Sentenza 30 gennaio 2004
Massime • 1
L'errore di fatto che può essere fatto valere con il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis cod.proc.pen. consiste in una svista che implica il travisamento di una determinata circostanza, e non ricorre quando la Corte Suprema abbia invece adottato una interpretazione, eventualmente erronea, di dati di fatto correttamente rilevati. (Fattispecie nella quale, avendo un difensore chiesto ed ottenuto nel processo di merito uno slittamento orario dell'udienza per un concomitante impegno professionale, poi risultando assente nel momento in cui il giudizio aveva dovuto essere celebrato, la Corte aveva stabilito che, in base a dette circostanze, non potesse considerarsi proposta una richiesta di rinvio per legittimo impedimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/01/2004, n. 12124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12124 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 30/01/2004
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 207
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 29672/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GG EL;
LE UG;
AV OS;
avverso la sentenza n. 1686 emessa il 17.12.2002 in udienza pubblica dalla seconda sezione penale della Corte di Cassazione;
Visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Cedrangolo Oscar, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
Udito il difensore, avv. D. Del Rosso, che ha concluso per raccoglimento dei ricorsi.
FATTO
Con sentenza n. n. 1686 emessa il 17.12.2002 in udienza pubblica, e depositata in data 15.01.2003, la seconda sezione penale della Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso proposto da GG EL, AV OS e LE UG avverso la sentenza del 15.01.2002 con cui la Corte di appello di Roma li aveva assolti dai reati di truffa ai danni di ND RI, LL SA e gli amministratori di condominio, condannandoli invece per il delitto di estorsione in danno della ND e il solo LE anche per calunnia. La Corte di legittimità richiamava anzitutto il tatto come ricostruito dalla Corte di merito nei termini che seguono. ND RI era ricorsa ai servizi della Ditta MO in un periodo di feste, tra il 25 aprile ed il primo maggio, e per l'urgenza dovuta ad un guasto nell'impianto idrico che aveva comportato l'allagamento di parte della casa. Prima di accettare la prestazione della ditta MO la ND si era premurata di chiedere al telefono i costi di un simile intervento ricevendo come risposta l'indicazione di una cifra che poteva variare da seicentomila lire ad un milione. Ottenuto così il consenso della parte lesa il GG, il AV e il LE eseguivano il lavoro ma all'esito pretendevano in pagamento la somma di L.. 5.474.000 di contro ad un costo dei lavori, accertato tramite consulenza tecnica, di L. 500.000. Per ottenere così l'illecito profitto, e di fronte alle proteste della persona offesa, avevano assunto un atteggiamento minaccioso, rifiutandosi di allontanarsi dall'abitazione tanto è vero che la ND impaurita aveva acconsentito a pagare, facendosi anche prestare il denaro da un'amica, perché, aveva riferito, non poteva sapere cosa sarebbe potuto accadere.
Quanto al LE, lo stesso aveva anche commesso il delitto di calunnia per avere, di fronte ad una richiesta di restituzione dell'illecito avanzata dal legale della persona offesa LL, denunciato costei ed il legale per estorsione, ben sapendo che costoro esercitavano un loro diritto.
Passando poi all'esame del ricorso, la Corte di Cassazione riteneva che lo stesso era inammissibile perché mera riproposizione dei motivi di appello ai quali la sentenza sopra ricordata aveva già dato esaurienti risposte.
Analizzando i singoli motivi la Corte osservava che:
- il giudice di primo grado non aveva violato i diritti della difesa celebrando una udienza del dibattimento in presenza di un impedimento del difensore, in quanto, come risultava dagli atti prodotti dallo stesso avvocato, questi non aveva chiesto un rinviò del processo per impegni professionali, ma solo una posticipazione, cosa che aveva ottenuto;
quando poi l'udienza del giudice di primo grado stava ormai per finire e quindi restava solo quel processo nel quale doveva essere sentita una teste, egli si era allontanato e risultava a verbale nominato un altro difensore in sostituzione;
- in relazione alla richiesta di modifica della formula assolutoria per i delitti di truffa, i motivi di ricorso si limitavano ad affrontare in giurisprudenza ed in dottrina il problema dell'interesse ad impugnare per imputati assolti con formula diversa da quella perché il tatto non sussiste, ma nulla veniva detto sul perché nel caso in questione la formula con cui erano stati assolti dai delitti di truffa dovesse essere mutata e pertanto si trattava di ricorso senza enunciazione di motivi valutabili;
dovendo poi incidentalmente affermarsi che nel silenzio del dispositivo, la sentenza d'appello sul punto non poteva che essere stata pronunciata ai sensi del primo comma dell'art. 530 e non già del secondo comma;
- i motivi enunciati come erronea interpretazione della legge penale in relazione al reato di calunnia non erano stati esplicitati a causa di indisponibilità del materiale della difesa rimasto presso altro difensore e poiché tale inammissibilità non poteva essere sanata da altri motivi presentati successivamente, dovevano essere dichiarati inammissibili;
- i motivi di ricorso relativi al delitto di estorsione miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prova preclusa al giudice di legittimità in relazione soprattutto alla sussistenza della minaccia, punto sul quale la sentenza d'appello aveva compiuto uno sforzo argomentativo ampio ripercorrendo la deposizione della parte lesa e motivando sulla pressione psicologica subita dalla donna per la presenza nell'abitazione di tre individui che si rifiutavano di abbandonare la casa, se non veniva loro consegnato il denaro, e pertanto non emergono dal testo della motivazione ne' contraddittorietà, ne' illogicità, ne' inosservanza o erronea applicazione della legge penale;
- i motivi relativi all'omessa integrazione istruttoria e all'omessa pronuncia del giudice di primo grado sulla costituzione di parte civile, essendo relativi a reati per i quali vi è già stato proscioglimento, erano inammissibili.
