. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, in quanto la prima doglianza non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che avrebbe puntualmente indicato il depauperamento patrimoniale per la fallita, causato dalla cessione del ramo d'azienda, dando atto che gli accertamenti bancari non avevano riscontrato il transito di denaro connesso e che la curatela fallimentare non aveva trovato traccia delle somme che avrebbero dovuto costituire il corrispettivo;
quanto al secondo motivo, lo stesso risulterebbe generico e esorbitante dal perimetro del giudizio di legittimità, proponendo una non consentita rivalutazione degli elementi probatori;
infine, il terzo motivo risulterebbe aspecifico perché versato in fatto e privo di correlazione con la sentenza impugnata. 7. Il difensore dei ricorrenti depositava note conclusive in replica, ribadendo che la Corte di appello non avrebbe fornito la prova del depauperamento complessivo della fallita a seguito della cessione del ramo di azienda, rappresentando che anche nel capo di imputazione non vi sarebbe il riferimento al mancato pagamento del prezzo;
inoltre, quanto al secondo motivo, nessun accertamento fu effettuato dalla polizia giudiziaria per verificare se il pagamento era intervenuto, né intervenne alcun accertamento, così come evidenziato con il terzo motivo, in ordine alla bancarotta documentale. 8. I ricorsi sono stati trattati senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art.
5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. \ k 4 2. Il primo motivo e il secondo motivo, strettamente connessi, vanno trattati congiuntamente. Va premesso che la Corte territoriale, valutando i motivi di appello, ha chiarito come la cessione del ramo di azienda, da parte di TR in favore di Progres, costituiva una operazione che non poteva ritenersi in sé neutra da un punto di vista patrimoniale, in quanto per un verso TR divenne una «scatola vuota», rimanendo inattiva dal 2007 in avanti, per altro verso la cessione non era stata bilanciata dal pagamento del prezzo. A ben vedere, da subito, anche alla luce delle conclusioni difensive in replica a quelle della Procura generale, va evidenziato che l'imputazione riporta con chiarezza che non è solo l'operazione di cessione in sé a costituire distrazione, bensì la circostanza che quanto dovuto in contropartita non veniva versato, per cui la TR «veniva di fatto privata di tutti i valori attivi senza incassare alcun corrispettivo» (così al penultimo capoverso della imputazione sub 3). Assolutamente priva di aporie logiche e di contraddizioni risulta la ricostruzione operata dalla Corte territoriale, che per altro rinvia a quella di primo grado (sentenza al fol. 5 e s.). Sul tema del pagamento del corrispettivo, mentre i ricorrenti censurano la testimonianza di EL, come valutata dalla Corte territoriale, tralasciano di considerare che il Tribunale aveva tratto anche dall'allegato n.9 della produzione del pubblico ministero, come anche dalla dichiarazione di Scarfone, consulente della difesa, come pure, infine, dalla relazione del curatore Biscarini, che nessuna contropartita era stata versata alla TR per la cessione predetta (cfr. fol. 6 della sentenza impugnata). La stessa Corte di appello, poi, richiama, oltre alla testimonianza di EL, anche la circostanza che la curatela fallimentare non aveva trovato traccia di alcun pagamento delle somme dovute. In tal senso, quindi, deve evidenziarsi come il dedotto travisamento, quanto alla dichiarazione di EL, risulti assolutamente non decisivo. A ben vedere, allorché il ricorso per cassazione lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. U, Sentenza n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 20/02/2017, La Gumina, Rv. 269218 - 01; massime conformi, N. 3207 del 2014 Rv. 262011 - 01, N. 18764 del 2014 Rv. 259452 - 01). IA 5 Tanto premesso, nel caso in esame la tesi difensiva tende a dimostrare che EL non ebbe a effettuare un accertamento approfondito e idoneo in ordine all'intervenuto (o meno) versamento, non che EL abbia accertato che il versamento non vi sia stato: il che a maggior ragione rende il dedotto travisamento ancor meno decisivo, risultando comunque l'omesso pagamento comprovato anche dalle ulteriori fonti di prova, non considerate dai ricorrenti, che si limitano ad "attaccare" la