Sentenza 29 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2002, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN01 127/02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE S REMA DICASSAZIONE Oggetto 1. SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco AMIRANTE Presidente R.G.N. 7587/99 Rel. Consigliere Cron. 28.20 Dott. Ettore MERCURIO Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Rep. Dott. Gabriella COLETTI Consigliere Ud. 19/10/01 Dott. Maura LA TERZA - Consigliere ha pronunciato la seguente 471 SEN TENZA sul ricorso proposto da: OG IT, elettivamente domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati GIOVANNI, GALMOZZI PIER ANGELO, giustaGIOVANNELLI delega in atti;
ricorrente
contro
RISTOCHEF S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI 22, presso lo studio dell'Avv.to VESCI RIPETTA che lo rappresenta e difende unitamente agli 2001 GERARDO, илCome "TRIFIRO SALVATORE, BERETTA STEFANO C\O VESCI 3'701 Avv.ti -1- GERARDO, giusta delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 4055/98 del Tribunale di a MILANO, depositata il 17/04/98 R.G.N. 532/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/01 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per del ricorso e in subordine il l'inammissibilita' rigetto. Emr -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Pretore di Milano, accogliendo parzialmente la domanda proposta nei confronti della società Ristochef s.p.a. dalla sig.ra ER SO, che aveva lavorato alle dipendenze di detta società in qualità di cuoco capo partita di 4° livello presso la mensa delle Ferrovie di Milano Rogoredo, pronunciava sentenza in data 26 febbraio - 21 aprile 1997 con la quale condannava la convenuta a pagare alla ricorrente la somma di lire 18.204.546 a titolo di compenso del lavoro straordinario prestato, oltre interessi e rivalutazione. L'appello proposto dalla anzidetta società è stato accolto dal Tribunale di Milano, che, con sentenza in data 24 febbraio - 17 aprile 1998, in totale riforma della decisione pretorile, ha rigettato la domanda. Il giudice del gravame ha ritenuto che la lavoratrice non aveva assolto all'onere della prova circa l'effettivo svolgimento delle ore di lavoro straordinario che assumeva avere prestato e non esserle state retribuite. Ha in particolare osservato che a fronte delle indicazioni delle buste paga riguardanti anche voci retributive per 3 вни lavoro straordinario e delle conformi indicazioni dei ruoli di presenze del personale, quasi tutti sottoscritti dalla stessa dipendente, non erano lo svolgimento di sufficienti a comprovare straordinario le dichiarazioni ulteriore lavoro rese dai testimoni escussi (ET e RU) i quali avevano riferito di avere trovato al lavoro la SO alle otto di mattina, quando il turno era di mattina, e di averla vista andar via alle ore sedici, in occasione del turno di pomeriggio giacchè da tali indicazioni non poteva dedursi l'esatta entità del lavoro straordinario eccedente quello già riconosciute dal datore di lavoro. La lavoratrice soccombente chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso a questa Corte affidato ad un unico motivo. La società intimata resiste con controricorso, illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente SO denunzia, con l'unico motivo, "violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., nonché omessa, insufficiente о contraddittoria motivazione" (art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.). Deduce di avere osservato continuativamente l'orario di lavoro dalle ore 7 еmr. alle 16 mentre l'orario contrattuale era dalle ore ж 8 alle 15 e dieci. Lamenta che le testimonianze delle due colleghe (ET e RU), ritenute dal Pretore prove rigorose, siano state invece disattese dal Tribunale con valutazione non congrua né adeguata, dal momento che le dichiarazioni delle testi erano tra loro concordi, non erano state smentite da altre deposizioni, e costituivano l'unico mezzo di prova azionabile per dimostrare la circostanza attinente al lavoro straordinario. Afferma quindi che le prove raccolte erano da ritenere congrue e sufficienti. Il motivo è inammissibile là dove consiste nell'enunciazione della valutazione e dell'apprez- zamento delle deposizioni testimoniali che la medesima ricorrente ritiene esatti e corretti, risolvendosi così nella mera prospettazione dell'interpretazione delle risultanze istruttorie ritenuta dalla parte aderente agli elementi emersi ed attendibile: le relative deduzioni involgono dunque esclusivamente un sindacato di merito, che non è consentito in sede di legittimità. Infondata è la censura di vizio di motivazione in quanto le ragioni svolte dal Tribunale a sostegno della decisione d'appello sono esposte in е maniera adeguata e del tutto esauriente, ж д 5 о esplicitando chiaramente il procedimento logico posto a sostegno della decisione, e facendo anche riferimento alle risultanze documentali dei “ruoli di presenze del personale", quasi sempre "sottoscritti dalla stessa ricorrente" (pag. 4^ sent. Trib.). Del resto va ricordato, secondo il costante insegnamento di questa Corte, che "il motivo di ricorso per cassazione con il quale si facciano valere vizi della sentenza impugnata a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., deve articolarsi con la precisa indicazione di carenze 0 lacune nelle argomentazioni in cui sia incorso il giudice di merito, ovvero con la specificazione di illogicità consistenti nell'attribuire agli elementi di giudizio un significato estraneo al senso comune, od ancora nella indicazione della mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte e quindi della assoluta incompatibilità razionale degli argomenti e dell'insanabile contrasto degli stessi. Con detto motivo non può, invece, farsi valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al convincimento della parte ed in particolare non può proporsi un preteso migliore e più appagante coordinamento dei Gur dati acquisiti, poiché tali aspetti di giudizio, essendo interni all'ambito della discrezionalità valutazione degli elementi di prova e di dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell'iter formativo di tale convincimento, di modo che sono estranei al suddetto motivo di ricorso, che altrimenti si risolverebbe in una istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito” (Cass. 6 ottobre 1999 n. 11121). Il motivo di ricorso si pone dunque in evidente contrasto con i principi ora enunciati, neppure alcuna violazione prospettando validamente solo apoditticamente dell'art. 2697 C.C., denunziata nella titolazione;
ed il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. La difformità tra le due decisioni di merito può giustificare la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso: dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, il 19 ottobre 2001. Emer 7 % Mercurio il Presidente: Il Cons. estensore: IL CANCELLIERE Depositate in Cancelleria 29 GEN. 2002 Oggi, EDUARDEț de via din ci diria de A M IL CANCELLERE CAK E R P Phill U 3 3 S 5 0 . T 1 N R . T O 3 A R C 7 S A - S ' \ 8 A L - I T L 1 , D E 1 A , D S I O E E S L P G L S N G E O I E B S N I L I G D A O A A O A L T T L D S T E E I O , D R P I O M D R I T O S A I D G E E R T N E S E :