Sentenza 19 febbraio 2003
Massime • 1
In tema di giudizio arbitrale, l'atto introduttivo del relativo procedimento può ritenersi soggetto alle disposizioni di cui all'art. 163 cod. proc. civ. - dettate in tema di citazione dinanzi al giudice ordinario - soltanto nell'ipotesi in cui le parti o gli arbitri abbiano disposto che il procedimento stesso si svolga secondo la disciplina del processo ordinario, sicché, in mancanza di regole procedimentali stabilite dalle parti o dagli arbitri a pena di nullità, può denunciarsi l'invalidità del lodo soltanto se la formulazione dei quesiti, oggetto di giudizio, sia stata effettuata senza rispettare il principio del contraddittorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/02/2003, n. 2472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2472 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Gianmarco - Consigliere -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. FIORETTI CE Maria - rel. Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI MAZZARRONE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA UMBRIA 7, presso l'Avvocato MARCO CALABRESE, rappresentato e difeso dagli avvocati SANTI PAPPALARDO, EMANUELE TRINGALI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
SA IO, BU VA, NE SC;
- intimati -
avverso la sentenza n. 787/98 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 12/10/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/2002 dal Consigliere Dott. CE Maria FIORETTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato PAPPALARDO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il lodo arbitrale, emesso l'8.3.1997 nella controversia insorta tra i professionisti ing. CO LA, ing. TO TO e arch. ON CE, da un lato, ed il Comune di Mazzarrone, dall'altro, il collegio arbitrale dichiarava il diritto dei professionisti al compenso per lo svolgimento dell'incarico di progettazione di una struttura edilizia specializzata per la commercializzazione dei prodotti agricoli, determinandolo nella misura di L. 45.391.577, oltre IVA e contributo C.N.P.A.I.A., secondo le aliquote in vigore al momento del pagamento, senza ulteriori maggiorazioni per incarico parziale ed esecuzione di perizia di variante;
dichiarava tenuto alla corresponsione di detto compenso esclusivamente il Comune di Mazzarrone;
dichiarava che il compenso in questione non era assoggettato ad alcun termine o condizione;
poneva le spese di funzionamento del collegio arbitrale in misura eguale a carico dei professionisti summenzionati, da una parte, e del Comune di Mazzarrone, dall'altra, salvo il vincolo di solidarietà;
compensava tra le parti le spese giudiziali.
Con atto notificato il 9 giugno 1997, il Comune di Mazzarrone impugnava per nullità detto lodo, convenendo CO LA, TO TO e ON CE dinanzi alla Corte d'appello di Catania.
Deduceva il Comune che l'atto di accesso, notificato l'11.10.1995 non conteneva alcuna domanda, per cui non era idoneo ad assicurare il principio del contraddittorio;
che la clausola compromissoria era generica e mancava della sottoscrizione specifica ex art. 1341 cod. civ.;
che soggetto obbligato al pagamento dei compensi professionali era l'Assessorato Regionale Siciliano per l'Agricoltura e Foreste;
che non era stato prodotto in giudizio il progetto redatto dai professionisti;
che sussisteva contraddizione manifesta tra la statuizione relativa al diritto dei professionisti al compenso e quella, resa ai sensi dell'art. 8 del disciplinare, con cui non era stato accordato alcun compenso per incarico parziale;
che il credito vantato dai professionisti era prescritto. Con sentenza del 15 luglio 1998, depositata in cancelleria il 12 ottobre 1998, la corte adita, ritenendo infondati o inammissibili i motivi proposti, rigettava l'impugnazione.
Avverso tale sentenza il Comune di Mazzarrone ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi. I professionisti intimati non hanno spiegato difese in questa fase del giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione del combinato disposto degli artt. 829, comma 1, n. 9, 810, 816 in relazione all'art. 163, comma 3, n. 4, e 164 c.p.c, per avere la corte di appello escluso che la mancata specificazione dei quesiti nell'atto di accesso al giudizio arbitrale rende nullo tale atto per violazione del principio del contraddittorio.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione del combinato disposto degli artt. 807, 1 comma, 808, 1^ comma, 809, 2^ comma, e 829, 1^ comma, 1) e 2) c.p.c, in relazione all'art. 1350 n. 13 c.c., per avere la corte d'appello ritenuto determinato l'oggetto di una clausola compromissoria avente una formulazione del tutto generica ed escluso, pertanto, la nullità della stessa. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. - Omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia.