Avverso la sentenza di legittimità propongono ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p. il GG e il LE, deducendo:
- quanto al motivo inerente alla dedotta violazione del diritto di difesa, che in realtà il difensore, contestualmente impegnato avanti la Corte distrettuale, non si era affatto allontanato, ne' avrebbe potuto chiedere un rinvio, poiché l'impedimento era stato preventivamente partecipato e direttamente percepito dal Tribunale;
- che in ordine ai delitti di truffa la questione da esaminare era di puro diritto e, in ogni caso, erano stati proposti motivi nell'ambito del terzo motivo di ricorso ai fogli da 26 e 31;
- che esposti erano stati anche i motivi inerenti al delitto di calunnia, come da fogli da 29 a 32 del ricorso, e tali motivi erano stati poi ampiamente sviluppati nelle successive memorie del 28.11.2002 e del 12.12.2002;
- che la ritenuta attinenza al fatto dei motivi inerenti al delitto di estorsione, quali esposti ai fogli 34 e 35 e nelle successive memorie, è frutto evidente di errore percettivo, essendo stata eccepita la violazione di legge ex lettere b) ed e) dell'art. 606 c.p.p., come del resto implicitamente riconosciuto dalla stessa sentenza, che i motivi stessi ha preso in considerazione;
- che, circa le doglianze inerenti alla costituzione di parte civile, restava il grottesco della costituzione di p.c. di AS TR (legale della LL).
Il AV ha presentato poi, in data 23.09.2003, un ricorso adesivo a quello del GG e del LE.
Con atto in data 22.01.2004 il difensore dei ricorrenti ha depositato richieste di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., richiamando la L. 134 del 2002, e segnatamente l'art. 1, comma 1, e l'art. 5, commi 1 e 3, e il quivi previsto potere di questa Corte di applicare direttamente le sanzioni sostitutive, ovvero una pena pecuniaria, nelle massime diminuzioni di legge, anch'esse pure invocate e nella misura che sarà concordata col requirente in udienza, col beneficio della sospensione condizionale e con la sospensione della esecutività, nonché, per il AV, con la detrazione per il presofferto di oltre un anno.
DIRITTO
Il ricorso del AV è inammissibile, in quanto tardivo ed espresso in lapidaria forma adesiva.
I ricorsi del GG e del LE sono infondati.
Quanto, invero, ai motivi inerenti ai delitti di truffa, gli stessi non sono consentiti, non rivestendo i ricorrenti, in ordine a tali imputazioni, la qualità di condannati, che sola può legittimare il ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p.. C'è da osservare che anche il motivo relativo alla parte della ricorsa sentenza riguardante la costituzione di parte civile, siccome ivi ricollegato ai delitti di truffa, appare inammissibile per le ragioni dette e, in ogni caso, e per quant'altro dedotto, per assoluta genericità.
Quanto al motivo inerente alla dedotta violazione del diritto di difesa, si osserva che con lo stesso non si denuncia alcun errore di lettura di atti, bensì si contesta la interpretazione e valutazione che della vicenda in esame ha dato, senza sviste o travisamenti fattuali, la Suprema Corte, in sintonia con quella di merito, proponendo della sequenza degli atti della vicenda stessa una interpretazione diversa, nel senso che nella condotta del difensore che andò a comunicare, poi allontanatosi, il protrarsi dell'impegno professionale in ragione del quale aveva chiesto di chiamare il proprio processo innanzi al Tribunale alla fine dell'udienza, dovesse leggersi una implicita allegazione di impedimento con connessa richiesta di ulteriore rinvio ad horas. Certamente tale diversa interpretazione può avere una sua plausibilità, ma con essa, si ripete, si contesta un procedimento valutativo e non un errore di fatto nel senso dì cui all'art. 625 bis c.p.p.. Circa i motivi inerenti al delitto di calunnia, la Corte di legittimità ha correttamente registrato una esplicita affermazione del ricorrente (relativa all'indisponibilità del materiale difensivo), ne' alcun rilievo può avere ai fini del presente procedimento il mancato richiamo ai riferimenti alla calunnia contenuti in altre parti del ricorso, sia perché superati dalla detta affermazione, sia perché meramente incidentali e di natura fattuale.
Nessun errore percettivo, infine, viene specificamente denunciato, nè è ravvisatole, in relazione alla parte in cui la ricorsa sentenza rileva che i motivi inerenti al delitto dì estorsione hanno carattere valutativo e non evidenziano alcun vizio logico della motivazione della sentenza di appello, di cui vengono riepilogati (senza che con ciò si contraddica la ritenuta inammissibilità delle doglianze formulate dall'impugnante) i passaggi essenziali. La presa in esame delle successive richieste (di patteggiamento e sanzioni sostitutive) presupponeva ovviamente la previa rescissione della sentenza impugnata.
Al mancato accoglimento dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso del AV segue altresì, stante il motivo dell'inammissibilità, la condanna dello stesso a versare la somma di E. 500, 00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
visti gli artt. 615 e 616 c.p.p., rigetta i ricorsi del LE e del GG;
dichiara inammissibile il ricorso del AV. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e il AV anche a versare la somma di 500 euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2004