motivazione solo sulla deposizione di EL, in modo quindi insufficiente a ribaltare il ragionamento probatorio. La deduzione quanto al travisamento della prova, infatti, non è in grado di disarticolare l'argomentazione complessiva della Corte di appello, come richiesto dall'orientamento consolidato di questa Corte: il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" (salvo il caso della inedita valorizzazione nel giudizio d'appello di prove non considerate dal giudice di primo grado) e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (se non nei limiti del sindacato della motivazione posta a sostegno della stessa)(Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758): infatti difetta di specificità la prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento dei fatti, che non sia in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez.1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492 - 01). Pertanto il secondo motivo è generico per aspecificità. D'altro canto, il motivo è anche privo del requisito della autosufficienza, in quanto viene riportata in ricorso una ridotta parte della deposizione di EL: il ricorso è inammissibile se non contiene la integrale trascrizione o allegazione della deposizione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, Sentenza n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053Sez. 3, Sentenza n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994 Sez. 2, Sentenza n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723). Per altro, nel caso in esame nessuno dei ricorrenti ha offerto alcuna spiegazione in ordine alla destinazione dei beni aziendali, non rinvenuti all'atto del fallimento nel caso di specie — essendo intervenuta la spoliazione di ogni bene con la cessione dell'azienda — né delle somme che, come corrispettivo, dovevano essere state acquisite. \rh 6 In tal senso assolutamente consolidato è l'orientamento che trae la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei suddetti beni (Sez. 5, n. 8260/16 del 22 settembre 2015, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 19896 del 7 marzo 2014, Ranon, Rv. 259848; Sez. 5, n. 11095 del 13 febbraio 2014, Ghirardelli, Rv. 262740; Sez. 5, n. 22894 del 17 aprile 2013, Zanettin, RV. 255385; Sez. 5, n. 7048/09 del 27 novembre 2008, Bianchini, Rv. 243295; Sez. 5, n. 3400/05 del 15 dicembre 2004, Sabino, Rv. 231411). Solo nel caso in cui vi sia una indicazione specifica della destinazione aziendale dei beni da parte del fallito, nel caso in esame non intervenuta, il giudice non può ignorarne l'affermazione, quando però le informazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti, siano specifiche e consentano il recupero degli stessi ovvero l'individuazione della effettiva destinazione (Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204 - 01; mass. conf. n. 19896 del 2014 Rv. 259848 - 01). Tornando al primo motivo, risulta assolutamente piana la ricostruzione delle operazioni di doppia cessione del ramo di azienda a distanza di pochi giorni in assenza di corrispettivo, come anche il riferimento alle clausole contrattuali richiamate dal Tribunale (fol. 8 della sentenza ora impugnata), che non prevedevano il versamento di nessun anticipo da parte di IC CH, che acquistava la quota di TR in Progres per oltre 800mila euro, con l'obbligo di pagarla per intero entro il 28 febbraio 2009 e con l'anomala clausola per cui la mancata proposizione di azioni giudiziarie in quel termine, per riscuotere il dovuto da parte di TR, avesse valore di quietanza. In sostanza l'operazione risultava tutt'altro che 'neutra', bensì, come ritenuto dal Tribunale (fol. 9 della sentenza impugnata) e confermato dalla Corte territoriale, irragionevole, sia perché TR aveva conferito il ramo di azienda per un valore decisamente superiore rispetto a quello necessario per acquisire le quote disponibili, a seguito dell'aumento di capitale di Progres, per 109mila euro;
