Sentenza 28 novembre 2016
Massime • 1
Non è consentita la lettura, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dal prossimo congiunto dell'imputato che, in dibattimento, dichiari di astenersi ai sensi dell'art. 199 cod. proc. pen., in quanto tale situazione non rientra tra le cause di natura oggettiva di impossibilità di formazione della prova in contraddittorio prevista dalla nuova normativa; nè, in tale ipotesi, può trovare applicazione l'art. 500, comma quarto, cod. proc. pen., che consente di acquisire al fascicolo del dibattimento le dichiarazioni rese dal teste durante le indagini preliminari, sul presupposto della falsità soggettiva o oggettiva di quelle rese in dibattimento in seguito a comportamenti di terzi costituenti reato, in quanto tale disposizione riguarda esclusivamente il teste obbligato ad espletare il proprio ufficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/11/2016, n. 1721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1721 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2016 |
Testo completo
0172 1-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 28/11/2016 Composta da: Sent. n. sez. 3017/2016 ANIELLO NAPPI -Presidente - REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere - N.42094/2016 MA VESSICHELLI SERGIO GORJAN EDUARDO DE GR US RICCARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMA AO AR DEL SIGNORE MA CELESTINA nei confronti di: OS UE nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 22/03/2016 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/11/2016, la relazione svolta dal Consigliere MA VESSICHELLI Udito il Procuratore Generale in persona del MARIO FRATICELLI che ha concluso per ents conviuno, M subordine presunou Udit Rdifensor l'air. сем particul Av. Roda Roman for be parts cul F. D'Aurics for Gut s M. Frasacco for Santamastan то 2 RITENUTO IN FATTO Hanno proposto ricorso per cassazione -il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma nonché -a mezzo di procuratore speciale, le parti civili RL NA e IA NA DE Signore avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma in data 22 marzo 2016 con la quale è stata confermata l'assoluzione pronunciata dal locale Tribunale, con sentenza del 10 gennaio 2012, nei confronti di UE SI e AN NT. Costoro erano stati tratti a giudizio per rispondere del reato di furto aggravato, commesso in concorso, nella abitazione delle predette parti civili, impossessandosi di gioielli e denaro contante per un valore complessivo di € 2.300.000. Il fatto era stato contestato come commesso con mezzo fraudolento (precedente impossessamento della combinazione numerica del congegno di apertura della cassaforte) e con abuso di prestazione d'opera, essendo la NT, all'epoca dei fatti, "colf" alle dipendenze delle parti civili, i coniugi NA, ed essendo il SI, genero della coimputata per averne sposato la figlia ES. Il furto è stato commesso il 28 maggio 2009 e la formula di proscioglimento utilizzata è quella del non aver commesso il fatto. La NT è stata chiamata a rispondere anche del reato di cui al capo B), e cioè quello di simulazione di reato consistita nell'avere falsamente denunciato subito dopo il furto, alla PG intervenuta, di essere stata vittima del reato di rapina nella suddetta abitazione, ad opera di soggetto ignoto, reato del quale simulava anche le tracce. Per tale imputazione la formula utilizzata è stata quella che il fatto non sussiste. Il giudice dell'appello ha convalidato pienamente il ragionamento del M Tribunale essenzialmente così sintetizzato: -mancato espletamento di prove scientifiche aventi ad oggetto le impronte lasciate da chi aveva commesso il reato nel bagno ove si trovava la cassaforte ed altresì le tracce biologiche facilmente rilevabili su oggetti lasciati dal colpevole sul luogo del delitto;
