Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 7220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7220 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
Composta da:
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
US NT
IC NA RA RA LI
AL ON RM SS
ha pronunciato la seguente
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 7220/2026 Roma, li, 23/02/2026
- Presidente-
Sent. n. sez. 260/2026 CC 27/01/2026
- Relatore -
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA ON nato a [...] il [...]
R.G.N. 31954/2025
avverso l'ordinanza del 17/07/2025 del TRIBUNALE di BENEVENTO
udita la relazione svolta dal Consigliere RA LI;
lette le conclusioni del PG ALESANDRO CIMMINO che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di Benevento ha rigettato l'istanza con cui NT CA aveva chiesto applicarsi la disciplina della continuazione tra i reati di furto aggravato commessi in Benevento e Casalduni nel novembre 2017, accertati con la sentenza del Tribunale di Benevento in data 9 luglio 2020, ed il reato di falso commesso in Vitulano, in epoca anteriore prossima al 27 maggio 2015, giudicato con la sentenza del Tribunale di Benevento in data 6 ottobre 2020.
A ragione della decisione osserva che:
Firmato Da: US NT Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 390125a0c902c667- Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 69cc52c51a47595 Firmato Da: RA LI Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 6c2lesab6be2b6b
difetta l'identità ontologica delle due diverse condotte sin dal momento genetico e sussiste, invece, un'ontologica diversità dell'oggetto materiale dei reati, in considerazione del tempo e di luogo in cui sono stati consumati.; - il reato di cui agli artt. 482 e 476 co non appare collegato alle condotte criminose separatamente giudicate;
- il documentato stato di tossicodipendenza, pur coevo alla commissione dei reati non è rilevante ai fini della valutazione sulla sussistenza del medesimo disegno criminoso non risultando che i reati di cui è chiesta l'unificazione ex art. 81, secondo comma, cod. pen. siano correlati a tale peculiare condizione.
2. NT CA, per tramite del difensore di fiducia, ricorre per cassazione articolando due motivi 2.1. Con il primo denuncia violazione degli articoli 546, comma 1, 666, comma 5, e 671 cod. proc. pen, e 186 disp. att. cod. proc. pen.. nonché vizio di motivazione e mancata assunzione di prove. Lamenta che l'ordinanza impugnata non si è occupata del tema decisivo del collegamento tra i reati;
avrebbe dovuto, invece, accertare il motivo che aveva indotto il condannato a commetterli e, per tale via, ricostruire il disegno criminoso unitario. Aggiunge che il Tribunale ha escluso il collegamento tra il reato di falso e le altre condotte criminose con argomentazioni fondate esclusivamente sulla natura dei reati da unificare;
avrebbe dovuto, invece, come imposto dall'art. 671 cod. proc. pen., verificare, attraverso l'acquisizione dei verbali del giudizio contenenti le dichiarazioni dei testimoni o l'esame di questi ultimi, se anche esso era stato commesso o per ottenere un ingiusto profitto da destinare all'acquisto di sostanze stupefacenti a causa dell'accertata condizione di tossicodipendente o comunque per ragioni legate a tale peculiare condizione.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione art. 671 cod. proc. pen. in connessione all'art. 546 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione Il Tribunale ha escluso l'unitarietà del disegno criminoso senza occuparsi del rapporto tra i reati oggetto delle condanne e lo stato di tossicodipendenza, pur ritenuto accertato dal 2006 al 2021, nonostante il condannato nell'istanza avesse allegato di aver consumato i reati per far fronte al crescente bisogno di assunzione di stupefacenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i motivi di ricorso che possono essere esaminati congiuntamente in ragione della connessione logica diele questioni poste, sono infondati.
2
Firmato Da: US NT Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 390125a0c902c6b7- Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 69cc52c51a47595f Firmato Da: RA LI Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 6c2lesab6ebe2b6b
1. Va, in premessa, ricordato che l'unicità di disegno, egualmente necessaria per il riconoscimento della continuazione in fase di cognizione e in fase esecutiva, non si identifica «con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615). L'unicità di disegno criminoso non può, per converso, ridursi alla sola ipotesi in cui tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacché siffatta definizione di dettaglio non è conforme al dettato normativo - che parla soltanto di "disegno" - e non risulta comunque necessaria per l'attenuazione del trattamento sanzionatorio. Quello che occorre, invece, e che è sufficiente, è che si abbia una programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte grossomodo delineate ("disegnate") in vista di un unico fine. Ciò significa che la programmazione richiesta per l'integrazione della continuazione può essere ab origine anche priva di specificità, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale con l'inevitabile riserva di "adattamento" alle eventualità del caso - come mezzo diretto al conseguimento di un unico scopo o intento, parimenti prefissato e sufficientemente specifico. Sul piano probatorio per il riconoscimento della continuazione è sempre necessaria *una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea » (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). La omogeneità dei fatti, intesa come analogia dei singoli reati, per come in concreto realizzati o in base all'unitarietà del contesto, nonché in relazione alla identità della spinta a delinquere, e la loro contiguità temporale (che rappresenta di regola, in base a dati di comune esperienza, "limite logico" della possibilità di ravvisare il reato continuato), unitariamente considerati, fungono da indizi della assenza di interruzioni o soluzioni della continuità solo in relazione alla unitarietà del fine, la cui presenza rende impossibile affermare che gli episodi successivi, pur mossi da analogo intento, siano però frutto dell'insorgenza di autonome risoluzioni
3
Firmato Da: US NT Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 390125a0c902c667- Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 69cc52c51a47595 Firmato Da: RA LI Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 6c2lesab6be2b6b
anti doverose. Se dunque può escludersi che una programmazione e deliberazione unitaria possa essere desunta sulla sola base di ciascuno degli aspetti evidenziati, singolarmente preso, neppure può dubitarsi che ciascuno di tali fattori, nessuno di per sé "indizio necessario" ed esaustivo, aggiunto ad altro incrementa la possibilità che debba riconoscersi l'esistenza del medesimo disegno criminoso, in proporzione logica corrispondente all'aumento delle coincidenze indiziarie favorevoli.
