Sentenza 20 giugno 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/06/2001, n. 8388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8388 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTECORT 8388 0 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UPR Oggetto Dhanda corresponsione SEZIONE RZA CIVILE interessi sentenza G.d.P. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 9753/99 Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA Consigliere Dott. Michele VARRONE Cron.18240 Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI Rep. 3019 Dott. Italo PURCARO Rel. Consigliere Ud. 09/04/01 Dott. Bruno DURANTE Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. sul ricorso proposto da: IL SOLE 24 OP per diritti L. POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresente il 20 GIU. 2001 IL CANCELLIERE pro tempore Presidentepro prof. Avv. Cardi, Enzo elettivamente domiciliata in ROMA VIA PO' 25 B, presso CANCELLERIA lo studio dell'avvocato FIORILLO LUIGI, che la difende unitamente all'avvocato PESSI ROBERTO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
SI MARIA, elettivamente domiciliao in ROMA VIA OTRANTO 18, presso UFFICIO LEGALE NAZIONALE CODACONS, 2001 difesa dagli avvocati RIENZI CARLO, CANESTRELLI 713 ROBERTO, giusta delega in atti;
- controricorrente avversO la sentenza n. 52/99 del Giudice di pace di 1215/02/99 emessa e depositata il 18/02/99; CATANZARO, RG.2842/1998; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/01 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito 1'Avvocato GIOVANNI G. GENTILE (per delega Avv. Roberto Pessi); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per manifesta infodatezza questione di costituzionalità proposta e inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso orale al Giudice di pace di Catanzaro 29 ottobre 1998, RI US convenne in giudizio del le Poste Italiane S. p. a. per sentirle condannare al risarcimento dei danni subiti, oltre interessi moratori Є rivalutazione monetaria. L'attrice dedusse, a soste- gno della domanda, che, essendo pensionata INPS, cate- goria T.T., percepiva mensilmente dall'Ente Poste la suddetta pensione di lire 2.422.000 in data 14 di ogni mese, anziché il 1° dello stesso mese, nonostante l'av- viso di pagamento dell'INPS indicasse il primo del mese come data di riscossione. Pertanto, il differimento 2 dell'effettivo pagamento di circa 13-14 giorni, costi- tuiva ritardo nell'obbligazione provocandole un danno, con conseguente illecito guadagno da parte dell'Ente Poste. La società Poste Italiane, costituitasi, chiese il rigetto della domanda, assumendo di non avere alcuna responsabilità per il ritardo lamentato, in quanto il pagamento delle pensioni in più giorni lavorativi era previsto dalla delibera INPS n. 15 del 10 marzo 1998 approvata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto 25 marzo 1998. Con sentenza depositata in data 18 febbraio 1999, il giudice adito accolse la domanda e, per l'effetto, condannò la convenuta al risarcimento dei danni, liqui- dati in via equitativa in lire 500.000, oltre interessi legali, sull'importo della pensione dovuta all'attrice, dal 1 luglio 1998 al 28 febbraio 1999. Per la cassazione di detta sentenza la società Po- ste Italiane S. p. a. ha proposto ricorso, sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria, cui resiste con controricorso RI US. Motivi della decisione Con l'unico, articolato, motivo deduce la ricorren- te violazione e falsa applicazione: a) di principi re- golatori in tema di adempimento delle obbligazioni, di 3 determinazione del danno nelle obbligazioni pecuniarie, di onere della prova;
b) di principi generali del di- ritto;
c) di principi costituzionali. Sostiene, infine, la ricorrente il difetto assoluto di motivazione in or- dine alla soluzione adottata. La doglianza è, nel suo insieme, inammissibile. Risolvendo un contrasto manifestatosi nell'ambito delle sezioni semplici, le Sezioni Unite di questa Cor- te hanno, recentemente, statuito che, a seguito della nuova formulazione dell'art.113, comma 2, C. p. C., nella decisione di controversie di valore non superiore a lire due milioni, il giudice di pace non deve proce- dere alla previa individuazione della norma di diritto applicabile alla fattispecie, ma deve giudicarla facen- do immediata applicazione della equità c. d. formativa (o sostitutiva), non correttiva (o integrativa), fonda- ta Su un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico, con Osservanza, ai sensi dell'art.311 C. p. C. 1 delle norme processuali, nonché di quelle in cui la regola del giudizio è contenuta in una norma di procedura che rinvia a una norma sostanziale, senza obbligo di ri- e deispetto dei principi regolatori della materia principi generali dell'ordinamento, ma Osservando le norme costituzionali, nonché quelle comunitarie, quando siano di rango superiore a quello ordinarie. 