-mancato rinvenimento di alcuna traccia del reato nella disponibilità degli imputati;
1 -non indispensabilità del contributo della NT per la conoscenza della combinazione della cassaforte, rappresentato dalla data di nascita di una delle parti civili e quindi facilmente intuibile da chiunque;
-rilevazione sul corpo della NT di contusioni compatibili anche con la semplice condotta della sua immobilizzazione;
-scarsa significatività della deposizione della teste RA sul fatto che l'imputata si presentasse tremante, molto agitata e col viso rosso subito dopo il fatto;
-scarsa significatività del fatto che la porta fu aperta, dopo il reato, dall'interno portamento, ad opera dell'imputata, la quale poteva agire in tal senso anche essendo legata, avvalendosi magari dei piedi;
-scarsa significatività del fatto che l'imputata, qualche tempo dopo il furto - non ne aveva comportato l'immediato licenziamento si era resa che - responsabile di altri prelevamenti illegittimi (un indumento di tessuto pregiato e un braccialetto) nella casa dei suoi datori di lavoro;
-non conducenza di colloqui intercettati in carcere, fra NT IU - fratello dell'imputata - ed altro soggetto;
-scarsa attendibilità del riconoscimento operato da PA SO (figliastro dell'imputata) e da NG AR, sua fidanzata, riguardo ad alcuni gioielli provento del furto che essi, a distanza di un anno dal reato, affermarono di aver visto nella disponibilità di NT IU, dovendosi anche considerare carattere comune di uno di essi (un ciondolo a forma di cuore); -irrilevanza della tesi del miglioramento delle condizioni patrimoniali degli imputati dopo il maggio 2009 considerato che SI poteva aver ricevuto un aiuto economico dai familiari e che la coimputata disponeva di una somma di denaro derivante da polizze assicurative. a Sugli appelli proposti dal Pubblico ministero e dalle Parti civili, la Corte d'appello ha formulato nel rigettarli considerazioni del tutto analoghe aggiungendo -che non potevano dirsi contraddittori i contenuti della denuncia fatta dalla NT e della integrazione di questa, ma semmai indicativi di buona fede;
-che non vi era contrasto fra la ricostruzione dei fatti operata dall'imputata e le indicazioni provenienti dai tabulati telefonici, avendo costei terminato di fare la spesa alle 13,04; -che l'abbandono da parte del ladro, nella stessa abitazione, di denaro contante e di alcuni orologi di valore non poteva considerarsi necessariamente indicativo della volontà della NT di allontanare i sospetti da sé 2 lasciando trapelare l'idea che quell'abbandono fosse dovuto alla fretta del malvivente, ingenerata dal suo sopraggiungere nella casa;
-che gli altri furti verificatisi in casa NA, in epoca successiva compreso quello di una borsa di marca di proprietà della parte civile ed invece fatta oggetto di dono, da parte dell'imputata, alla della fidanzata del figlio - non potevano costituire prova di responsabilità anche del furto di cui si tratta, avvenuto due anni prima ma, tutt'al più, di responsabilità per il reato, diverso, di ricettazione;
-che sulla assoluzione pesava anche lo scarso operato della Polizia giudiziaria la quale si era limitata a verificare che le impronte acquisite sul luogo del delitto non erano corrispondenti a quelle conservate nell'archivio istituzionale, al quale sono notoriamente estranee le impronte di soggetti non schedati;
-che le dichiarazioni di PA (il quale aveva riferito di avere visto in casa di SI un contenitore pieno di banconote di taglio elevato provenienti, secondo il racconto di quest'ultimo, del reato in casa di NA) e le dichiarazioni di AR NG, fidanzata del primo (che aveva a sua volta dichiarato di avere riconosciuto taluni gioielli provenienti dal furto - come riprodotti nelle fotografie che le erano state sottoposte dalla polizia nella abitazione di NTa IU) erano prive di attendibilità, come già riconosciuto dal giudice di primo grado: le prime in ragione del fatto che PA era poi entrato in rapporto di affari con SI e quindi sospettabile di beneficiare degli effetti del furto oppure, al contrario, di avere rapporti confliggenti con il SI che era il genero della NT, mentre lui ne era il figliastro. Sulle dichiarazioni di NG, la Corte d'appello ribadiva fedelmente le osservazioni del primo giudice sopra ricordate;
