Sentenza 13 ottobre 1998
Massime • 1
In tema di contrabbando, la detenzione dei tabacchi lavorati esteri si identifica in qualsiasi rapporto che implichi un potere di fatto sulla cosa. Pertanto, la sussistenza del reato di contrabbando deve rinvenirsi anche nell'acquisto di tabacchi - non assoggettati al pagamento dei diritti di confine e con evasione I.V.A. - pur se il trasferimento della merce non si sia ancora verificato per l'intervento della polizia giudiziaria e il suo sequestro, poiché detta merce, dopo la introduzione abusiva, viene a trovarsi in una continua e riconoscibile condizione di illiceità, sicché anche l'acquirente successivo è responsabile di tale reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/10/1998, n. 12911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12911 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza Pubblica
Dott. PIOLETTI Giovanni Presidente del 13/10/98
1. Dott. POSTIGLIONE Amedeo Consigliere SENTENZA
2. Dott. MORGIGNI Antonio " N. 3067
3. Dott. TERESI Alfredo " REGISTRO GENERALE
4. Dott. NOVARESE Francesco " N. 16774/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da OM SQ n. Salerno 19 gennaio 1963 Avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno del 3 marzo Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere F. Novarese
udito il Pubblico Ministero in persona del Scardaccione che ha concluso per A.S.R. perché il fatto non sussiste.
Svolgimento del processo
EO PA ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno, emessa in data 3 marzo 1998, con la quale veniva condannato per i reati continuati di contrabbando e correlata evasione I.V.A., deducendo quali motivi la violazione della legge n.48 del 1973 e l'illogicità manifesta della motivazione, poiché il ricorrente non ha mai detenuto il tabacco lavorato estero, sottraendolo al pagamento dei diritti di confine, in quanto non l'ha mai acquistato, giacché si è limitato a contrattare questa partita con il chiamante in correità, secondo quanto dallo stesso ammesso.
Motivi della decisione
I motivi sono infondati, sicché il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Infatti la legge n.48 del 1973 espressamente equipara il tentativo di contrabbando al reato consumato (art. 293), giacché viene penalmente sanzionata la condotta fraudolenza del soggetto attivo, la quale crea una situazione di pericolo soltanto presunto idonea ed univoca per la perpetrazione della frode dell'obbligazione tributaria. Inoltre la stessa normativa prevede una norma sussidiaria e di chiusura, a forma libera (art. 292),in cui soltanto l'evento è precisato (la sottrazione di merci al pagamento dei diritti di confine), mentre l'azione non è indicata in modo specifico, sicché ad integrare il reato è sufficiente qualsiasi condotta idonea a produrre la violazione sopra specificata.
Infine la detenzione del t.l.e. si identifica in qualsiasi rapporto che implichi potere di fatto sulla cosa e la legge civile, distinguendo tra detenzione e possesso, qualifica come detentore chi ha un potere di fatto in nome e per conto altrui.
Pertanto la sussistenza del reato di contrabbando deve rinvenirsi anche nell'acquisto di t.l.e., non assoggettato al pagamento dei diritti di confine e con evasione I.V.A., pur se il trasferimento della merce non si sia ancora verificato per l'intervento della polizia giudiziaria ed il suo sequestro, poiché il t.l.e., dopo l'introduzione abusiva, viene a trovarsi in una continua e riconoscibile condizione di illiceità per cui anche l'acquirente successivo è responsabile del delitto in esame.
La sintetica motivazione della Corte salernitana si è attenuta a questi principi, pur senza enunciarli espressamente, sicché le censure mosse non appaiono fondate, anche se una più diffusa motivazione avrebbe consentito al ricorrente una maggiore comprensione dell'esatto iter logico-giuridico seguito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 13 ottobre 1998. Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 1998