Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/01/2004, n. 12124
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Sentenza 30 gennaio 2004

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L'errore di fatto che può essere fatto valere con il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis cod.proc.pen. consiste in una svista che implica il travisamento di una determinata circostanza, e non ricorre quando la Corte Suprema abbia invece adottato una interpretazione, eventualmente erronea, di dati di fatto correttamente rilevati. (Fattispecie nella quale, avendo un difensore chiesto ed ottenuto nel processo di merito uno slittamento orario dell'udienza per un concomitante impegno professionale, poi risultando assente nel momento in cui il giudizio aveva dovuto essere celebrato, la Corte aveva stabilito che, in base a dette circostanze, non potesse considerarsi proposta una richiesta di rinvio per legittimo impedimento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/01/2004, n. 12124
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12124
    Data del deposito : 30 gennaio 2004

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