era-che il mutamento delle condizioni economiche degli imputati т с un'affermazione priva di prova in quanto le disponibilità di SI potevano spiegarsi con l'aiuto economico che lo stesso avrebbe potuto ricevere dai familiari per l'avvio di un'attività economica mentre le disponibilità di NT si spiegavano anche con risparmi cumulati fino all'importo di € 50.000 a partire dal 2006; -che la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'espletamento di perizia sulle impronte e sulle tracce biologiche, non disposta dal giudice di primo grado nell'esercizio dei poteri discrezionali, non poteva essere accolta per la mancanza dei presupposti di legge: e cioè in quanto non si rappresentava l'indispensabilità di quell'accertamento, escluso dal primo giudice con una motivazione implicita;
3 -che la combinazione della cassaforte poteva essere desunta, dall'altro, dai documenti d'identità della parte civile, presenti nell'appartamento; -che l'apertura della porta di casa, da parte dell'imputata, ai soccorritori era compatibile anche con la sua condizione di soggetto legato;
-che le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria dalla sorella dell'imputata, ON, aventi contenuto accusatorio nei confronti della prima e del coimputato, ma non ripetute in udienza, ove la ON si era avvalsa della facoltà di non rispondere (art. 199 cpp), non potevano essere acquisite né ai sensi dell'articolo 500 comma 4 cpp né ai sensi dell'articolo 512 cpp, per la prevalenza del diritto accordato al congiunto o all'affine degli imputati, dall'articolo 199 citato;
-che le dichiarazioni dei testi LL e PI, sulla condizione di agitazione dell'imputata prima del furto, nulla dimostravano in punto di responsabilità; -che le intercettazioni ambientali riguardanti NT IU non presentavano contenuto utile all'accusa. Deducono le Parti civili, osservando come la sentenza impugnata presenti una motivazione del tutto apparente, in molti punti manifestamente illogica e, in altri, contenente travisamento di prove decisive 1) il vizio di motivazione sulla affermata non contraddittorietà delle dichiarazioni della imputata NT alla Polizia a proposito delle modalità di svolgimento della presunta aggressione subita, modalità descritte in maniera sostanzialmente diversa nella denuncia originaria e nella successiva integrazione di questa: in particolare, posto che la donna aveva affermato di aver preso l'ascensore, diretta a casa delle vittime del furto, alle 13,30 e che il furto era durato dai 45 ai 60 minuti e posto altresì che alle 14,16 conversava al telefono con il proprio coniuge, fuori dallo stabile, il tutto renderebbe evidente il mendacio del suo racconto atteso che, secondo questo, all'ora della conversazione con il marito essa si sarebbe dovuta trovare sotto i colpi del rapinatore. In alternativa si sarebbe dovuto pensare - evenienza del tutto implausibile data l'ampiezza dell'appartamento e la quantità dei posti da rovistare che l'azione del furto Z sarebbe durata poco più di 15 minuti. La AN era soggetto sicuramente falso come dimostravano anche le false dichiarazioni rese alla teste PI a proposito del fatto che avrebbe dovuto recarsi in fretta nella casa dei suoi datori di lavoro in quanto l'avvocato" stava per tornare mentre era circostanza pacificamente emersa nel processo che la parte civile non rientrava per pranzo;
