Cass. civ., sez. I, sentenza 21/05/1999, n. 4945
CASS
Sentenza 21 maggio 1999

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In sede di opposizione proposta avverso la cartella esattoriale emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, non può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 22, terzo comma della legge 689/81 (a mente della quale l'opponente deve, a pena di inammissibilità, allegare al ricorso in opposizione "l'ordinanza notificata"), atteso che il presupposto di tale impugnazione è proprio la materiale indisponibilità del provvedimento amministrativo per effetto della sua mancata notifica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 21/05/1999, n. 4945
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4945
    Data del deposito : 21 maggio 1999

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