La corte di appello avrebbe errato nel non ritenere necessaria la specifica approvazione per iscritto della clausola compromissoria, assumendo che lo schema contrattuale predisposto dal Comune non era destinato a servire ad una serie indefinita di rapporti. Secondo il ricorrente, invece, una deroga alla competenza del giudice ordinario necessiterebbe, in tutti i casi, di una espressa specifica approvazione.
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione agli artt. 7, 8 e 11 del disciplinare di incarico approvato con delibera 242/80 in combinato disposto con l'art. 6 L.R. Sicilia 12.8.78 n. 34. Contraddittorietà manifesta sullo stesso punto. Violazione dell'art. 101 c.p.c.. Secondo il ricorrente dagli articoli del disciplinare summenzionati, letti in relazione all'art. 6 della L.R. n. 34 del 1978, si ricaverebbe che la corresponsione del compenso ai professionisti da parte del Comune era condizionata all'ottenimento del finanziamento dell'opera da parte della Regione Sicilia.
Essendo mancato tale finanziamento, i professionisti non potevano pretendere, per l'attività di progettazione espletata, alcun compenso.
Con il quinto motivo il ricorrente denuncia difetto di motivazione ex art. 360 n. 5) c.p.c. sotto il profilo della insufficienza e della incongruità, per avere la corte d'appello erroneamente dichiarato inammissibile il motivo, perché relativo al merito della decisione arbitrale, con il quale il Comune di Lazzarone aveva censurato il lodo, lamentando che il compenso ai professionisti era stato riconosciuto e liquidato senza che fosse stato mai prodotto in giudizio il progetto da loro redatto.
Con il sesto motivo il ricorrente denuncia difetto di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. sotto il profilo della contraddittorietà, per avere la corte d'appello ritenuta corretta la statuizione arbitrale di riconoscimento del compenso ai professionisti, nonostante l'art. 8 del disciplinare escludesse ogni compenso nel caso, verificatosi, di mancato svolgimento della direzione dei lavori. Il primo motivo di ricorso è infondato.
La corte di appello ha escluso che la mancata formulazione dei quesiti nell'atto, con cui i professionisti intimati hanno reso noto al Comune di Lazzarone l'arbitro da loro nominato, invitando il Comune a procedere alla designazione del proprio, e la formulazione dei quesiti da sottoporre al giudizio arbitrale soltanto in un momento successivo comportino violazione del principio del contraddittorio, osservando:
che l'art. 810 c.p.c. non prevede che la parte, la quale, con atto notificato alla controparte, rende noto a questa l'arbitro o gli arbitri da essa nominati con invito a procedere alla designazione dei propri, proceda anche alla contestuale formulazione dei quesiti, potendo questi essere precisati in un atto successivo, denominato "formulazione dei quesiti", posto in essere dalle parti nei termini fissati dagli arbitri ex art. 816, quarto comma, c.p.c. e nel rispetto del principio del contraddittorio;
che ciò era puntualmente avvenuto nella fattispecie, avendo il collegio arbitrale, al momento della sua costituzione, con ordinanza 19.11.1996, fissato alle parti termine per la formulazione dei quesiti;
avendo i professionisti provveduto a tale adempimento con atto depositato in detta data e avendo avuto il Comune di Mazzarrone la possibilità, espressamente prevista nella citata ordinanza 19.11.1996, di presentare memorie;
che, peraltro, l'atto, notificato al Comune di Mazzarrone in data 11.10.1995, conteneva un preciso ed inequivocabile riferimento al provvedimento giuntale, con cui era stato conferito ai professionisti l'incarico in questione;
alla avvenuta redazione ed approvazione del progetto ed alla controversia insorta circa il pagamento delle competenze non potutasi definire amichevolmente, elementi che erano sufficienti ad evidenziare quale fosse l'oggetto del giudizio arbitrale;
che, quindi, era stato garantito il diritto di difesa del Comune, avendo questo avuto ampia possibilità di contraddire.