4 Pertanto, il ricorso per cassazione avverso la sud- cetta sentenza costituisce impugnazione di sentenza di equità - abbia il giudice dichiarato di avere applicato una norma equitativa ○ una norma di legge perché ri- spondente ad equità o si sia limitato ad applicare una norma di legge ed è ammissibile per violazione di senso esposto (art.360, comma, 1norme processuali, nel II. 1, 2 e 4 c .p. c.), laddove la censura di violazione di legge, attinente alla decisione di merito, è consen- tita per violazione di norme costituzionali e di norme comunitarie, di rango superiore alla norma ordinaria € tale interpretazione non contrasta con l'art.24 Cost. mentre la pronunzia secondo equità non esclude poi la configurabilità di censure ai sensi dell'art.360 n. 4 c. p. c. nei casi di inesistenza della motivazione, OV- vero ai sensi dell'art.360 n. 5 c. p. C., allorché l'enunciazione del criterio di equità adottato sia in- ficiato da un vizio che, attenendo a un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza о di radicale e insanabile contraddittorietà della motivazione (Cass. S.U.15 ottobre 1999, n.716). E', infine, manifestamente infondata la questione sollevata in memoria dalla ricorrente) di incostitu- zionalità, per preteso contrasto con 1'art.111 della dell'art.113 C. p. C., così come inter-Costituzione, 5 pretato dal giudice di legittimità, atteso che la suin- dicata interpretazione della menzionata norma del codi- ce di rito non esclude affatto l'ammissibilità in via generale del ricorso in cassazione, per violazione di norme di legge, avversO le sentenze del giudice di pa- ce, ma S1 limita a definirne i limiti (ammettendo il ricorso nelle ipotesi suindicate) per una categoria particolare di controversie, avuto riguardo al limitato valore delle medesime. Pacifico quanto precede, nella specie, la ricorren- te con i punti sub a) e b) del motivo denunzia la vio- - di principi lazione - da parte del giudice del merito generali del diritto e di principi regolatori della ma- teria, ed è, pertanto, evidente l'inammissibilità delle censure al riguardo. Per quanto concerne la pretesa violazione con la pronunzia in esame, ad opera del giudice di pace, del- l'art.43 della Costituzione, la doglianza appare confi- gurata in termini assolutamente generici, laddove la controricorrente esattamente Osserva che sono proprio le modalità di pagamento adottate dalle Poste suscetti- bili di provocare una disparità di trattamento tra pen- sionati, in danno di coloro il cui cognome comincia con le ultime lettere dell'alfabeto, con violazione del- l'art. 3 della Costituzione. 6 Il richiamo, poi, della ricorrente alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 19 maggio 1993 causa 320/1991 (Foro Italiano 1993, II, - pag.333) è, ad avviso della Corte, del tutto irrilevan- te, poiché, l'ipotesi presa in esame da tale sentenza (e cioè, lo squilibrio economico in ordine alla reddi- tività di un monopolio in conseguenza dell'ingresso nel mercato di un operatore privato non vincolato ad obbli- ghi di servizi), è, con ogni evidenza, estranea alla " fattispecie in esame. Relativamente, infine, alla dedotta mancanza di mo- tivazione della sentenza impugnata, va ricordato il principio, ormai pacifico nella giurisprudenza di que- sto Supremo Collegio, secondo cui, il vizio di motiva- zione della sentenza del giudice di pace, secondo equi- tà, rilevante per il ricorso per Cassazione, è circo- scritto come per le sentenze del giudice conciliatore nella vigenza dell'art.113 c.p.c., anteriormente alla legge 21 novembre 1991 n. 374 - alla inesistenza, o al- 1'apparenza di essa, ovvero al contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, tale da precludere l'identificazione della ratio decidendi. Nella specie, l'impugnata sentenza non incorre nel dedotto vizio di omessa motivazione, avendo, al contra- rio, il giudicante posto in luce dettagliatamente: 7 che, per effetto delle disposizioni della legge 12 ago- Sto 1974 n.300, viene precostituito un accredito dei pagamenti delle pensioni INPS su c/c infruttifero acce- SO presso la Tesoreria Centrale ed una corrispondente ed una corrispondente nota di un addebito Su c/c in- che, peraltro, la de- fruttifero intestato all'INPS; 1998 provoca disparità libera INPS n.350 del 10 marzo di trattamento tra i pensionati, danneggiando, in par- ticolare, quelli il cui cognome comincia con le ultime lettere dell'alfabeto, come l'attrice; che poiché la delibera in questione autorizza le Poste al fraziona- mento senza indicare tassativamente da quale lettera alfabetica cominciare, il menzionato Ente erogatore avrebbe potuto scegliere un criterio tale da non dan- neggiare sempre gli stessi pensionati oppure organiz- zarsi in modo tale da espletare i pagamenti nell'arco massimo di cinque giorni. Non può parlarsi, pertanto, di motivazione inesi- stente, come comprovano del resto le stesse censure mosse dalla ricorrente alle argomentazioni del giudice di pace, censure volte a pervenire ad una conclusione giudice di diversa da quella ala quale è pervenuto il pace. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissi- bile, con conseguente condanna della ricorrente al pa- B 8 gamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e con- danna la ricorrente al pagamento delle spese del giudi- zio di cassazione liquidate in line 20.000*, oltre onorari liquidati in lire 1. 200.000. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- ne, il 9 aprile 2001. Il ConsigDate relatore ed estensore Il Presidente Finan IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria oggi, li -2-0-610: 2001-- IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2 10.08 11 Iscritto a ryolo 1590 Art... 60000 310000 9