Sentenza 23 gennaio 1999
Massime • 1
La sezione lavoro non costituisce nell'ambito della pretura un diverso organo di giustizia, per modo che la questione se una controversia spetti al giudice del lavoro ovvero ad altro magistrato della stessa pretura, non pone un problema di competenza in senso proprio, ma di distribuzione delle cause all'interno di uno stesso ufficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/1999, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente -
Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. Raffaele FOGLIA - Rel. Consigliere -
Dott. Stefano Maria EVANGELISTA - Consigliere -
Dott. Giovanni AMOROSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sulla istanza di REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio dal Pretore di TREVISO, con ordinanza udienza del 11/06/97, nella causa iscritta al n^.8715/97 . . . . . vertente tra
SE SI;
- non costituito in questa fase -
e
CA ER;
- non costituito in questa fase -
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 13/11/98 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
lette le conclusioni dal Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO SCHIRÒ che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità, con le conseguenze di legge, della richiesta d'ufficio di regolamento di competenza avanzata dal Pretoore del Lavoro di Treviso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza pronunciata all'udienza dell'11.6.1997, il Pretore del lavoro di Treviso ha richiesto d'ufficio regolamento di competenza in ordine all'ordinanza 5.9.1996 con la quale il Pretore di Treviso- sez. distaccata di Conegliano, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa da WA AS nei confronti di IE IS, aveva rimesso gli atti al Pretore dirigente della stessa Pretura per l'assegnazione della causa ad un "magistrato addetto alla Sezione Lavoro" dello stesso Ufficio e per i provvedimenti di cui all'art. 426 c.p.c., ritenendo che la controversia rientrasse fra quelle contemplate dall'art. 409,n.3 c.p.c. Il Pretore rimettente deduce che "al sensi dell'art. 645 c.p.c., competente a conoscere dell'opposizione a decreto ingiuntivo è il giudice che ha emesso il provvedimento monitorio e che tale competenza funzionale non viene meno neppure ove il giudice emittente si ritenga incompetente per materia.
Le parti non hanno svolto attività in questa sede.
Il P.M. ha concluso per l'inammissibilità del regolamento. MOTIVI DELLA DECISIONE
Conformemente a quanto ritenuto dal P.M. deve osservarsi che sono estranee al concetto di competenza - ai sensi degli artt. 42 e 43c.p.c. - tutte le questioni inerenti alla sfera di ripartizione dei compiti e delle attribuzioni fra sezioni o fra magistrati di un medesimo ufficio giudiziario, per la cui soluzione vengono adottati provvedimenti aventi esclusivamente natura ordinatoria e organizzativa. Ne consegue che non costituendo la sezione lavoro, nell'ambito della pretura, un diverso organo di giustizia, la questione se una controversia spetti al giudice del lavoro, ovvero ad altro magistrato della stessa pretura, non pone un problema di competenza in senso proprio, ma di distribuzione delle cause all'interno dello stesso ufficio (Cass., nn. 12210/92. 5l 8/92, 11651/91 ed altre). Deve aggiungersi che, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 1.2.1989, n. 30, come interpretata autenticamente dall'art.1 della legge 11.7.1989, n. 251, i rapporti tra la pretura circondariale e le sue sezioni periferiche, ai fini della distribuzione delle cause non pongono problemi di competenza, in senso stretto, ma solo problemi di organizzazione interna, (conf. Cass. n. 9582/97). Deve, pertanto, affermarsi l'inammissibilità del regolamento proposto dal Pretore del lavoro di Treviso.
Nulla per le spese non essendovi stata attività delle parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'inammissibilità della richiesta di regolamento. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 13.11.1998
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 1999