Il ricorrente sostiene che la mancata previsione, negli ari 810 e 816 epe, di particolari formalità per l'atto di accesso al giudizio arbitrale renderebbe applicabili i modelli e le regole codicistiche generali di cui agli artt. 163, terzo comma, (che disciplina il contenuto della citazione) e 164 c.p.c. (che detta la disciplina della nullità della citazione);
che la ammissibilità della formulazione dei quesiti in un atto successivo a quello di nomina degli arbitri non potrebbe ricavarsi dall'art. 816, quarto comma, c.p.c, non contenendo tale norma una qualche previsione relativa alle modalità di formulazione dei quesiti, ma soltanto la assegnazione di termini per la presentazione di "documenti e memorie" e l'esposizione di repliche;
che l'atto di accesso, notificato al Comune di Mazzarrone, non era sufficiente ad evidenziare l'oggetto del giudizio arbitrale, contenendo soltanto l'esposizione frammentaria e generica di taluni fatti ed atti che, nella migliore delle ipotesi, potrebbero astrattamente costituire soltanto la causa pretendi, mancando del tutto la determinazione dell'oggetto della domanda;
che il Comune di Lazzarone aveva potuto esercitare appieno il proprio diritto di difesa soltanto dopo che i professionisti avevano formulato, per la prima volta, la domanda con l'atto da loro depositato in data 3.12.1996;
che, non conoscendo preventivamente i quesiti dei professionisti, con l'atto di precisazione dei propri quesiti, depositato anch'esso in data 3.12.1996, il Comune si era visto costretto a chiedere agli arbitri di decidere soltanto sulla nullità dell'atto di accesso (e del conseguente procedimento arbitrale) per mancanza o indeterminatezza dell'oggetto della domanda, senza poter proporre domande o questioni di merito;
che gli arbitri avevano concesso alle parti la facoltà di "precisare", entro la data del 3.12.1996, i quesiti e le domande e non di formulare le conclusioni per la prima volta;
che il modo di procedere adottato dagli arbitri avrebbe violato il principio del contraddittorio, non essendo stata rispettata la posizione di simmetrica parità delle parti.
L'assunto del ricorrente non può essere condiviso.
L'art. 829, n. 7, c.p.c. dispone che l'impugnazione per nullità è ammessa: se nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte per i giudizi sotto pena di nullità, quando le parti ne avevano stabilito l'osservanza a norma dell'alt. 816 e la nullità non è stata sanata.
L'art. 816, secondo e terzo comma, c.p.c. dispone che le parti possono stabilire nel compromesso, nella clausola compromissoria o con atto scritto separato, purché anteriore all'inizio del giudizio arbitrale, le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento e che in mancanza di tali norme gli arbitri hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono più opportuno.
L'art. 829, n. 9, c.p.c. dispone che l'impugnazione per nullità è ammessa: se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio.
L'art. 816, quarto comma, dispone che gli arbitri debbono in ogni caso assegnare alle parti i termini per presentare documenti e memorie e per esporre le loro repliche.
Dalla lettura coordinata di tali disposizioni si ricavano i seguenti principi:
1) l'inosservanza di forme prescritte per i giudizi sotto pena di nullità può determinare la nullità del lodo soltanto se le parti, prima del giudizio arbitrale, abbiano stabilito le regole procedimentali, cui attenersi, eventualmente anche mediante richiamo a quelle del giudizio ordinario;
2) nel silenzio delle parti circa le regole procedimentali da seguire, gli arbitri possono disciplinare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono più opportuno;
3) tanto nella ipotesi in cui siano state stabilite quanto in quella in cui non siano state stabilite dalle parti o dagli arbitri le regole da seguire nel procedimento, devono essere osservati la par condicio delle parti ed il principio del contraddittorio. Alla luce dei suesposti principi appare corretto affermare che, soltanto nella ipotesi in cui le parti o gli arbitri abbiano disposto che il procedimento si svolga secondo la disciplina del processo ordinario, l'atto introduttivo del giudizio arbitrale può ritenersi soggetto alle disposizioni dettate dall'art. 163 c.p.c. per la citazione davanti al giudice ordinario, e che, in mancanza di regole procedimentali stabilite dalle parti o dagli arbitri a pena di nullità, può denunciarsi la nullità del lodo soltanto se la formulazione dei quesiti, oggetto di giudizio, sia stata effettuata senza rispettare il principio del contraddittorio. Nel caso che ne occupa, pertanto, il ricorrente non può fondatamente sostenere - non prevedendo la clausola compromissoria riportata nella sentenza impugnata regole per la disciplina del procedimento arbitrale, ne avendo gli arbitri predeterminato la procedura da seguire con riferimento alla disciplina del processo ordinario - la nullità del lodo per violazione degli artt. 163, comma terzo, n. 4, - il quale stabilisce che l'atto introduttivo del giudizio deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni - e 164 cod. proc. civ. - il quale sancisce la nullità di detto atto se è
omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'art. 163 (cioè la determinazione della cosa oggetto della domanda) ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al n. 4 dello stesso articolo.