falsa era la descrizione del borsone utilizzato dal ladro per portare via i gioielli che invece erano custoditi, dalla proprietaria, in numerosi trolley. 4 In secondo luogo si denuncia il vizio totale della motivazione riguardo alle dichiarazioni accusatorie di PA e NG che hanno affermato di avere visto in casa del SI, dopo il furto, banconote, anche estere, che costui rivelava essere state trafugate dalla casa dei NA, descrivendo la modalità di azione: la tesi, pure sostenuta in quel contesto, dell'essere, le banconote, il frutto di una truffa all'assicurazione, sembrava in contrasto con la qualità delle stesse, anche di provenienza estera;
2) il vizio della motivazione riguardo alla rilevanza del furto della borsa di marca, pacificamente regalata dalla imputata alla NG nonostante che appartenesse alla parte civile DE Signore e non fosse stata da questa donata alla prima: un furto incredibilmente ignorato nella motivazione della sentenza impugnata, così come lo erano state le altre sottrazioni, di gioielli (un bracciale di smeraldi) e di indumenti pregiati, effettuate ai danni della DE Signore, sia pure in epoche successive rispetto al reato in esame;
3) la illogicità manifesta della motivazione e la violazione di legge con riferimento al punto dell'omesso espletamento di perizia su impronte e tracce biologiche: una omissione che invero derivava anche dal fatto che l'accertamento non era stato ritenuto necessario dalla PC dal momento che l' imputata frequentava abitualmente la casa ove era avvenuto il furto. Peraltro, se la perizia fosse stata ritenuta dal giudice fondante per il completamento delle indagini, la sua omissione non poteva ridondare a favore degli imputati ma comportare l'attivazione dei poteri d'ufficio di cui all'articolo 507 e, in appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale puntualmente sollecitata dalla parte civile quantomeno con riferimento alle tracce lasciate sul guanto di lattice e sul nastro adesivo utilizzato per legare la NT;
4) il vizio della motivazione anche nella forma del travisamento della prova con riferimento alle deposizioni di NG e PA. Le considerazioni svolte in sentenza per porre nel nulla le dichiarazioni accusatorie di costoro erano del tutto prive di logica oltre che destituite di fondamento storico. Inoltre era stata tralasciata la affermazione di PA di avere visto in possesso di SI, il giorno di Natale del 2009, una penna d'oro e radica recante le iniziali della parte civile NA. 5 Era stata tralasciata l'affermazione della NG circa la più volte manifestata volontà dell'imputata che si lasciassero i cellulari fuori dal balcone quando vi erano incontri conviviali. Le condizioni di vita degli imputati erano d'altronde migliorate in maniera vistosa come dimostrato dal fatto che uno di loro il SI, sostanzialmente - nullatenente seppure beneficiario di un bonifico del padre di € 20.000, comunque risalente ad epoca successiva al reato si era concesso una costosa vacanza in - Sardegna con prenotazione di uno yacht mentre, in precedenza, la NT aveva fatto ricorso a prestiti della sua datrice di lavoro e ai buoni pasto forniti dalla NG - evenienze tutte confortate da dichiarazioni omologhe di numerosissimi testi escussi - per poi, dopo il maggio del 2009 offrire ricche cene di pesce ed alloggiare in hotel di lusso soprattutto a Vicenza ove la donna si era trasferita per avviare attività commerciali (così la deposizione della commercialista RD) con denari che a detta della NG erano stati definiti "sporchi" dall'imputata la medesima. La donna era solita - secondo i testi esibire il possesso di grandi quantitativi di danaro liquido ed affermare di essere diventata ricca. Aveva acquistato anche numerose automobili ed aveva effettuato una proposta di transazione per un importo assolutamente incompatibile con le sue assai misere disponibilità (come desumibile dalla documentazione del nucleo valutario della guardia di finanza). Era poi stata omessa la valutazione dell'ampia documentazione versata in atti, riguardante l'investimento di cospicue somme di danaro da parte della NT;
