Sentenza 12 luglio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/07/2004, n. 42353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42353 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 12/07/2004
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - N. 1442
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 010149/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LO COSIMO, N. IL 28/06/1950;
avverso ORDINANZA del 12/02/2004 TRIB. LIBERTÀ di TARANTO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI LUISA;
sentite le conclusioni del P.G. Sost. Proc. Gen. Cons. Dott. DELEHAYE Enrico per il rigetto;
sentito il difensore Avv.to Simonetta Crisci.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza resa il 19.06.03 il Tribunale di Taranto, adito ex art. 309 c.p.p., rigettando l'istanza di riesame proposta nell'interesse di LL Cosimo, confermava il provvedimento di convalida del sequestro dell'impianto di radiodiffusione sonora attivo sulla frequenza 97.900 MHz, rinvenuto presso l'abitazione, in San Marzano di San Giuseppe (TA) alla via Marconi 13, di Prete Grazia Maria, madre del LL, quest'ultimo amministratore e legale rappresentante della emittente privata 'RA AD' S.n.c., quale cosa pertinente al reato, avendo ritenuto sussistente il fumus del reato di cui all'art. 195 del D.P.R.. 156/1973, come modificato dall'art. 30 della legge 223/1990, secondo il quale (commi 1 e 3) 'chiunque installa o esercita ... impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, senza aver ottenuto la relativa concessione o autorizzazione, è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni;
la pena è ridotta della metà se trattasi di impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale"; in particolare, aveva osservato il Collegio in sede di riesame: "... L'assunto difensivo è fondato essenzialmente sulla dedotta circostanza della sussistenza della concessione in favore di 'Primavalle Radiò: a sostegno di tale tesi è stata infatti prodotta copia del decreto del Ministero delle Poste e delle
Telecomunicazioni, del 9.03.94, con il quale veniva concesso alla suddetta radio l'esercizio della radiodiffusione sonora a carattere commerciale in ambito locale. Tuttavia deve rilevarsi che lo stesso decreto, all'art. 9, prevede che "la presente concessione è valida per due anni salvo i casi di estinzione, revoca e decadenza...". Di talché, dallo stesso decreto è evincibile la temporaneità dell'efficacia dell'atto concessorio, ne' è stata dimostrata in alcun modo l'attualità del godimento della concessione.....". Decidendo in ordine al ricorso proposto avverso la detta ordinanza, questa Corte, con pronuncia del 19.11.03, annullava il provvedimento impugnato, avendo ritenuto fondato, almeno parzialmente, il motivo del ricorso con il quale era stata denunciata l'errata interpretazione dell'art. 16 della legge 223/1990 e la mancata applicazione delle leggi 482/92, 422/93 650/96 e 66/2001; era "mancata del tutto la verifica del Tribunale in ordine alla tesi difensiva dell'attuale efficacia della concessione alla stregua delle proroghe citate"; la Suprema Corte, pertanto, rinviava al Tribunale di Taranto perché, sulla base dei necessari accertamenti di fatto (concreta entità dell'impianto estensione delle proroghe ecc), verificasse, per l'appunto, se la concessione di cui il ricorrente era "ab origine" in possesso fosse ancora valida per il citato regime di proroghe".
