Sentenza 30 settembre 1998
Massime • 1
La subordinazione del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi è legittima, in quanto corrispondente alla previsione di cui all'art. 165, comma primo, cod. pen., dato che la presenza su territorio vincolato di una costruzione abusiva costituisce una conseguenza dannosa e/o pericolosa, del reato previsto dall'art. 1 sexies legge 8 agosto 1985 n. 431, da eliminare. L'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, impartito dal giudice penale in via sussidiaria, è operativo se e fino a quando il concorrente ordine da parte della P.A. non abbia conseguito lo stesso obiettivo o la P.A. non abbia disposto la acquisizione dell'immobile abusivo al proprio patrimonio, nel qual caso viene a verificarsi, rispetto all'obbligo di osservare l'ordine dell'A.G., una situazione oggettivamente impeditiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/09/1998, n. 11315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11315 |
| Data del deposito : | 30 settembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori: Udienza Pubblica
Dott. UMBERTO PAPADIA Presidente del 30/09/1998
Dott. ANTONIO ZUMBO Consigliere SENTENZA
Dott. VINCENZO ACCATTATIS Consigliere N. 2861
Dott. ALDO GRASSI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. PIERLUIGI ONORATO Consigliere N. 26984/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da
AU AR, nata a [...] l'[...];
AU ER, nato a [...] il [...];
AU RO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 27 Febbraio '98;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Grassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. V. Martusciello, il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi, perche' infondati;
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEOsserva
Con sentenza della Pretura Circondariale di Agrigento in data 30/IX/96 MA, CA e ET LA venivano condannati, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti all'aggravante loro contestata per il delitto di cui all'art. 349 c.p., la prima alla pena di 22 mesi di reclusione e L.
3.000.000 di multa e gli altri due alla pena, ciascuno, di 23 mesi di reclusione e L.
3.000.000 di multa, con il beneficio, per la prima ed il terzo, della sospensione condizionale della relativa esecuzione subordinato alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi entro ottanta giorni dal passaggio in giudicato della decisione, in quanto colpevoli, in concorso fra loro, dei reati previsti dagli artt. 20 lett. c) L. 28/02/'85, n. 47; 1, 2, 4, 13 e 14 L. 5/XI/71, n. 1086; 1 sexies L. 8/VIII/85, n. 431; 349 cpv. c.p.;
221 T.U.L.S. ed il CA e ET LA, altresì, del delitto di cui all'art. 483 c.p., reati loro contestati per avere realizzato in Palma di Montechiaro ed in zona sottoposta a vincolo archeologico, una costruzione su superficie di circa mq. 236, senza concessione edilizia e nulla osta dell'Autorità preposta alla tutela dei vincolo e del Genio Civile, senza progetto esecutivo dell'opera e direzione dei relativi lavori da parte di un tecnico qualificato, violando i sigilli apposti al manufatto, dei quali la prima era stata nominata custode, sì da continuarne la edificazione abusiva ed abitando l'immobile sebbene privo della certificazione di abitabilità.
Il secondo ed il terzo dei detti imputati erano chiamati a rispondere anche del delitto di cui all'art. 483 c.p. per avere falsamente attestato, nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà effettuata e prodotta al fine di ottenere l'allacciamento dell'energia elettrica, che l'immobile abusivo in questione era stato costruito anteriormente al 30/1/77.
Contro detta decisione gli imputati proponevano impugnazione chiedendo, il ET ed il CA LA, l'assoluzione dai reati loro ascritti, per non averli commessi e la MA LA la riduzione della pena inflittale e la esclusione della subordinazione del beneficio di cui all'art. 163 c.p. all'avvenuta rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
La Corte di Appello di Palermo con sentenza del 27/02/98, assolveva ET e CA LA dai reati urbanistici ed edilizi loro contesati, per non averli commessi e riduceva la pena loro inflitta per la contravvenzione di cui all'art. 221 T.U.L.S. e per il delitto previsto dall'art. 483 c.p., a 4 mesi di reclusione e L. 200.000 di ammenda;
riduceva, altresì, la pena irrogata alla MA LA ad 1 anno ed 1 mese di reclusione e L. 900.000 di multa e confermava, nel resto, la decisione impugnata, osservando fra l'altro:
a) che in atti non vi erano prove per ritenere che ET e CA LA avessero concorso con la zia MA LA nella commissione dei reati urbanistici ed edilizi da quest'ultima posti in essere per la edificazione di un manufatto su terreno di proprietà della stessa, mentre è pacifico che essi hanno abitato l'immobile abusivo, loro poi donato, sebbene fosse privo di certificazione di abitabilità ed, in sede di dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà prodotto per ottenere l'allacciamento dell'energia elettrica al detto immobile, avevano falsamente attestato che la costruzione di questo era antecedente al 30/1/77
b) che la sospensione condizionale della esecuzione della pena, concessa a due degli imputati, era stata legittimamente subordinata alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi e non vi erano ragioni per modificare tale statuizione.