5) il vizio della motivazione con riferimento al tema delle condizioni economiche del SI prima del fatto e a quelle, del tutto floride, successive al reato: le prime, in particolare, erano state ricostruite dal giudice dell'appello come non negative sulla base di ipotesi e congetture che nessun riscontro avevano negli atti del processo. т с In secondo luogo la difesa sottolinea i molti elementi che dimostrerebbero il carattere assolutamente mendace delle dichiarazioni difensive di SI e l'abbandono dell'elemento rappresentato dalla conversazione di IU NT in carcere, nel contesto della quale si era parlato della necessità di far sparire un Rolex che era la prova di un reato;
era stato anche ingiustamente ignorato l'interrogatorio reso da NT IU a proposito del comportamento tenuto da BI la itteلماء امام riferitoali 6) i vizio della motivazione riguardo alle dichiarazioni dell'imputata a proposito del fatto che ad agire sarebbe stato un fantomatico uomo dal volto travisato;
7) la violazione degli articoli 500 comma 4 e 512 cpp, norme che avrebbero consentito l'utilizzazione delle dichiarazioni accusatorie di NT ON, rese nelle indagini preliminari e non più ripetute in dibattimento, essendo, tale comportamento processuale, l'inequivocabile frutto di minacce ricevute e documentate da intercettazioni che, per l'autosufficienza del ricorso venivano allegate all'atto di impugnazione e comunque indicate nella loro collocazione nel fascicolo (trascrizione del verbale di udienza del 13 ottobre 2011, pagina 74 e seguenti). La ON aveva dichiarato, il 6 maggio 2010, di avere appreso direttamente da sua sorella AN - l'imputata- che essa era l'autrice del furto insieme a SI e che per questo motivo doveva spostarsi a Vicenza per sottrarsi alle indagini della polizia ed investire i soldi provenienti dal furto ai danni dei NA. La donna doveva ritenersi successivamente minacciata anche perché, durante le indagini preliminari, l'avvertimento della facoltà di astenersi dal deporre non le aveva impedito di parlare. Tutto ciò premesso, avrebbe dovuto essere rilevata la violazione di legge ed annullata l'ordinanza della Corte d'appello che aveva rigettato l'istanza di rinnovazione dell'istruttoria volta all'acquisizione di tali dibattimentale dichiarazioni;
8) il vizio di motivazione con riferimento all'apprezzamento delle dichiarazioni della RA sullo stato emotivo dell'imputata, dopo la commissione del reato e delle dichiarazioni di altri testi sullo stesso stato emotivo precedente M la commissione del reato;
9) il vizio della motivazione nella forma del travisamento della prova con riferimento alle conversazioni intercettate in carcere a carico di IU NT con tale Edgardo a proposito di comportamenti tenuti da SI la sera del furto, indicativi della sua compromissione. Il Procuratore generale ha fatto proprie letteralmente le ragioni e le censure delle parti civili, impugnando la sentenza agli effetti penali. Alla odierna udienza la difesa ha chiesto la derubricazione del reato, contestato ai sensi dell'art. 624 bis cp, come reato di furto non qualificato, ai sensi cioè dell'art. 624 cp: e ciò in quanto il fatto reato sarebbe stato commesso secondo la stesa ipotesi accusatoria- da soggetto abilitato ad entrare nell'appartamento in ragione della attività lavorativa prestata in favore dei proprietari e quindi senza realizzare la lesione del bene giuridico tutelato dall'art. 625 cp. Inoltre, ad avviso della difesa, difetta la circostanza aggravante del mezzo fraudolento, con la conseguenza che entrambi i reati dovrebbero comunque reputarsi prescritti alla data odierna del 28 novembre 2016. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati e devono essere accolti.