sia anche perché sintomatica della dinamica distrattiva risultava la seconda immediata cessione delle quote, appena acquisite, in favore di IC CH, a fronte di un debito erariale della società di oltre 800mila euro che avrebbe determinato il fallimento della società. A ben vedere i Giudici di merito hanno, in doppia conforme, motivato in linea con il consolidato principio per cui in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda (il debito erariale ora 7 richiamato), nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte (nel caso in esame sussiste il coinvolgimento dei CH in ogni società coinvolta e a titolo personale), nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale (come nel caso in esame, data la irragionevolezza delle operazioni di cessione, evidenziata nelle sentenze di merito), necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa. (Sez. 5, Sentenza n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763). Ne consegue la manifesta infondatezza e la genericità dei motivi esaminati. 3. Quanto al terzo motivo, lamenta che per la bancarotta documentale non sia stata data prova del dolo specifico. 3.1 Va premesso che in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 01). A differenza di quanto dedotto in ricorso, la sentenza impugnata ha dato conto del dolo specifico e dunque il motivo è manifestamente infondato e aspecifico, in quanto non si attaglia alla motivazione della Corte di appello. 3.2 Le doglianze proposte con il terzo motivo reiterano, infatti, quelle formulate con l'atto di appello, rispetto alle quali la Corte territoriale ha evidenziato come la prova del dolo specifico di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti degli affari della fallita, in pregiudizio dei creditori (cfr. fol. 20 della sentenza impugnata), si tragga in primo luogo dalla denuncia di furto, sporta da TA CH. La denuncia dell'autovettura interveniva il 19 gennaio 2008 e solo a distanza di un anno veniva integrata con l'estensione del furto anche ai documenti contabili della fallita, in essa contenuti. La denuncia viene ritenuta falsa dalla Corte di appello, punto non censurato dai ricorrenti. Da ciò deve trarsi la prova della volontà fraudolenta, che si rendeva più solida tenuto in conto che la scomparsa della documentazione risultava funzionale \f 8 rispetto allo svuotamento della fallita con la cessione del ramo di azienda e alla contestuale alla cessione delle quote della fallita medesima a Rupe Marian, irreperibile. In sostanza la denuncia forniva una 'copertura' alla dispersione e sottrazione delle scritture che doveva rendere impossibile la ricostruzione delle attività e degli affari, per impedire ai creditori di recuperare quanto loro spettante. Tale ricostruzione risulta logica e adeguata, in quanto supportata dal dolo della distrazione con le plurime operazioni descritte in relazione al capo 3). Il terzo motivo, a fronte di tali argomentazioni, risulta generico e reiterativo, richiamando la buona fede dei ricorrenti, e addossando la responsabilità al Curti, che avrebbe tenuto le scritture, senza una precisa censura alla motivazione della Corte territoriale sul punto. Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Per altro consolidato è il principio per cui in tema di bancarotta fraudolenta documentale l'imprenditore non è esente da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche, in quanto, non essendo egli esonerato dall'obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sussiste una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati siano stati trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell'impresa (Sez. 5, Sentenza n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133 - 01; conf. n. 709 del 1999 Rv. 212147 - 01, n. 11931 del 2005 Rv. 231707 - 01, n. 2812 del 2014 Rv. 258947 - 01). E' inoltre sufficiente che l'abdicazione agli obblighi da cui è gravato l'amministratore sia accompagnata dalla rappresentazione della significativa possibilità dell'alterazione fraudolenta della contabilità e dal mancato esercizio dei poteri-doveri di vigilanza e controllo che gli competono (Sez. 5, n. 44666 del 04/11/2021, La Porta, Rv. 282280 - 01). La sentenza impugnata risulta in linea con tali principi, connettendo all'operazione distrattiva la condotta di bancarotta documentale analogamente fraudolenta, escludendo così implicitamente la possibilità di una riqualificazione nella condotta di bancarotta semplice: il terzo motivo è pertanto anche manifestamente infondato. 5. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle parti ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al 9 Il Co ìgliere estensore pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186).