Avverso la sentenza di appello MA, ET e CA LA hanno proposto ricorso per Cassazione chiedendone l'annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione. In particolare, i primi due deducono la illegittimità della - apposizione, alla sospensione condizionale della pena, della condizione sospensiva della rimessione in pristino dello stato dei luoghi, stante il carattere sussidiario del provvedimento di ripristino della situazione emesso dalla A.G. per l'ipotesi di inerzia della P.A. e stante che, nella fattispecie in esame, l'Autorità comunale avrebbe già disposto la demolizione dell'immobile abusivo.
Il ET LA lamenta, altresì, che essendo stato assolto da tutti i reati edilizi ed urbanistici ascrittigli, la detta condizione sospensiva sarebbe stata per lui illegittimamente apposta, conseguendo - l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi- alla condanna per la contravvenzione di cui all'art. 1 sexies L. 431/85. Il CA LA, da ultimo, deduce difetto di motivazione in ordine alla affermata sua responsabilità per il delitto di falso previsto dall'art. 483 c.p. non essendo stato esaminata la sussistenza dell'elemento psicologico del reato che avrebbe commesso in buona fede, indicando come epoca di costruzione dell'Immobile quella che altri gli aveva detto.
Motivi della decisione
Il ricorso del ET LA è fondato in quanto l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi consegue, a mente dell'art. 1 sexies co. 2 L. 431/'85, alla condanna, per - il reato previsto dal co. 1 della stessa norma ed, essendo stato egli assolto in appello dalla contravvenzione in questione, come da quella di costruzione senza concessione edilizia, nel di lui confronti l'ordine di che trattasi è illegittimo al pari della subordinazione. della sospensione condizionale della esecuzione della pena inflittagli al ripristino dello stato dei luoghi nel termine assegnatogli. In conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, nei confronti di detto ricorrente, nel punto della detta subordinazione che va eliminata.
L'impugnazione della MA LA è, invece, infondata i quanto la subordinazione della concessione del beneficio di cui all'art. 163 ) c.p. alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi è da ritenersi legittima in quanto corrispondente alla previsione di cui all'art. 165 co. 1 c.p., dato che la presenza su territorio - vincolato di una costruzione abusiva costituisce una conseguenza dannosa e/o pericolosa del reato previsto dall'art. 1 sexies L. 431/85, da eliminare.
L'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, impartito dal Giudice penale in via sussidiaria, è operativo se e fino a quando il concorrente ordine da parte della P.A. non abbia - conseguito lo stesso obiettivo o la detta P.A. - non abbia disposto la acquisizione dell'immobile abusivo al proprio patrimonio, nel qual caso- viene a verificarsi, rispetto all'obbligo di osservare l'ordine dell'A.G., una situazione oggettivamente impeditiva. Nel caso di specie la ricorrente afferma che la P.A. avrebbe autonomamente già disposto la demolizione del fabbricato. Tale circostanza non risulta dagli atti, ma se rispondente a realtà vanifica l'ordine del Giudice e rende efficace e operante il beneficio di cui all'art. 163 c.p., essendosi la condizione sospensiva comunque verificata (v. conf Cass. Sez. Un. 20/XI/96, Luongo;
sez. III, 4/X/96. Vitantonio e sez. I, 6/VI/'96, Spina). Rileva, tuttavia, la Corte che la contravvenzione di cui all'art. 221 T.U.L.S, contestata alla MA LA come commessa "fino all'8/XI/'93" e punibile con la sola pena pecuniaria è prescritta, essendo spirato il termine massimo all'uopo previsto dalla legge, sicché la decisione impugnata va annullata senza rinvio, nel confronti della stessa, limitatamente al capo relativo, con conseguente eliminazione della pena di L. 100.000 di multa per essa inflittale.
Il ricorso del CA LA è inammissibile perché deduce vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato, questione nuova non dedotta in appello e perché mira ad una diversa valutazione, in fatto, delle risultanze processuali, non consentita in sede di legittimità.
Pertanto detto ricorrente deve, a norma dell'art. 616 c.p.p., essere condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di denaro indicata in dispositivo, equa in considerazione delle ragioni di non ammissibilità della impugnazione da lui proposta.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
annulla senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 27/02/'98, nei confronti di ET LA nel solo punto della disposta subordinazione della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena inflittagli alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, subordinazione che elimina e nei confronti di MA LA nel solo capo relativo alla contravvenzione di cui all'art. 221 T.U.L.S. [lett. G) della rubrica], perché estinta per prescrizione;
elimina la pena di L. 100.000 di multa per detta contravvenzione inflitta a MA LA;
dichiara inammissibile il ricorso avverso la detta sentenza proposto da CA LA e condanna lo stesso al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di L. 1.000.000.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 1998