1.1 Occorre in via preliminare dare atto della non condivisibilità della prospettazione sulla qualificazione giuridica del reato di cui al capo A), formulata dalla difesa per la prima volta durante la discussione orale alla odierna udienza. Invero, tenuto conto che la sentenza impugnata è di assoluzione, evidente che l'intervento della difesa non impugnante era volto a sollecitare poteri diretti e immediati della Cassazione, attivabili di ufficio, sulla qualificazione del fatto in termini di minore gravità: potere riconosciuto generalmente, in estensione di quello espressamente attribuito al giudice del merito (art. 521 cpp) e in quanto riconducibile (a differenza della riqualificazione ex officio in termini peggiorativi, che richiede la apertura di una discussione sul punto tra le parti) al perimetro delle questioni rilevabili dalla Cassazione in ogni stato e grado del processo (art. 609 cpp). Il potere officioso della Cassazione, però, presuppone la assoluta chiarezza della situazione di fatto, posto che, diversamente, la lacuna motivazionale, sul punto rilevante, non potrebbe essere dichiarata in assenza di apposito motivo di impugnazione da parte dell'interessato. Ebbene, la tesi della impossibilità giuridica di configurare il reato di furto in о м abitazione ex art. 624 bis ad opera della colf addetta alla casa, e dunque entrata legittimamente nell'appartamento per assolvere mansioni ad essa affidate - pure in sè astrattamente sostenibile alla luce della giurisprudenza consolidata ( v. RV 246886, Rv 260225) - non può operare con efficacia nel caso di specie, nel quale il reato contro il patrimonio si assume eseguito anche da soggetto (il SI) nei confronti del quale era perfettamente configurabile il nesso finalistico - e non mero collegamento fra l'ingresso nell'abitazione e un occasionale l'impossessamento della cosa mobile. Pertanto la NT, nel concorrere e nel coadiuvare l'azione di costui, ha versato in una situazione di fatto e di diritto 0 0 del tutto omologa, apparendo la sua penetrazione nell'appartamento, in compagnia del SI, esclusivamente finalizzata, nella situazione in esame, al furto come contestato e non risultando da alcuna emergenza processuale che essa fosse autorizzata, nell'esercizio delle sue mansioni, a consentire ad estranei l'ingresso nell'appartamento dei NA. Non si pone pertanto il tema della possibile prescrizione del reato di furto, comunque aggravato dall'art. 61 n. 11 e quindi punito con pena edittale massima di anni 10. Il diverso tema della prescrizione del reato di cui al capo B) (comunque da riferirsi alla mezzanotte della data odierna) è destinato soltanto a condizionare in ipotesi i poteri del giudice del rinvio. Tornando ai motivi di impugnazione, va rilevata, nei ricorsi in esame, una consistente quantità di censure inammissibili perché versate in fatto ed dunque diverse da quelle consentite dinanzi alla Corte di cassazione (vedi motivo 1, prima parte, 6, 8, 9 etc): ciò che non impedisce a questo giudice di legittimità di evidenziare altresì come vi siano nei medesimi atti di impugnazione denunce di violazione di legge e di vizio della motivazione invece fondate e tali da comportare la necessità, a carico del giudice del rinvio, di rinnovare anche il complessivo percorso valutativo delle prove secondo un iter diverso da quello che qui si censura e attenendosi ai principi di diritto che saranno formulati. Ed invero, a spiegazione dell'affermazione appena formulata, vale la pena ricordare che non è possibile dedurre alla Corte di cassazione l'omessa o l'erronea valutazione di singole prove in quanto tali e cioè sganciando l'eccezione dall'onere di attestare concretamente che il tema in questione era stato devoluto ritualmente alla Corte d'appello posto che, nel caso appena descritto, non sarebbe l'interpretazione, in sé, del risultato di prova a venire in considerazione ma il carattere eventualmente manifestamente illogico o decisamente carente ? е н della risposta data dal giudice al motivo di appello dedotto. Pertanto, tutte le parti dei ricorsi dedicate alla pura e semplice indicazione del contenuto di prove asseritamente tralasciate dalla Corte d'appello si atteggiano a pure censure di fatto, inammissibili, in quanto non illustrano, con le modalità previste dall'articolo 581 CPP, di quale natura e qualità sarebbe il vizio in cui, rispetto alle prove stesse, sia caduto il giudice dell'appello, ammesso che