Con ordinanza in data 12 febbraio 2004 il Tribunale di Taranto rigettava la richiesta di riesame e confermava il decreto di sequestro, così testualmente motivando: "Anzitutto, deve escludersi la perdurante efficacia del decreto emesso il 9 marzo 1994 dal Ministro delle Poste e Telecomunicazioni, con il quale veniva concesso a 'RA AD' s.n.c. di LL NN & C, con sede in via Palazzo 9 di San Marzano di San Giuseppe (TA), l'esercizio della radiodiffusione sonora a carattere commerciale in ambito locale, con la denominazione "RA AD", con esplicita previsione, all'art. 9 del decreto, di un termine di durata della validità della concessione, fissato in due anni. Non risulta, infatti, essere intervenuta alcuna rinnovazione della predetta concessione (v. art. 16 comma 21 della legge 6.08.90 n. 223 che prevede, tra le cause di estinzione della concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva privata, "la scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata"), ne' possono essere fondatamente invocate le proroghe di efficacia delle concessioni in materia di attività radiotelevisiva disposte, in epoca successiva - per quello che riguarda il caso in esame alla data di rilascio del decreto ministeriale sopra indicato, dal D.L. 545/1996, convertito con modificazioni nella legge 23.12.96 n. 650 (art. 1), nonché dalle leggi 31.07.97 n. 249 (art. 3),
30.04.98 n. 122 (art. 1), 29.03.99 n. 78 (art. 1), 14.10.00 n. 5 (art. 1), 20.03.01 n. 66 (art. 1), 31.12.01 n. 463 (art. 2). Invero, le richiamale proroghe di legge valgono, per esplicita previsione normativa, solo per i "soggetti legittimamente operanti" alle date indicate negli articoli in questione, date tutte successive alla scadenza del termine di due anni dal decreto ministeriale del 9.03.94. In particolare, va ricordato che secondo la prima delle proroghe di legge intervenute dopo l'emissione di detto decreto ministeriale - quella di cui all'art. 1 della legge 650/1996 - "... è consentita ai soggetti che legittimamente svolgono attività radiotelevisiva alla data del 27.08.96 la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva e sonora in ambito nazionale e locale fino al ...". E certamente l'emittente radiofonica "RA AD" non operava legittimamente, alla data del 27.08.96 essendo scaduto cinque mesi prima il termine di validità della concessione rilasciata in suo favore. Peraltro dagli atti del fascicolo - e segnatamente dalle note dell'Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata del Ministero delle Comunicazioni del 20.11.00, 22.11.00, 5.12.00, 27.03.03 e 2.04.03 - emerge chiaramente che l'emittente 'RA Radiò era stata formalmente diffidata dalla competente autorità ministeriale già nel novembre 2000 "dall'attivare l'impianto (presso l'abitazione di via Marconi 13 in San Marzano di San Giuseppe, dove poi è stato rinvenuto e sequestrato dalla p.g. il 14.5.03) senza la relativa autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato (del Ministero delle Comunicazioni) anche per prove tecniche di trasmissione. Vanno da ultime segnalate le circostanze illustrate dal predetto Ispettorato nella relazione del 12.6.03, alla luce delle quali appare assai dubbia la diretta riconducibilità dell'impianto di diffusione sonora in sequestro, attivo sulla frequenza 97,900 Mhz ed installato presso l'abitazione della madre del LL alla via Marconi 13 di San Marzano di San Giuseppe, alla concessione di cui al decreto ministeriale del marzo 1994. Relazione che reca la seguente conclusione: "In ogni caso, in via Marconi n. 13 di San Marzano (Ta) non è autorizzato l'esercizio di alcun impianto alla RA AD".
Ricorre per AS l'imputato lamentando violazione di legge quanto ai risultati della verifica, imposta dalla Suprema Corte, sull'attuale efficacia della concessione per la radiodiffusione sonora che sarebbe fondata su una erronea interpretazione della legge 650/96, che, come sarebbe notorio, è intervenuta a sanare una situazione di fatto per consentire la prosecuzione dell'esercizio a tutte le emittenti concessionarie, con concessione già scaduta o meno, che alla data del 27 agosto 1996 svolgessero l'attività di radiodiffusione sonora;
con un secondo motivo si sostiene che il provvedimento impugnato confonde la frequenza di cui si discute (in concessione sui 98 Mhz, poi esercitata irregolarmente, ma non illegittimamente su 97,9 Mhz), con quella, distinta, di 96,6 Mhz per cui era intervenuta diffida da parte degl'organo territoriale del Ministero delle Telecomunicazioni;
con il terzo motivo censura poi il provvedimento impugnato, come pure il decreto di sequestro, per la assoluta mancanza di motivazione circa le ragioni della concreta finalità probatoria perseguita con il sequestro, richiamando a tal proposito la sentenza SU del 28 gennaio-13 febbraio 2004, n. 5876. Il ricorso deve essere rigettato risultando infondati i motivi proposti.
