Sentenza 21 maggio 1999
Massime • 1
In sede di opposizione proposta avverso la cartella esattoriale emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, non può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 22, terzo comma della legge 689/81 (a mente della quale l'opponente deve, a pena di inammissibilità, allegare al ricorso in opposizione "l'ordinanza notificata"), atteso che il presupposto di tale impugnazione è proprio la materiale indisponibilità del provvedimento amministrativo per effetto della sua mancata notifica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/05/1999, n. 4945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4945 |
| Data del deposito : | 21 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Giovanni OLLA,relatore. - Consigliere -
Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -
Dott. Mario ADAMO - Consigliere -
Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 2038 del Ruolo Affari Civili per l'anno 1997, proposto da
SI UI, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giulio Agricola n. 33 preso il dottor TO CC, rappresentato dall'avvocato Alberto TA in virtù di procura speciale in calce al ricorso per cassazione e dallo stesso difeso, ricorrente contro
TT DI SE
intimato e contro
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SE
intimata avverso la sentenza del RE di Caserta - Sezione distaccata di Arienzo, n. 11 del 10 giugno 1996. udita, nella pubblica udienza del 21 gennaio 1999, la relazione del Consigliere dottor Giovanni Olla;
udito, per il Pubblico ministero, il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione dottor Alberto Cinque, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al RE di Caserta - Sezione distaccata di Arienzo depositato il 2 dicembre 1995, LU TA propose opposizione ai sensi dell'art. 22 L. 24 novembre 1981 n. 689 avverso la cartella esattoriale - notificatagli il 16 novembre 1995, con la quale gli era stato intimato il pagamento delle somme di L.
1.608.948 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per infrazioni al Codice della strada commesse il 12 ottobre 1990 e di L.
1.593.174 quali accessori conseguenti al mancato tempestivo pagamento delle predette sanzioni. Con l'opposizione, dopo aver dedotto che l'ordinanza-ingiunzione non gli era mai stata notificata, eccepì che il credito si era estinto a mente dell'art. 28 L. n. 689/1981 essendo decorso oltre un quinquennio tra il giorno in cui si assumeva essere stata commessa la violazione e quello della notifica della cartella esattoriale.
Il RE adito fissò l'udienza di comparizione delle parti ed ordinò al Prefetto di Caserta nonché alla Tesoreria Provinciale di Caserta di depositare almeno dieci giorni prima di detta udienza la documentazione sottesa alla pretesa di cui alla cartella esattoriale opposta.
Dette Amministrazioni non depositarono la documentazione richiesta, ne' si costituirono in giudizio, onde furono dichiarate contumaci.
Il RE adito, decidendo con sentenza depositata il 10 giugno 1996, ha dichiarato:
a) l'inammissibilità della opposizione stante "la mancata allegazione al ricorso della ordinanza-ingiunzione notificata" all'opponente; e senza che a nulla potesse valere in contrario la deduzione del TA secondo cui "l'ordinanza-ingiunzione non gli è mai stata notificata [posto che] tale affermazione non è stata suffragata da alcun elemento probatorio di riscontro, ne' del resto tale onere probatorio gravava sull'Amministrazione rimasta contumace";
b) la conseguente preclusione al vaglio della questione di merito inerente la prescrizione delle somme iscritte a ruolo. LU TA ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi di annullamento illustrati da memoria.
Gli intimati Prefetto di Caserta e Tesoreria Provinciale dello Stato di Caserta non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Col ricorso per la cassazione della sentenza del RE di Caserta Sezione distaccata di Arienzo, LU TA denuncia:
a) la violazione degli artt. 210, 211, 212 e 213 Cod. proc. civ., atteso che il giudice del merito ha posto a suo carico l'onere della produzione della documentazione amministrativa atta a giustificare la pretesa dell'Amministrazione, laddove tale ordine non poteva che essere rivolto alla stessa Amministrazione (primo motivo);
b) la violazione degli artt. 28 L. 24 novembre 1981 n. 689 e 209 Codice della strada, per aver omesso di dichiarare la prescrizione del credito dell'Amministrazione pur in presenza del decorso di cinque anni tra la data della asserita violazione (12 ottobre 1990) e quella della notifica della cartella esattoriale (16 novembre 1995), ed in assenza di qualsiasi atto interruttivo (secondo motivo);
c) il vizio di motivazione, stante l'assoluta illogicità della argomentazione sviluppata dal giudice del merito a sostegno della affermata sussistenza del proprio onere di fornire la prova della mancata notifica dell'ordinanza-ingiunzione: per un verso, perché avendo egli dedotto che il provvedimento non gli era mai stato materialmente notificato, evidentemente non poteva fornire alcuna dimostrazione di tale assunto;
per altro verso, perché solo la Amministrazione era in condizione di fornire la prova del contrario, in quanto la relativa documentazione era in suo possesso;
infine, perché, per legge, detta documentazione doveva essere depositata dalla Amministrazione e non da esso opponente (terzo motivo). 2.1.- Il primo ed il terzo motivo, tra loro connessi, devono essere esaminati congiuntamente.