fosse stato adeguatamente sollecitato con puntuali motivi di imprograni Que. Laddove invece tale prospettiva risulta illustrata, la censura è ammissibile e, come anticipato, in concreto risulta nel caso di specie anche accoglibile. Orbene, mentre le critiche riguardanti la pretesa inattendibilità del racconto della NT, quale denunciante, rientrano nel novero delle esposizioni di 9 natura puramente fattuale, come tali non ricevibili dalla Cassazione, dal momento che la prospettiva della manifesta illogicità della motivazione sul punto è pretestuosa e volta a mascherare la richiesta rivolta, direttamente alla Cassazione, di una diversa valutazione delle circostanze di fatto già apprezzate, diversa è la situazione per quanto riguarda il contenuto valutativo della sentenza relativo alle dichiarazioni accusatorie di PA e NG. Fondatamente nel primo motivo di entrambi i ricorsi, ultima parte, viene denunciato il carattere assolutamente apparente e sostanzialmente apodittico della attestazione di inattendibilità delle dichiarazioni dei detti testi. Al netto di ogni indicazione sulle procedure da seguire in caso di eventualità del ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado dipendente dalla diversa valutazione di deposizioni testimoniali decisive - procedure cristallizzate da ultimo dalle Sezioni unite nella sentenza n. 27620 del 2016 i cui principi si condividono integralmente questa Corte rileva che la scarna e del tutto illogica motivazione utilizzata nella sentenza impugnata per disattendere il contributo probatorio derivante dalle richiamate prove dichiarative, incappi del vizio di motivazione di cui all'articolo 606 lett. e cpp. La Corte d'appello si è infatti limitata ad un rilievo insanabilmente contraddittorio con riferimento alle dichiarazioni di PA, riguardo alle banconote che avrebbe visto nella abitazione di SI, da questi riferite al reato in casa NA, disattendendole ora in ragione di presunti rapporti di affari con l'imputato ora in ragione di possibili conflittualità. A parte l'evidente inconciliabilità logica dei due assunti pure offerti in forma alternativa, non può non rilevarsene l'assoluto disancoraggio rispetto a qualsiasi circostanza di fatto e dunque il carattere sostanzialmente autoreferenziale. Per quanto poi riguarda le dichiarazioni, utili per l'accusa, rese da NG, si rileva un evidente discrasia logica fra il carattere fortemente circostanziato delle stesse e l'affermazione della Corte d'appello secondo cui il decorso del tempo avrebbe reso non attendibile il ricordo della teste. Anche il secondo motivo introduce e rappresenta un vizio della motivazione effettivamente sussistente. DE tutto illogicamente e ingiustificatamente la Corte d'appello classifica 兰 come estranea alla trama indiziaria del processo, la deposizione dell'NG circa il fatto di avere ricevuto in regalo dalla imputata una borsa di notevole valore che risulterebbe sottratta dalla casa della PC, seppure in circostanze diverse da quelle del furto in esame. Un episodio che, invece, presenta caratteristiche (quelle del trattarsi di un furto di un bene prezioso della parte civile custodito nella sua abitazione, senza segni di effrazione o di scasso) che non possono dirsi 10 disomogenee rispetto a quelle dell'azione descritta nel capo a); e che, essendo riferibile all'iniziativa dell'imputata (che avrebbe donato la borsa della DE Signore alla fidanzata del figlio), è da valutare nella sua portata indiziaria, ove convergente col resto del materiale raccolto. Manifestamente illogica, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, è poi la motivazione con la quale la Corte d'appello ha respinto la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale volta all'espletamento di perizia su impronte e tracce biologiche repertate sulla scena del reato. È corretto il rilievo dei ricorrenti secondo cui il mancato espletamento di una perizia che il giudice poi ritenga di fondamentale importanza per l'accertamento del reato impone quantomeno l'accoglimento della richiesta istruttoria corrispondentemente formulata in appello e rende censurabile l'ordinanza di rigetto che si trinceri, con clausola di stile, dietro l'affermazione, a questo punto illogica, della non indispensabilità della perizia. In accoglimento del quarto e quinto motivo di ciascuno dei ricorsi, deve definirsi assolutamente insufficiente ed anzi liquidatoria la motivazione del giudice dell'appello