Sentenza 25 maggio 2001
Massime • 1
In tema di prova documentale e con riguardo a querela di falso proposta in via incidentale, la risposta affermativa all'interpello rivolto dal giudice alla parte circa l'intenzione di avvalersi del documento contestato, è revocabile poiché l'utilizzazione del documento resta nella disponibilità della parte che l'ha prodotto e che può, pertanto, dichiarare successivamente di non avvalersene.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/05/2001, n. 7108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7108 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI VERUCCI - rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TIPOLITOGRAFIA F.LLI ER Snc di RI e ER ER, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SALARIA 300, presso l'avvocato RAVÀ G., rappresentata e difesa dall'avvocato SACCO GIUSEPPE M., giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ASSOCIAZIONE VENEZIA CANNAREGIO;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n^. 14760/99 proposto da:
VI GI, nella qualità di cessato Presidente della ASSOCIAZIONE VENEZIA CANNAREGIO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA LOTARIO 8, presso l'avvocato ANTONIO GURGO, rappresentato e difeso dall'avvocato BRUNO M. BABINI MITIS, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
TIPOLITOGRAFIA F.LLI ER di RI e ER ER Snc;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1101/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 22/06/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/02/2001 dal Consigliere Dott. Giovanni VERUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale con il rigetto del primo motivo e l'assorbimento del terzo motivo;
per l'inammissibilità del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 17 dicembre 1990, l'Associazione Venezia Cannaregio proponeva opposizione, dinanzi al Pretore di Mestre, avverso il decreto ingiuntivo emesso a suo carico per il pagamento, in favore della PO F.LI BE NC, della somma di lire 4.100.000 a fondamento dell'opposizione, produceva copia di un assegno, per l'importo di lire 3.350.000, rilasciato a FR CH, con il quale aveva contrattato per la stampa di un "depliant" pubblicitario, poi effettuata dalla tipografia. Costituitasi, quest'ultima sosteneva di non aver mai ricevuto il pagamento e disconosceva la firma di girata apposta sull'assegno. Con citazione del 23 gennaio 1992, poi, la stessa PO proponeva querela di falso dinanzi al Tribunale di Venezia. L'Associazione, costituendosi in giudizio, deduceva di aver prodotto l'assegno al solo scopo di provare di aver contrattato esclusivamente con l'agenzia pubblicitaria del CH, il quale aveva chiesto che l'assegno fosse intestato direttamente alla PO F.LI BE.
Il Tribunale adito, con sentenza del 7 luglio 1995, dichiarava l'inutilizzabilità dell'assegno come prova nella causa di merito, assegnando alle parti termine per riassumere il giudizio dinanzi al pretore.
L'impugnazione proposta dall'Associazione veniva accolta, con sentenza del 22 giugno 1998, dalla Corte d'Appello di Venezia, che rigettava la querela di falso, compensando interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Sulla base degli atti processuali, la Corte rilevava che il difensore dell'Associazione, dopo aver dichiarato che quest'ultima intendeva avvalersi dell'assegno, all'udienza del 6 ottobre '93 aveva dichiarato che non v'era motivo per non credere al disconoscimento della sottoscrizione fatto dai BE e ribadiva che la produzione del titolo era avvenuta al solo fine di dimostrare che il rapporto era intercorso esclusivamente con il CH: tale posizione processuale era stata confermata nella memoria comunicata all'udienza del 22 giugno '94, contenente l'espressa dichiarazione che l'Associazione non intendeva servirsi dell'assegno come prova dell'intervenuto pagamento nei confronti della tipolitografia. Cio' premesso, la Corte territoriale osservava che i primi giudici avrebbero dovuto prendere atto di tale situazione e decidere secondo lo schema generale dell'art. 226 c.p.c.: avrebbero dovuto, cioe', cogliere la sopravvenuta irrilevanza dell'assegno rispetto alla definizione del processo, traendone le dovute conseguenze, non già pronunciare su temi riservati al giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, stabilendo l'inutilizzabilità dell'assegno medesimo quale prova nella causa di merito. Secondo la Corte veneta, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse all'accertamento della falsità determinava l'improsegubilità del relativo giudizio e la reiezione della domanda.
Infine, la Corte riteneva sussistenti giusti motivi per compensare le spese dei due gradi del giudizio.
Per la Cassazione di tale sentenza la PO F.LI BE NC ha proposto ricorso, affidato a tre motivi. Resiste l'Associazione Venezia Cannaregio con controricorso, proponendo anche ricorso incidentale con un motivo. La ricorrente principale ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, i ricorsi principale ed incidentale vanno riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. L'Associazione Venezia Cannaregio ha eccepito la nuLItà ("recte", inammissibilità) del ricorso per apodittica ed insufficiente ricostruzione delle circostanze di fatto;
la nuLItà ("recte", inammissibilità) per genericità e non pertinenza dei motivi;
l'inammissibilità per mancanza di interesse ex art. 100 C.P.C.. Le eccezioni sono prive di fondamento, atteso che: a) il requisito di cui all'art. 366 n. 3 c.p.c. è soddisfatto quando - come nel caso di specie - l'esposizione del ricorso consente la percezione delle censure sollevate, dello svolgimento del processo e delle posizioni delle parti ("ex multis"; Cass. 7707/2000 e 4937/2000); b) alla parte relativa all'impugnazione proposta dalla PO si accompagna un'adeguata enunciazione di argomenti critici, avuto riguardo alla motivazione della sentenza gravata;
c) non si può negare l'esistenza di un interesse ad impugnare, il giudice di merito avendo disatteso le richieste dell'odierna ricorrente, riformando la decisione di prime cure.
Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 226 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 dello stesso codice, la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per aver attribuito alla norma dell'art. 226 un significato diverso e più restrittivo, mediante l'affermazione che il tribunale avrebbe dovuto soltanto cogliere l'irrilevanza del documento impugnato: contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, i primi giudici non avevano errato nel dichiarare l'assegno inutilizzabile nel giudizio di merito, attesi i superiori interessi pubblicistici che governano la procedura della querela di falso, tendente a rimuovere completamente il valore del documento, con accertamento da far valere "erga omnes". La censura è infondata.
Sulla base degli atti, la Corte territoriale ha accertato che il procuratore dell'Associazione, dopo aver dichiarato che quest'ultima intendeva avvalersi dell'assegno in questione, successivamente aveva dichiarato il contrario, precisando che la parte non voleva servirsi del documento come prova dell'intervenuto pagamento nei confronti della PO (con la quale non aveva in alcun modo contrattato): da ciò ha tratto la conseguenza che il primo giudice avrebbe dovuto prendere in considerazione la sopravvenuta irrilevanza dell'assegno stesso, ai fini del giudizio, e non pronunciare sull'utilizzabilità o meno del documento, rientrante nella competenza del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo. In altri termini, la Corte veneta ha posto in rilievo che l'assegno non riguardava il rapporto dedotto in giudizio dalla PO, essendo stato prodotto dall'Associazione al solo scopo di dimostrare di aver definito il proprio rapporto con il CH. Contrariamente a quanto sostenuto dall'odierna ricorrente, tale statuizione è conforme all'art. 226 c.p.c. e, più in generale, alla conformazione del procedimento di querela di falso in via incidentale, come si è articolato nel caso di specie (in cui il tribunale è stato adito perché il pretore giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo - non era competente per la querela). È noto, infatti, che in tema di querela di falso incidentale la risposta positiva della parte dell'interpello del giudice circa l'intenzione di avvalersi del documento impugnato - risposta che preclude l'acquisizione della prova nelle more della decisione, sulla querela - è revocabile, perché l'utilizzazione del documento resta nella disponibilità della parte che lo ha prodotto e che può, pertanto, dichiarare successivamente di rinunciare ad avvalersene (SS.UU. 9409/94 e Cass. 12504/97). Non si vede, allora, in cosa consista l'errore del giudice del gravame, che ha esattamente osservato come la sopravvenuta irrilevanza dell'autenticità, o meno, dell'assegno, ai fini della decisione di controversia tra l'Associazione e la PO, non legittimava il tribunale a dichiararne l'inutilizzabilità in detta causa.
Con il secondo mezzo, denunciando ancora violazione dell'art. 226 con riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c., la PO lamenta che la Corte territoriale, dopo aver affermato che il tribunale avrebbe dovuto cogliere l'irrilevanza dell'assegno e non pronunciare sui temi riservati al giudice della causa di merito, abbia contraddittoriamente riformato la sentenza di primo grado, rigettando la querela di falso, ossia deciso su attività spettante al giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
La censura non merita accoglimento, poggiando su presupposto che non è concretamente ravvisabile nella sentenza impugnata. Se è vero, infatti, che la Corte veneta, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la querela di falso, è anche vero che ciò ha fatto (secondo quanto indicato in dispositivo) "come specificato in parte motiva", nella quale ha chiaramente fondato la decisione nella "sopravvenuta carenza dell'interesse all'accertamento della dedotta falsità e quindi l'improseguibilità del relativo giudizio". In altri termini, il rigetto della querela di falso va considerato nel senso dell'inammissibilità della relativa domanda e non come una pronuncia sul merito della medesima. Così intesa, quindi, la motivazione si sottrae al rilievo di contraddittorietà mossale dalla PO.
Tale considerazione vale a far ritenere infondato anche il terzo motivo, con il quale, denunciando violazione dell'art. 222 c.p.c., la ricorrente principale osserva che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, il giudizio di rilevanza del documento impugnato di falsità appartiene al giudice della causa di merito: la sentenza impugnata, infatti, non afferma che detto giudizio spettava al tribunale, ma soltanto che quest'ultimo avrebbe dovuto "cogliere" l'irrilevanza sopravvenuta dell'assegno ai fini della decisione e non pronunciare nella sua utilizzabilità, nel senso che, prendendo atto della volontà dell'Associazione di non avvalersi del documento nella controversia con la PO, avrebbe dovuto trarne le conseguenze in tema di ammissibilità (o proseguibilità) della querela di falso.
In conclusione, il ricorso principale va rigettato. Parimenti infondato è il ricorso incidentale, con il cui unico motivo l'Associazione Venezia Cannaregio, denunciando violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 stesso cod., lamenta che siano state compensate le spese di entrambi i gradi del giudizio, sulla base di inesistenti "giusti motivi". La valutazione dell'opportunità della compensazione totale o parziale delle spese processuali, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella della ricorrenza di altri giusti motivi, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non richiede specifica motivazione, restando perci6 incensurabile in sede di legittimità, salvo che risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, ovvero che a base della decisione del giudice di compensare le spese siano addotte ragioni illogiche od erronee ("ex plurimis", Cass. 5390/2000; adde, Cass. 15373/2000, 9271/2000, 14576/99). Quanto alla sintetica espressione "giusti motivi", va rilevato che essa va comunque considerata nell'ambito della motivazione complessivamente adottata a fondamento dell'intera pronuncia e non soltanto di quella sulle spese (cfr., in tal senso, Cass. 4455/99), tenuto conto che la decisione su queste ultime non costituisce un provvedimento autonomo, rispetto a quello che definisce il giudizio, al quale, invece, accede. Sotto questo profilo, la decisione della Corte d'appello appare logica e corretta, atteso lo sviluppo della vicenda processuale, evidenziato dalla stessa Corte. Sussistendo giusti motivi, vanno compensate le spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2001