Sentenza 10 dicembre 1999
Massime • 1
Legittimato a proporre ricorso al tribunale o alla corte d'appello avverso il decreto del giudice in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è solo l'interessato e non anche il difensore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/12/1999, n. 7045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7045 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Vito La Gioia Presidente del 10/12/1999
1. Dott. Giovanni Macrì Consigliere SENTENZA
2. Dott. Severo Chieffi " N. 7045
3. Dott. Emilio Gironi " REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giovanni Canzio " N. 15871/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da SP IG
avverso l'ordinanza in data 23.2.1999 del Tribunale di sorveglianza di Bologna Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Macrì Letta la requisitoria del P.M. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso con le conseguenze di legge.
Fatto e diritto
Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bologna dichiarava inammissibile l'istanza di IG SP diretta ad ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore, il quale ha dedotto erronea applicazione degli artt. 4 e 9 Legge 217/90. Il ricorso, sottoscritto dal solo difensore, va dichiarato inammissibile.
Invero secondo la giurisprudenza di questa corte, poiché art. 6, comma quarto, della L. 217/90, dispone in modo chiaro che legittimato a proporre ricorso al Tribunale o alla Corte d'appello avverso il decreto del giudice in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere solo l'interessato, il dato normativo derivante da tale disposizione deve ritenersi inequivoco e quindi non suscettibile di estensione in via analogica anche alla figura del difensore.
La conferma di tale conclusione si ricava dall'art. 2, comma secondo della citata legge, che prevede la sottoscrizione dell'istanza da parte del richiedente a pena d'inammissibilità, nonché dall'art. 6, comma primo, che dispone la notifica dell'avviso di deposito del provvedimento al solo interessato, e comma quinto, che riconosce il diritto di proporre ricorso per cassazione al predetto interessato, senza riconoscere analogo diritto al difensore (cfr. Sez. I, 19.7.1995 n. 3316, Arienzo, rv. 202306; Sez. I 4.4.1998 n. 1251, Lucchese, rv. 210250; Sez. I, 14.4.1998 n. 1254, Lucchese, rv 210269).
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire 500.000 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire 500.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 1999