riguardo alla asserita non significatività del mutamento delle condizioni economiche degli imputati, come ricavabili dalle deposizioni testimoniali e dalla documentazione versata in atti, dopo la consumazione del furto e con riferimento alle condizioni anteatte dei medesimi soggetti. Chiaramente dimostrativo del vizio in questione è il passo della motivazione nel quale il giudice dell'appello, riportandosi alle affermazioni del primo giudice, le convalida affermando che l'imputato SI "ben potrebbe avere ricevuto in quello stesso periodo consistenti somme di denaro dei suoi familiari al fine di avviare un'attività imprenditoriale": una affermazione strutturata in maniera evidente in modo soltanto congetturale e quindi del tutto inidonea, dal punto di vista della logicità e della completezza della motivazione, a bilanciare i risultati della istruttoria dibattimentale sulla quantità e qualità delle iniziative economiche alle quali l'imputato si era interessato - al pari della NT- dopo che il furto era stato commesso, secondo quanto appreso attraverso le prove dichiarative, in particolare quelle di RI e NG. Il 7° motivo è invece infondato. Non sono utilizzabili le dichiarazioni, rese dai prossimi congiunti in sede di indagini di polizia giudiziaria, non confermate al dibattimento a seguito di loro esercizio della facoltà di astensione o di loro assenza. 11 Al riguardo si è espressa la Corte costituzionale con sentenza n. 440 del 2000 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 512 cod. proc. pen., impugnato in riferimento all'art. 111 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n.
2. L'interpretazione estensiva dell'art. 512 cod. proc. pen. contenuta nella precedente sentenza n. 179 del 1994 (secondo cui doveva, invece, ritenersi consentita la lettura dei verbali delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari da prossimi congiunti dell'imputato che in dibattimento si avvalgano della facoltà di non deporre ai sensi dell'art. 199 cod. proc. pen) non è più compatibile con il nuovo quadro normativo determinato dall'entrata in vigore delle modifiche dell'art. 111 Cost. (in particolare, con i commi quarto e quinto di tale disposizione e con il principio del contraddittorio nella formazione della prova nel processo penale cui essi si ispirano). Ne consegue che, poiché i precetti costituzionali prima ancora che come parametri di legittimità si pongono come punti di riferimento dell'interpretazione conforme a Costituzione della disciplina sottoposta a scrutinio di costituzionalità, la prospettata questione può risolversi in via interpretativa assumendo che, alla luce della nuova formulazione dell'art. 111 Cost., l'art. 512 cod. proc. pen. deve essere interpretato nel senso che non è consentito dare lettura delle dichiarazioni in precedenza rese dai prossimi congiunti dell'imputato che in dibattimento si avvalgono della facoltà di astenersi dal deporre a norma dell'art. 199 cod. proc. pen., in quanto tale situazione non rientra tra le cause di natura oggettiva di impossibilità di formazione della prova in contraddittorio previste dalla nuova normativa. L'art. 500 comma 4, d'altra parte, consente di veicolare nel fascicolo del dibattimento dichiarazioni rese dal teste durante le indagini preliminari, sul presupposto della falsità soggettiva o oggettiva di quelle rese in dibattimento per comportamenti di terzi costituenti reato: sul presupposto, però, che il teste avesse l'obbligo di espletare il proprio ufficio. Non anche con riferimento al caso, о т ч come quello dell'art. 199, in cui è il legislatore a porre il teste nella condizione di essere sollevato dalla descritta situazione di doverosità, a prescindere dalle motivazioni soggettive, e bilanciando, con l'interesse pubblico alla correttezza del risultato processuale, il prevalente interesse del teste a non porsi nella condizione scriminabile ai sensi dell'art. 384 cpp. Il processo va rimesso al giudice del rinvio, in conclusione, affinchè, emendando i vizi di motivazione evidenziati ed attenendosi ai principi di diritto conseguentemente esposti, compia una rivalutazione globale del materiale a sua disposizione, libero nella decisione finale. 12
PQM
annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, per nuovo esame. Così deciso il 28 novembre 2016 Main Veluer il Presidente il cons. est. IN CANCELLENA 13 GEN 2017 AL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO один 13