2.2.- La controversia che ne occupa ha ad oggetto l'opposizione proposta da LU IF, ai sensi degli artt. 22 e 23 L. 24 novembre 1981 n. 689, avverso una cartella esattoriale con la quale gli è stato intimato il pagamento di somme dovute in esecuzione di una ordinanza-ingiunzione non opposta, ma che, secondo detto opponente, non gli è mai stata notificata.
Ora, gli artt. 22 e 23 L. 24 novembre 1981 n. 689 fissano la disciplina del procedimento relativo alla opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione del pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria o avverso l'ordinanza che dispone la sola confisca. Peraltro, è ormai saldo principio che - in considerazione della equiparabilità delle rispettive situazioni - l'opposizione di cui ai predetti artt. 22 e 23 è ammissibile anche nei confronti della iscrizione a ruolo e della notificazione di una cartella esattoriale emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, sempre che venga dedotta la mancanza della preventiva notificazione del provvedimento sanzionatorio (v. tra le altre, Cass. 14 dicembre 1998 n. 12544, 2 settembre 1997 n. 8380, 26 agosto 1996 n. 7830, 23 novembre 1995 n. 12107). Da ciò, l'ammissibilità, sotto questo profilo,
dell'opposizione del TA, così come, di fatto, ha implicitamente riconosciuto anche il giudice del merito. 2.3.- Piuttosto, la richiamata estensione dell'ambito operativo degli artt. 22 e 23 L. n. 689/1981 determina l'insorgere di plurimi problemi processuali.
Infatti, il regime dettato in quegli articoli è fissato in relazione alla opposizione alla ordinanza (di ingiunzione o di confisca) ed è strettamente connesso e coerente a questo presupposto.
Pertanto, come è addirittura ovvio, siffatto regime può trovare applicazione nei confronti dell'opposizione avverso la cartella esattoriale solo e nei limiti in cui sia compatibile con questa distinta ipotesi, e previ gli adattamenti resi necessari dalla diversità delle situazioni.
In questa prospettiva, si deve dire che in relazione all'opposizione avverso la cartella esattoriale:
- non può trovare applicazione la disposizione di cui al comma 3 dell'art. 22, per la quale l'opponente deve allegare al ricorso in opposizione (a pena di inammissibilità, come è comunemente ritenuto) "l'ordinanza notificata", atteso, appunto, che il presupposto di questa opposizione è costituito dalla deduzione della materiale indisponibilità di quel provvedimento per effetto della sua mancata notifica;
- nel decreto con il quale, a seguito del ricorso in opposizione e a mente dell'art. 23 comma 2 fissa l'udienza di comparizione della parti, il RE deve ordinare all'autorità amministrativa opposta di depositare, non solo la copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione, ma altresì la documentazione atta a dimostrare l'avvenuta notificazione dell'ordinanza-ingiunzione posta a fondamento della intimazione di cui alla cartella esattoriale;
- infine, l'Amministrazione opposta ha comunque l'onere di dimostrare l'avvenuta notifica dell'ordinanza-ingiunzione, posto che questo provvedimento concretizza il titolo della pretesa fatta valere con l'atto esecutivo-cartella esattoriale.
Ne discende che il RE di Caserta:
- ha applicato falsamente l'art. 22 comma 3 L. 24 novembre 1981 n. 689 allorché - non tenendo conto della diversità tra i presupposti delle opposizioni - ha affermato, erroneamente, che il precetto fissato in questa norma trova applicazione anche nell'ipotesi dell'opposizione avverso la cartella esattoriale proposta sulla base della deduzione dalla mancata notificazione dell'ordinanza-ingiunzione, con la conseguenza che in difetto dell'allegazione del provvedimento anche questa opposizione è inammissibile;
- ha violato l'art. 23 comma 2 L. n. 689/1981 ed i principi sul riparto dell'onere della prova nell'ambito della opposizione della quale si tratta, allorché ha affermato che l'opponente ha l'onere di dimostrare il proprio assunto circa la mancata notificazione dell'ordinanza-ingiunzione e, correlativamente, ha escluso che l'Amministrazione opposta abbia l'onere di dimostrare la sussistenza del titolo della propria pretesa.
In questi limiti, allora, i motivi in esame sono fondati e devono essere accolti, con il conseguente annullamento della declaratoria di inammissibilità della opposizione proposta da LU TA, statuizione che è la diretta conseguenza delle accertate violazioni e falsa applicazione di legge.
3.- Tanto determina l'assorbimento del secondo motivo, che attiene ad una questione non esaminata dal giudice del merito in quanto preclusa dalla declaratoria di inammissibilità. 4.- In sintesi allora occorre accogliere il primo ed il secondo motivo del ricorso e dichiarare assorbito il terzo;
cassare la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinviare ad un giudice pariordinato - che si determina nella stessa Pretura circondariale di Caserta in persona di diverso magistrato - per il nuovo esame alla stregua dei principi enunciati.
Il giudice del rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso per cassazione proposto da LU TA avverso la sentenza del RE di Caserta, Sezione distaccata di Arienzo, n. 11 del 10 giugno 1996, e dichiara assorbito il terzo mezzo;
- cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione, alla Pretura circondariale di Caserta in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1^ Sezione civile della Corte di cassazione, il 21 gennaio 1999. Depositato in Cancelleria il 21 maggio 1999