Perciò l'indagine di questo collegio deve limitarsi a verificare se la sentenza impugnata abbia correttamente escluso la violazione del principio del contraddittorio, nonostante la mancata specificazione dei quesiti nell'atto di accesso al giudizio arbitrale. Osserva il collegio innanzitutto che l'art. 810 c.p.c, che disciplina la nomina degli arbitri, non prevede che l'atto con il quale una parte rende noto all'altra l'arbitro o gli arbitri che essa nomina, con invito a procedere alla designazione dei propri, contenga anche la precisa formulazione dei quesiti. Pertanto, nel caso in esame, in assenza di regole dettate dalle parti, contenendo il cd. atto di accesso soltanto una sommaria, ma inequivoca indicazione di quale fosse la materia del contendere, ben poteva il collegio arbitrale fissare un termine per la precisazione dei quesiti.
Nè si può convenire con il ricorrente che fissando un unico termine per la precisazione dei quesiti ad entrambe le parti si sia violato il principio del contraddittorio;
ciò perché, come evidenziato dalla sentenza impugnata, con l'ordinanza del 19.11.1996 il collegio arbitrale non si limitò a concedere alle parti termine fino al 3.12.1996 per la precisazione dei quesiti, ma concesse loro anche la possibilità di presentare successive memorie. Nulla impediva, pertanto, al Comune ricorrente di proporre, con memoria successiva, ulteriori quesiti, la cui formulazione fosse resa necessaria da quelli precisati dai professionisti, e di spiegare difese e sollevare eccezioni sia di rito che di merito. Rettamente, quindi, la sentenza impugnata ha ritenuto che in siffatta situazione non si sia verificata alcuna violazione del principio del contraddittorio, non potendosi ritenere violato tale principio, quando la controparte, come avvenuto nel caso di specie, sia stata concretamente messa in condizione di conoscere tempestivamente le istanze formulate dall'avversario, di esporre le proprie ragioni e di proporre eventuali domande riconvenzionali (peraltro il ricorrente non ha mai indicato quale o quali fossero le domande riconvenzionali che intendeva in concreto proporre e che, secondo il suo assunto, non gli era stato possibile proporre). Il secondo motivo di ricorso è anch'esso infondato.
La sentenza impugnata, dopo aver integralmente riportato la clausola compromissoria di cui all'art. 10 del disciplinare di incarico, ha affermato, in base al chiaro tenore letterale della stessa, che questa era idonea a determinare l'oggetto della controversia ex art. 807 c.p.c., essendo il suo contenuto fondamentale perfettamente esplicitato.
Il ricorrente censura tale motivazione, limitandosi a sostenere apoditticamente la genericità della clausola.
In virtù di detta clausola le parti erano tenute a deferire ad un collegio arbitrale costituito da tre membri: uno scelto dal Comune, uno dai professionisti ed uno da designarsi dall'Ordine degli Ingegneri, "tutte le controversie che dovessero sorgere tra l'amministrazione e i professionisti, in dipendenza dei lavori in oggetto e che non si fossero potute definire in via amichevole e amministrativa". Tale clausola, come emerge dal suo tenore letterale, individua in modo intelligibile e non equivoco quali sono le controversie deferibili agli arbitri, ancor più se si considera che trattasi di clausola che va letta anche alla luce delle altre clausole del disciplinare di incarico, in cui è contenuta. Pertanto, la sentenza impugnata ha correttamente escluso, con motivazione congrua anche se sintetica ed immune da errori logici e giuridici, la denunciata nullità della clausola compromissoria. Anche il terzo motivo è infondato.