2. Il Tribunale di Benevento ha fatto buon governo degli espositi principi, giustificando la decisione adottata senza incorrere nei denunziati vizi logici.
2.1. L'ordinanza impugnata ha, infatti, escluso che i reati oggetto della richiesta siano stati oggetto di una preventiva ed unitaria ideazione comune ed in vista di un unico fine, sulla scorta della dirimente argomentazione che le violazioni, tra loro disomogenee perché lesive di beni giuridici distinti (patrimonio e fede pubblica), erano state commesse, oltre che con modalità esecutive, desunte dalle sentenze in atti, diverse tra loro, a distanza temporale, significativa (due anni circa) ed in assenza di particolari collanti. Con motivazione nient'affatto illogica e, quindi, insindacabile in sede di legittimità, evidenzia ancora l'ordinanza impugnata che, nonostante la documentata condizione di tossicodipendenza in concomitanza con la consumazione dei reati di cui è stata chiesta l'unificazione, non può ritenersi fondata la tesi difensiva, secondo cui il condannato, sin dal primo reato in ordine di tempo, aveva programmato, sia pure nelle linee essenziali, quelli successivi in attuazione di una scelta di vita delinquenziale orientata al procacciamento mediante atti illeciti delle risorse necessarie all'acquisto di sostanza stupefacente. Non risulta, infatti, dalle sentenze in atti, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, che il reato di falso, anche ammesso che fosse stato commesso per motivi di locupletazione, fosse in qualche modo collegato alla tossicodipendenza e che in ogni caso, tale peculiare condizione assume rilevo ai dell'art. 671 solo in caso di accertata presenza di tutte le condizioni richieste dall'istituto della continuazione. In altri termini l'allegato stato di tossicodipendenza è rimasto, alla luce del notevole lasso di tempo tra le fattispecie delittuose e dell'assenza di altri collanti, privo di valenza sintomatica in ordine all'esigenza di un'unica originaria progettazione deliberata nelle linee essenziali.
1,
2.2. Tali ultime argomentazioni sono ineccepibili sul piano giuridico. Secondo principi consolidati, a seguito della modifica dell'art. 671, comma cod. proc. pen. adopera della legge 21 febbraio 2006, n. 49, lo stato di tossicodipendenza deve essere preso in esame per apprezzare, sotto il profilo indiziario e in concorso con gli altri elementi di fatto, la unicità del disegno criminoso, esclusivamente con riguardo a reati che siano collegati e dipendenti a
4
Firmato Da: US NT Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 390125a0c902c6b7- Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 69cc52c51a47595 Firmato Da: RA LI Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 6c2lesab6ebe2b6b
tale stato, sempre che ricorrano anche le altre condizioni individuate dalla. giurisprudenza per la sussistenza della continuazione (Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490 - 01; Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019 Avanzini, Rv. 275420 01) Soltanto se la tossicodipendenza sia prospettata in questi termini, con deduzioni rispondenti ai caratteri della specificità e concretezza, trova applicazione il condivisibile principio per cui, in tema di riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione che ometta di considerare, o svaluti totalmente senza adeguata giustificazione, lo stato di tossicodipendenza del condannato, specificamente dedotto e corroborato da idonea documentazione viola l'obbligo di motivazione su circostanza rilevante ai fini della decisione il giudice (Sez. 1, n. 4094 del 03/12/2019, dep. 2020, Stante, Rv. 278187-01) 2.3. Quanto alle ulteriori censure del ricorrente che non attingono il percorso giustificativo della decisione o sono fondate su una inammissibile rilettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito o si dolgono del mancato esercizio di poteri istruttori che non sono stati neanche sollecitati.
3. Il ricorso deve essere dunque rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Firmato Da: US NT Emesso Da: TP
QUALIFIED CA 1 Serial: 39012580c902c667-Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 69cc52c51a47595
Firmato Da: RA LI Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 6c2lesab6ebe2b6b
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto disposto d'ufficio e/o imposto dalla legge
Così deciso, in Roma 27 gennaio 2026. Il Consigliere estensore Francesco Aliffi
Il Presidente Giuseppe Santalucia
5