Sentenza 10 marzo 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/03/2001, n. 3533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3533 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2001 |
Testo completo
03533/0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N.13246/98 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Cron.7383 SEZIONE LAVORO Rep. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ud. 23/1/01 Dott. Michele ANNUNZIATA Presidente Dott. Guglielmo SCIARELLI Consigliere Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Dott.Natale CAPITANIO Consigliere Dott. Attilio CELENTANO Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: GR PE, elettivamente domiciliato in Roma alla Via De Sanctis n.4 presso l'avv. Giampaolo Petti, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine;
- ricorrente -
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente Ing. Giovanni Carlo De Angelis, Billia, rappresentato e difeso per mandato in calce dagli avv. Antonino Sgroi, Fabio Michele Di Lulle e Gabrielle Pescosolido [Fonzo e Antonietta Core e con essi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura 368 Centrale dell'Istituto alla via della Frezza n. 17 in Roma;
controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Torino n.7226 del 23.12.1997, reg. gen. n. 181/97 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 gennaio 2001 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito l'avv. De Angelis;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 23.12.1997 il Tribunale di Torino, decidendo sull'appello proposto da RI EP nei confronti dell'INPS, avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello e con esso la domanda dell'assicurato di liquidazione della pensione con il sistema retributivo, cumulando le anzianità maturate nelle gestioni artigiani e commercianti. Osservava in motivazione che il sistema di computo della pensione, previsto dall'art. 16 della legge n.233 del 1990, prevede la somma delle quote di pensione calcolate sulla base dei contributi maturati in ciascuna pensione e non il cumulo di anzianità in una sola gestione, per il quale è necessario, secondo l'espressa previsione -2- del terzo comma del medesimo articolo, che l'assicurato abbia richiesto la congiunzione della contribuzione a norma dell'art. 1 della legge n.29 del 1979, sopportandone i relativi oneri economici. Osservava che questo sistema non era in contrasto con la previsione degli artt.20 e 21 della legge n.613 del 1966 che prevedono il cumulo dei contributi dovendosi interpretare tale cumulo come cumulo delle liquidazioni in ciascuna gestione. Propone ricorso per cassazione affidato ad un unico complesso motivo il RI, resiste con controricorso l'INPS. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt.5,8 e 16 della legge n.233 del 1990 e 20 e 21 della legge 22.7.1966 n.613, il RI assume che dalla interpretazione letterale dell'art.16 della legge n.233 del 1990, che ha esteso il sistema retributivo ai lavoratori autonomi, risulta che la quota di pensione derivante dalla contribuzione alle gestioni autonome è unica e che il criterio di cumulo per coloro che sono iscritti alle gestioni autonome è ancora quello previsto dagli artt.20 e 21 della legge n.613 del 1966 e cioè del cumulo delle contribuzioni in un'unica pensione. Rappresenta, infine, che l'interpretazione adottata dal Tribunale comporta una irrazionale disparità di trattamento tra chi ha contribuzione solo nelle gestioni autonome, che avrebbe diritto al cumulo delle contribuzioni in un'unica pensione e chi avesse anche contribuzione in quella dei lavoratori dipendenti che avrebbe diritto -3- solo al cumulo di quote di pensione e ne denunziava il contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sollecitando la rimessione della questione alla Corte costituzionale. Le censure sono infondate. Questa Corte ha già avuto modo di osservare in analoga controversia, con sentenza n. 1891 del 2000, che la materia del cumulo delle contribuzioni nelle gestioni autonome è stata disciplinata ex novo dalla legge n.233 del 1990, la quale, sotto il titolo: Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi, ha introdotto anche in questo settore il cd. sistema retributivo di calcolo delle pensioni. Infatti l'art. 16 con la rubrica: Cumulo dei periodi assicurativi recita: "1.per i lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni o nella assicurazione generale... dei lavoratori dipendenti, l'importo della pensione è costituto dalla somma: a) della quota di pensione calcolata ai sensi degli artt.5 e 8 sulla base dei periodo di iscrizione alle rispettive gestioni;
b) dalla quota di pensione calcolata con le norme dell'a.g.o. sulla base dei periodi di iscrizione alla medesima dei lavoratori dipendenti.
2.Gli oneri relativi alle quote di pensione di cui al comma 1 sono a carico delle rispettive gestioni assicurative." La nuova norma, come risulta letteralmente dalla disgiuntiva “o” della prima parte del primo comma, regola anche il cumulo tra contribuzioni nelle sole gestioni -4- autonome, già disciplinato dall'art.21 della legge n.613 del 1966, che introdusse l'assicurazione obbligatoria IVS ai commercianti e che deve ritenersi abrogato implicitamente abrogato, essendo stata la stessa materia disciplinata da una nuova normativa. In questi sensi va corretta la motivazione del Tribunale che ha ritenuto la vigenza della norma. Le perplessità interpretative che può determinare l'uso al singolare del sostantivo quota alla lettera a) sono superate, nel senso che su ciascuna gestione deve calcolarsi alquota di pensione, dai rilievi che esse sono determinate sulla base dei periodi di iscrizione alle rispettive gestioni, alle quali, ai sensi del secondo comma grava l'onere delle medesime ai sensi del terzo comma, e soprattutto dalla considerazione che, se il cumulo della contribuzione nella medesima gestione fosse già previsto dalla lettera a), non avrebbe senso il rinvio, contenuto nel terzo comma dell'art. 16, all'oneroso meccanismo di ricongiunzione dei periodi assicurativi nella medesima gestione previsto dagli artt. 1 e 2 della legge n.29 del 1979. La tesi del ricorrente, che l'art. 16 regolerebbe solo il cumulo tra periodi 4 assicurativi in una sola gestione autonoma e in quella dei lavoratori dipendenti, mentre quello tra gestioni autonome resterebbe regolato dalla vecchia norma di cui all'art.21 della legge n.613 del 1966, trova ostacolo nella interpretazione letterale, e precisamente nella disgiuntiva “o”, invece della congiunzione “e”, usata nella prima parte della norma, nella interpretazione sistematica, essendo coerente con l'adozione del sistema di calcolo retributivo la sommatoria di quote di pensione, mentre il -5- cumulo dei periodi contributivi era coerente con un sistema pensionistico ispirato nel 1966, come per i lavoratori dipendenti, al sistema contributivo, e soprattutto dal rilievo che detta interpretazione porrebbe la norma in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza. Infatti sarebbe evidente la irragionevole disparità di trattamento tra chi cumula periodi assicurativi in gestioni autonome, che godrebbe del più favorevole sistema di conteggiare la pensione sulla media dei redditi degli ultimi dieci anni con un'unica anzianità complessiva, rispetto a chi, cumulando periodo assicurativo in gestione dei lavoratori dipendenti con periodo in gestione autonoma, sommerebbe solo le due quote di pensione e potrebbe godere dell'altro sistema solo versando il riscatto previsto per la ricongiunzione dei periodi dall'art.2 della legge n.29 del 1979. A sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. il ricorrente soccombente non è tenuto al rimborso delle spese di lite.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso, Mulla per le spese. Così deciso in Roma il 23 gennaio 2001 м. Амини Il Consigliere est. Il Presidente Femenila IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 18 MAR 20012 E IL CANCELLIERE 4805 T O N -6-