Quanto alla possibilità di ritenere legittimo l'esercizio della radiodiffusione in virtù della concessione rilasciata con decreto del 9.3.94 e delle proroghe successivamente disposte per legge, questa Corte condivide interamente la decisione impugnata, che tale possibilità ha escluso, e le argomentazioni formulate al riguardo dal Tribunale del riesame, sopra integralmente riportate e che il Collegio intende far proprie, secondo le quali deve escludersi la possibilità di ritenere legittima, ai sensi della l. n. 650/1996, la situazione di esercizio di una emittente, che, come nella specie avvenuto, alla data del 27.8.96, dalla stessa legge di proroga stabilita, non aveva chiesto il rinnovo della concessione già ottenuta in base anche alla legge 422/93 (con durata fissata in due anni) e già scaduta e dunque estinta secondo il disposto dell'art. 16, co. 21 della l.
6.8.1990 n. 223. Dunque alla anzidetta data la concessione non esisteva più sotto il profilo temporale, in relazione alla prevista durata della stessa e la situazione della RA AD risultava illegittima. Del tutto generiche sono le contestazioni mosse al riguardo con il presente ricorso che si basano sull'esistenza di una sanatoria, che si asserisce notoria, ma di cui non si chiariscono i termini e che comunque, riferendosi a situazioni di fatto, non può assumere valenza normativa.
Neppure può dubitarsi della legittimità del provvedimento stesso sotto il profilo dell'eccepita esistenza di un errore di fatto circa la frequenza per la quale AD RA era stata diffidata a proseguire le trasmissioni dal competente ispettorato, atteso che tale censura, apprezzabile da parte di questa Corte solo nei limiti in cui la motivazione del provvedimento impugnato evidenzi illogicità o equivoci, risulta esclusa dal tenore del provvedimento stesso che mette in luce la esistenza di una diffida, risalente al novembre 2000, ad esercitare l'impianto presso l'abitazione di via Marconi 13 in San Marzano di San Giuseppe nonché le conclusioni della relazione in data 12.6.2003 dell'Ispettorato secondo cui al detto indirizzo non era autorizzato alcun impianto in capo alla RA AD. Ed in proposito può ancora osservarsi, risultando tale circostanza dal testo stesso del provvedimento impugnato, che sembra sussistere divergenza tra il luogo in cui la società RA AD è stata autorizzata ad esercitare (via Palazzo 9 di San Marzano) e quello in cui la medesima in realtà esercitava (via Marconi 13), anche sotto altro profilo dunque risultando il fumus del contestato reato secondo quanto di recente ritenuto da questa Corte con la sentenza del 2.10.2003 n. 37501, m.u. 226318 che ha stabilito che "In tema di disciplina delle telecomunicazioni, integra il reato di cui all'art. 195 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (installazione di impianto senza concessione) l'installazione o la gestione di un impianto collocato in luogo diverso da quello oggetto di concessione, anche se nell'ambito dello stesso comune, ancorché di ridotte dimensioni, atteso che il citato art. 195 punisce chiunque installi o eserciti impianti di diffusione sonora o televisiva per i quali non si sia ottenuta la prescritta concessione senza prevedere alcuna esenzione per impianti localizzati nello stesso comune ove siano eventualmente ubicati altri impianti abilitati della stessa emittente.".
Da ultimo, con riferimento al secondo motivo di ricorso con il quale si eccepisce la mancanza di motivazione del decreto di sequestro probatorio circa la concreta finalità probatoria perseguita, secondo i principi fissati dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza del 28 gennaio-13 febbraio 2004, n. 5876, si deve rilevare che la questione del rapporto tra reato ipotizzato e necessità del sequestro del corpo di reato o delle cose ad esso pertinenti era già stata esaminata dall'ordinanza di Tribunale del riesame del 19 giugno 2003 e che sul punto non è stato sollevata contestazione alcuna con il precedente ricorso per AS (presentato il 7 luglio 2003), nè formulata osservazione alcuna da questa Corte con l'ordinanza di annullamento con rinvio, con la conseguenza che ogni contestazione al riguardo risulta preclusa nella attuale fase di rinvio ai sensi dell'art. 627, co. 4, c.p.p..
P.Q.M.
La Corte:
- rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 luglio 2004. Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2004