La corte d'appello ha escluso la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 1341 e dell'art. 1342, secondo comma, cod. civ., osservando che "il disciplinare di incarico ai professionisti
è stato predisposto dal Comune di Mazzarrone ed approvato dalla giunta municipale con deliberazione n. 242 del 24.7.1980, senza che gli appellati abbiano concorso alla sua formazione" e che la clausola compromissoria non necessitava di specifica approvazione per iscritto, non risultando "che lo schema contrattuale fosse destinato a servire ad una serie indefinita di rapporti, emergendo invece che le condizioni predisposte" avevano "costituito solo il regolamento negoziale dell'incarico conferito agli arbitri". Tale motivazione non merita censura, avendo fatto il giudice a quo applicazione del principio costantemente affermato da questa corte, che il collegio condivide, secondo cui l'art. 1341, secondo comma, cod. civ. non può trovare applicazione ogni qual volta lo schema e le condizioni predisposte non siano destinate a servire ad una serie indefinita di contratti, anche se il contratto sia stato predisposto da una sola delle parti in modo che l'altra debba accettarlo o ricusarlo in blocco senza concorrere alla sua formazione (cfr. cass. n. 3588/71;
cass. n. 1343/76; cass. n230/86; cass. n. 6887/86; cass. n. 13605/99;
cass. n. 2208/2002). Il quarto motivo è, invece, inammissibile, proponendosi con tale motivo questioni nuove, che non hanno costituito oggetto del giudizio dinanzi alla corte d'appello e che comportano ulteriori accertamenti di fatto, non consentiti in sede di giudizio di legittimità.
Il quinto motivo è infondato.
La corte d'appello ha dichiarato inammissibile il quinto motivo di impugnazione, perché inerente a profili di merito della decisione arbitrale, non censurabili con l'impugnazione per nullità del lodo arbitrale.
Con detto motivo l'attuale ricorrente denunciava violazione delle regole di diritto in ordine all'utilizzo di documenti che non trovano riscontro in atti, lamentando che il collegio arbitrale avesse ritenuto la sussistenza del diritto dei professionisti al compenso per lo svolgimento di un incarico di progettazione, determinandone anche la misura in base alla parcella prodotta, senza che fosse stato prodotto in giudizio ed esaminato anche il progetto. Con tale motivo è stata effettivamente proposta una questione di merito, non rientrante tra i tassativi casi di nullità del lodo denunciabili ai sensi dell'art. 829 c.p.c. e, pertanto, è stata giustamente ritenuta dalla corte d'appello inammissibile. Infine anche il sesto motivo è inammissibile.
Nella sentenza della corte d'appello si legge." Il Collegio Arbitrale, avendo rilevato che i professionisti non avevano svolto la direzione dei lavori, ha correttamente ritenuto ai sensi dell'art. 8 del disciplinare d'incarico che ai professionisti non spettasse alcun compenso per incarico parziale.
Tale statuizione non contraddice affatto alla pronuncia relativa al riconoscimento del diritto dei medesimi professionisti al compenso per l'attività di progettazione ".
Tale assunto viene censurato dal ricorrente, assumendo che, in base agli artt. 8 e 11 del disciplinare, il mancato svolgimento della direzione dei lavori(conseguenza del fatto che l'opera non era stata realizzata) impedirebbe, invece, ai professionisti anche di chiedere il compenso per la progettazione.
Con tale motivo si chiede in definitiva a questa corte di procedere ad una indagine di fatto circa la effettiva portata dell'accordo delle parti, riservata al giudice di merito e, quindi, non consentita in sede di legittimità.
Per quanto precede il ricorso deve essere rigettato, senza alcuna pronuncia sulle spese, non essendosi gli intimati difesi in questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2003