Cass. pen., sez. III, sentenza 30/09/1998, n. 11315
CASS
Sentenza 30 settembre 1998

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La subordinazione del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi è legittima, in quanto corrispondente alla previsione di cui all'art. 165, comma primo, cod. pen., dato che la presenza su territorio vincolato di una costruzione abusiva costituisce una conseguenza dannosa e/o pericolosa, del reato previsto dall'art. 1 sexies legge 8 agosto 1985 n. 431, da eliminare. L'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, impartito dal giudice penale in via sussidiaria, è operativo se e fino a quando il concorrente ordine da parte della P.A. non abbia conseguito lo stesso obiettivo o la P.A. non abbia disposto la acquisizione dell'immobile abusivo al proprio patrimonio, nel qual caso viene a verificarsi, rispetto all'obbligo di osservare l'ordine dell'A.G., una situazione oggettivamente impeditiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 30/09/1998, n. 11315
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11315
    Data del deposito : 30 settembre 1998

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