Sentenza 26 maggio 2005
Massime • 1
È abnorme il provvedimento del G.i.p. il quale, in un contesto estraneo ad un procedimento penale in corso, essendo intervenuto in precedenza un provvedimento di archiviazione ed essendosi provveduto sulla restituzione del bene, rimetta le parti davanti al giudice civile, previo sequestro del bene medesimo, per la ravvisata controversia sulla proprietà dello stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/05/2005, n. 31069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31069 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 26/05/2005
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 989
Dott. PODO Carla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 33572/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT RS AR, nato il [...];
avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia in data 11 febbraio 2004;
nei confronti di:
IN AN, nato a [...] il [...] (interessati: ZI MA AR, nata il [...], deceduta;
RO AC, nato il [...]);
udita la relazione del Consigliere Dott. PODO Carla;
lette le requisitorie del Procuratore Generale, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RILEVATO
Con ordinanza in data 11 febbraio 2004, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia ha deciso sull'opposizione proposta da TT AN avverso il decreto del Pubblico Ministero (del 17 ottobre 2000) mediante il quale si era disposta la restituzione a RE RS AR di due dipinti, sottrattigli nel 1981 e rinvenuti nel laboratorio di restauro di TT, nei cui confronti era stata poi disposta l'archiviazione del procedimento: il GIP, ritenuta la sussistenza di una controversia civile sulla proprietà, ha rimesso la questione al giudice civile e disposto il sequestro dei quadri.
Contro il provvedimento ha proposto ricorso RE RS per eccepirne l'illegittimità, la carenza di motivazione e l'abnormità, per essere stato adottato dopo un'archiviazione degli atti e dopo una restituzione dei dipinti al proprietario, decise tre anni prima, in assenza di qualsiasi attuale sequestro;
ha dedotto che si era così determinata una indebita regressione del procedimento ad una fase precedente, mentre l'autore dell'opposizione bene avrebbe potuto tutelarsi, promuovendo un'azione civile;
ha aggiunto che TT non aveva mai dichiarato di essere proprietario delle opere bensì di averle ricevute in conto vendita da ZI MA AR, con la conseguente sua mancanza di legittimazione.
RITENUTO
Non appare dubbio che il provvedimento impugnato, nella sua duplice statuizione, di rimessione delle parti al giudice civile e di sequestro dei beni controversi, sia stato emesso illegittimamente in assenza di qualsiasi verifica sulla tempestività dell'opposizione di TT AN e sulla legittimazione di quest'ultimo; circa tre anni dopo un decreto di archiviazione, non seguito da riapertura delle indagini;
dopo la restituzione delle opere all'originario proprietario RE RS AR eseguita sin dal novembre 2000;
nell'assenza di qualsiasi finalità probatoria di un sequestro, disposto di ufficio, "ex novo" ed avulso da un procedimento penale in atto.
Entrambe le statuizioni, adottate formalmente a norma dell'art. 263, comma 3 c.p.p., non sono soggette ad impugnazione. L'ordinanza,
tuttavia, è da ritenersi, nel caso di specie, abnorme. La disposizione citata, infatti, consente la rimessione delle parti davanti al giudice civile, nell'ipotesi di ravvisata controversia sulla proprietà di beni, soltanto ove questi ultimi siano attualmente sottoposti a sequestro, che in tal caso deve essere infatti "mantenuto".
Esula invece dalla competenza del GIP provvedere secondo la uydisciplina dettata dall'art. 263, comma 3 c.p.p., in contesto estraneo ad un procedimento penale in corso ed in ordine a beni non più sottoposti a sequestro penale: il provvedimento emesso in simili condizioni fuoriesce da qualsiasi schema processuale ed assume i caratteri dell'abnormità.
Diverso sarebbe il caso in cui fosse stato adottato un provvedimento di confisca, che, per essere rimosso, avrebbe imposto agli interessati di adire il giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 676, comma 2 c.p.p.. Ne consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio il provvedimento impugnato. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2005