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 23/02/2023 Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale OLGA MIGNOLO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni depositate dall'avvocato SIMONE MANNA, nell'interesse del ricorrente, che ha replicato alla requisitoria della Procura generale, chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Perugia, con la sentenza emessa il 18 ottobre 2021, confermava la decisione del Tribunale perugino che aveva accertato la responsabilità penale di TA CH, CA CH e IC CH, condannandoli alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione ciascuno, Penale Sent. Sez. 5 Num. 20380 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 23/02/2023 ritenuta la circostanza aggravante della pluralità di fatti di bancarotta, in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta societaria per distrazione e bancarotta fraudolenta societaria documentale di tipo 'generico'. Al fine della migliore comprensione dei ricorsi, val bene riportare il contenuto delle imputazioni sub capi 3) e 4), ritenuti comprovati dai Giudici di merito. In particolare, a TA CH, nella qualità di amministratore pro tempore della società T.n.c TR s.r.l. dal 05 febbraio 2000 al 23 marzo 2009, IC CH, quale socio della predetta società e concorrente nel reato, a CA CH, quale legale rappresentante della diversa T.n.c. Progres s.r.l. e concorrente nel reato, veniva contestata al capo 3) la bancarotta distrattiva di un ramo d'azienda, del valore di €.797.853,00, di proprietà della società T.n.c. TR s.r.l. — a seguire TR, dichiarata fallita il 19 marzo 2014, società esercente l'attività di costruzioni di edifici residenziali e non residenziali — in favore della cessionaria T.n.c. Progres S.r.l. (a seguire Progres) attraverso plurime operazioni: il 30 gennaio 2008, la Progres, della quale amministratore era CA CH, deliberava un aumento di capitale da €.10.000 a €.119.000 e l'aumento di capitale fu interamente sottoscritto dalla TR, il cui legale rappresentante era TA CH, mediante il conferimento di ramo d'azienda stimato €.797.853,00, al netto delle passività. Il ramo di azienda ceduto includeva attrezzature per un valore di €.28.322, diverse rate di terreno edificabile, valutate complessivamente €.752.160, nonché crediti per €.87.270, mentre le passività ammontavano a €.179.899. Pertanto il valore del ramo d'azienda veniva imputato per €.109.000 come sottoscrizione del corrispondente aumento di capitale di Progres e per la parte restante, pari a €.688.853, a titolo di sovrapprezzo. Appena sei giorni dopo, con scrittura privata autenticata del 5 febbraio 2008, IC CH rilevava le quote della società Progres detenute rispettivamente dalla TR (pari ad €.109.000) e da CA CH (pari a €.5.000) e nel contratto il prezzo veniva così ripartito: €.36.828 per l'acquisto della quota della Progres detenuta da CA CH, €.802.853 per l'acquisto della quota di TR. Tali importi, secondo la tesi accusatoria ritenuta comprovata dalla Corte di appello, non venivano versati per cui la società TR veniva di fatto privata di tutti i valori attivi senza incassare alcun corrispettivo. Infine il 21 marzo 2009 CA CH cedeva l'intero capitale della TR a Marian Rupe Petre, un cittadino rumeno irreperibile dal 5 febbraio 2010. I tre imputati erano chiamati anche a rispondere della bancarotta documentale impropria cd. generica, in concorso tra loro, contestata al capo 4), 2 per aver tenuto libri e altre scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Al curatore non veniva consegnata alcuna documentazione contabile e del tutto falsa era la denuncia di furto della documentazione contabile presentata da TA CH alla Stazione Carabinieri di Castiglione del Lago in data 22.01.2009. 2. I ricorsi per cassazione proposti con unico atto nell'interesse di TA CH, CA CH e IC CH constano di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce vizio di motivazione per contraddizione e violazione di legge in relazione agli artt. 216, comma 1, n. 1, 219, comma 2, n. 1, 223, comma 1, n. 1, legge fall. La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere che in sé la cessione del ramo di azienda costituisca operazione distrattiva, non avendo l'istruttoria comprovato che a fronte della stessa non intervenne alcun pagamento. La cessione del ramo di azienda avrebbe in sé carattere neutro, come anche la successiva cessione della partecipazione azionaria in Progres a IC CH. 4. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione per travisamento della prova e violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. La Corte di appello, per ritenere comprovato l'omesso versamento del prezzo della cessione del ramo di azienda, ricorre al teste EL, appartenente alla Guardia di finanza, travisandone la testimonianza, perché il dichiarante riferiva, come da brano inserito in ricorso, che non aveva compiuto alcuna verifica sui conti correnti di IC CH, cosicchè la prova dell'omesso pagamento non poteva ritenersi data. Né, quanto alla TR, il curatore riferì di aver verificato l'attivo o il passivo dell'anno 2007, e per altro, non risultando debiti e crediti, il fallimento non fu proseguito, tanto più che alla data del fallimento l'amministratore era persona diversa dai CH. 5. Il terzo motivo deduce violazione degli artt. 43 e 110 cod. pen. nonché 216, comma 1, n. 2, 219, comma 2, n. 1, 223, comma 1, legge fall. e vizio di motivazione per contraddittorietà. Lamentano i ricorrenti che la sentenza impugnata non ha dato conto del dolo specifico richiesto per la bancarotta documentale contestata, tanto più che dall'istruttoria era emersa la circostanza che le scritture erano tenute dal quarto imputato, condannato e non ricorrente, Curti, con buona fede dei CH, \A 3 cosicchè al più sarebbe configurabile la colpa e la conseguente derubricazione in bancarotta semplice. 6. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, in quanto la prima doglianza non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che avrebbe puntualmente indicato il depauperamento patrimoniale per la fallita, causato dalla cessione del ramo d'azienda, dando atto che gli accertamenti bancari non avevano riscontrato il transito di denaro connesso e che la curatela fallimentare non aveva trovato traccia delle somme che avrebbero dovuto costituire il corrispettivo;
quanto al secondo motivo, lo stesso risulterebbe generico e esorbitante dal perimetro del giudizio di legittimità, proponendo una non consentita rivalutazione degli elementi probatori;
infine, il terzo motivo risulterebbe aspecifico perché versato in fatto e privo di correlazione con la sentenza impugnata. 7. Il difensore dei ricorrenti depositava note conclusive in replica, ribadendo che la Corte di appello non avrebbe fornito la prova del depauperamento complessivo della fallita a seguito della cessione del ramo di azienda, rappresentando che anche nel capo di imputazione non vi sarebbe il riferimento al mancato pagamento del prezzo;
inoltre, quanto al secondo motivo, nessun accertamento fu effettuato dalla polizia giudiziaria per verificare se il pagamento era intervenuto, né intervenne alcun accertamento, così come evidenziato con il terzo motivo, in ordine alla bancarotta documentale. 8. I ricorsi sono stati trattati senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art.
5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. \ k 4 2. Il primo motivo e il secondo motivo, strettamente connessi, vanno trattati congiuntamente. Va premesso che la Corte territoriale, valutando i motivi di appello, ha chiarito come la cessione del ramo di azienda, da parte di TR in favore di Progres, costituiva una operazione che non poteva ritenersi in sé neutra da un punto di vista patrimoniale, in quanto per un verso TR divenne una «scatola vuota», rimanendo inattiva dal 2007 in avanti, per altro verso la cessione non era stata bilanciata dal pagamento del prezzo. A ben vedere, da subito, anche alla luce delle conclusioni difensive in replica a quelle della Procura generale, va evidenziato che l'imputazione riporta con chiarezza che non è solo l'operazione di cessione in sé a costituire distrazione, bensì la circostanza che quanto dovuto in contropartita non veniva versato, per cui la TR «veniva di fatto privata di tutti i valori attivi senza incassare alcun corrispettivo» (così al penultimo capoverso della imputazione sub 3). Assolutamente priva di aporie logiche e di contraddizioni risulta la ricostruzione operata dalla Corte territoriale, che per altro rinvia a quella di primo grado (sentenza al fol. 5 e s.). Sul tema del pagamento del corrispettivo, mentre i ricorrenti censurano la testimonianza di EL, come valutata dalla Corte territoriale, tralasciano di considerare che il Tribunale aveva tratto anche dall'allegato n.9 della produzione del pubblico ministero, come anche dalla dichiarazione di Scarfone, consulente della difesa, come pure, infine, dalla relazione del curatore Biscarini, che nessuna contropartita era stata versata alla TR per la cessione predetta (cfr. fol. 6 della sentenza impugnata). La stessa Corte di appello, poi, richiama, oltre alla testimonianza di EL, anche la circostanza che la curatela fallimentare non aveva trovato traccia di alcun pagamento delle somme dovute. In tal senso, quindi, deve evidenziarsi come il dedotto travisamento, quanto alla dichiarazione di EL, risulti assolutamente non decisivo. A ben vedere, allorché il ricorso per cassazione lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. U, Sentenza n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 20/02/2017, La Gumina, Rv. 269218 - 01; massime conformi, N. 3207 del 2014 Rv. 262011 - 01, N. 18764 del 2014 Rv. 259452 - 01). IA 5 Tanto premesso, nel caso in esame la tesi difensiva tende a dimostrare che EL non ebbe a effettuare un accertamento approfondito e idoneo in ordine all'intervenuto (o meno) versamento, non che EL abbia accertato che il versamento non vi sia stato: il che a maggior ragione rende il dedotto travisamento ancor meno decisivo, risultando comunque l'omesso pagamento comprovato anche dalle ulteriori fonti di prova, non considerate dai ricorrenti, che si limitano ad "attaccare" la motivazione solo sulla deposizione di EL, in modo quindi insufficiente a ribaltare il ragionamento probatorio. La deduzione quanto al travisamento della prova, infatti, non è in grado di disarticolare l'argomentazione complessiva della Corte di appello, come richiesto dall'orientamento consolidato di questa Corte: il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" (salvo il caso della inedita valorizzazione nel giudizio d'appello di prove non considerate dal giudice di primo grado) e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (se non nei limiti del sindacato della motivazione posta a sostegno della stessa)(Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758): infatti difetta di specificità la prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento dei fatti, che non sia in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez.1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492 - 01). Pertanto il secondo motivo è generico per aspecificità. D'altro canto, il motivo è anche privo del requisito della autosufficienza, in quanto viene riportata in ricorso una ridotta parte della deposizione di EL: il ricorso è inammissibile se non contiene la integrale trascrizione o allegazione della deposizione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, Sentenza n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053Sez. 3, Sentenza n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994 Sez. 2, Sentenza n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723). Per altro, nel caso in esame nessuno dei ricorrenti ha offerto alcuna spiegazione in ordine alla destinazione dei beni aziendali, non rinvenuti all'atto del fallimento nel caso di specie — essendo intervenuta la spoliazione di ogni bene con la cessione dell'azienda — né delle somme che, come corrispettivo, dovevano essere state acquisite. \rh 6 In tal senso assolutamente consolidato è l'orientamento che trae la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei suddetti beni (Sez. 5, n. 8260/16 del 22 settembre 2015, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 19896 del 7 marzo 2014, Ranon, Rv. 259848; Sez. 5, n. 11095 del 13 febbraio 2014, Ghirardelli, Rv. 262740; Sez. 5, n. 22894 del 17 aprile 2013, Zanettin, RV. 255385; Sez. 5, n. 7048/09 del 27 novembre 2008, Bianchini, Rv. 243295; Sez. 5, n. 3400/05 del 15 dicembre 2004, Sabino, Rv. 231411). Solo nel caso in cui vi sia una indicazione specifica della destinazione aziendale dei beni da parte del fallito, nel caso in esame non intervenuta, il giudice non può ignorarne l'affermazione, quando però le informazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti, siano specifiche e consentano il recupero degli stessi ovvero l'individuazione della effettiva destinazione (Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204 - 01; mass. conf. n. 19896 del 2014 Rv. 259848 - 01). Tornando al primo motivo, risulta assolutamente piana la ricostruzione delle operazioni di doppia cessione del ramo di azienda a distanza di pochi giorni in assenza di corrispettivo, come anche il riferimento alle clausole contrattuali richiamate dal Tribunale (fol. 8 della sentenza ora impugnata), che non prevedevano il versamento di nessun anticipo da parte di IC CH, che acquistava la quota di TR in Progres per oltre 800mila euro, con l'obbligo di pagarla per intero entro il 28 febbraio 2009 e con l'anomala clausola per cui la mancata proposizione di azioni giudiziarie in quel termine, per riscuotere il dovuto da parte di TR, avesse valore di quietanza. In sostanza l'operazione risultava tutt'altro che 'neutra', bensì, come ritenuto dal Tribunale (fol. 9 della sentenza impugnata) e confermato dalla Corte territoriale, irragionevole, sia perché TR aveva conferito il ramo di azienda per un valore decisamente superiore rispetto a quello necessario per acquisire le quote disponibili, a seguito dell'aumento di capitale di Progres, per 109mila euro;
sia anche perché sintomatica della dinamica distrattiva risultava la seconda immediata cessione delle quote, appena acquisite, in favore di IC CH, a fronte di un debito erariale della società di oltre 800mila euro che avrebbe determinato il fallimento della società. A ben vedere i Giudici di merito hanno, in doppia conforme, motivato in linea con il consolidato principio per cui in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda (il debito erariale ora 7 richiamato), nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte (nel caso in esame sussiste il coinvolgimento dei CH in ogni società coinvolta e a titolo personale), nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale (come nel caso in esame, data la irragionevolezza delle operazioni di cessione, evidenziata nelle sentenze di merito), necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa. (Sez. 5, Sentenza n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763). Ne consegue la manifesta infondatezza e la genericità dei motivi esaminati. 3. Quanto al terzo motivo, lamenta che per la bancarotta documentale non sia stata data prova del dolo specifico. 3.1 Va premesso che in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 01). A differenza di quanto dedotto in ricorso, la sentenza impugnata ha dato conto del dolo specifico e dunque il motivo è manifestamente infondato e aspecifico, in quanto non si attaglia alla motivazione della Corte di appello. 3.2 Le doglianze proposte con il terzo motivo reiterano, infatti, quelle formulate con l'atto di appello, rispetto alle quali la Corte territoriale ha evidenziato come la prova del dolo specifico di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti degli affari della fallita, in pregiudizio dei creditori (cfr. fol. 20 della sentenza impugnata), si tragga in primo luogo dalla denuncia di furto, sporta da TA CH. La denuncia dell'autovettura interveniva il 19 gennaio 2008 e solo a distanza di un anno veniva integrata con l'estensione del furto anche ai documenti contabili della fallita, in essa contenuti. La denuncia viene ritenuta falsa dalla Corte di appello, punto non censurato dai ricorrenti. Da ciò deve trarsi la prova della volontà fraudolenta, che si rendeva più solida tenuto in conto che la scomparsa della documentazione risultava funzionale \f 8 rispetto allo svuotamento della fallita con la cessione del ramo di azienda e alla contestuale alla cessione delle quote della fallita medesima a Rupe Marian, irreperibile. In sostanza la denuncia forniva una 'copertura' alla dispersione e sottrazione delle scritture che doveva rendere impossibile la ricostruzione delle attività e degli affari, per impedire ai creditori di recuperare quanto loro spettante. Tale ricostruzione risulta logica e adeguata, in quanto supportata dal dolo della distrazione con le plurime operazioni descritte in relazione al capo 3). Il terzo motivo, a fronte di tali argomentazioni, risulta generico e reiterativo, richiamando la buona fede dei ricorrenti, e addossando la responsabilità al Curti, che avrebbe tenuto le scritture, senza una precisa censura alla motivazione della Corte territoriale sul punto. Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Per altro consolidato è il principio per cui in tema di bancarotta fraudolenta documentale l'imprenditore non è esente da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche, in quanto, non essendo egli esonerato dall'obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sussiste una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati siano stati trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell'impresa (Sez. 5, Sentenza n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133 - 01; conf. n. 709 del 1999 Rv. 212147 - 01, n. 11931 del 2005 Rv. 231707 - 01, n. 2812 del 2014 Rv. 258947 - 01). E' inoltre sufficiente che l'abdicazione agli obblighi da cui è gravato l'amministratore sia accompagnata dalla rappresentazione della significativa possibilità dell'alterazione fraudolenta della contabilità e dal mancato esercizio dei poteri-doveri di vigilanza e controllo che gli competono (Sez. 5, n. 44666 del 04/11/2021, La Porta, Rv. 282280 - 01). La sentenza impugnata risulta in linea con tali principi, connettendo all'operazione distrattiva la condotta di bancarotta documentale analogamente fraudolenta, escludendo così implicitamente la possibilità di una riqualificazione nella condotta di bancarotta semplice: il terzo motivo è pertanto anche manifestamente infondato. 5. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle parti ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al 9 Il Co ìgliere estensore pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186).
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 23/02/2023 Il Presidente