Sentenza 19 aprile 2016
Massime • 1
È abnorme, in quanto determina una indebita regressione del procedimento, l'ordinanza del Gup che, investito di richiesta di rinvio a giudizio, disponga la restituzione degli atti al P.M. sull'erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio.
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- 1. Art. 4 c.p.p. Regole per la determinazione della competenzahttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Abnormità dell'ordinanza del GUP che restituisce gli atti al PMDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 8 ottobre 2022
Quando è abnorme l'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che, investito di richiesta di rinvio a giudizio, disponga, ai sensi dell'art. 33-sexies, cod. proc. pen., la restituzione degli atti al pubblico ministero Indice Il fatto La questione prospettata nell'ordinanza di rimessione La posizione assunta dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione La soluzione adottata dalle Sezioni Unite Conclusioni 1. Il fatto Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Prato disponeva la restituzione degli atti al Pubblico ministero, rilevando che per le ipotesi di reato di cui all'art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, delle quali erano chiamati a rispondere gli imputati, con …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/04/2016, n. 35153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35153 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2016 |
Testo completo
le 35 15 3/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da 575 Dott. Grazia LAPALORCIA Presidente- Sent. n. sez. CC 19/4/2016 Dott. Paolo Antonio BRUNO - Consigliere - - R.G.N. 2040/2015 Dott. Eduardo DE GREGORIO - Consigliere - Dott. Enrico Vittorio Stanislao SCARLINI - Consigliere - - Consigliere Relatore - Dott. Luca PISTORELLI ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nel procedimento nei confronti di: NC PP, nata a [...], il [...]; avverso l'ordinanza 7/10/2014 del G.i.p. del Tribunale di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Mario Pinelli, che ha richiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Richiesto del rinvio a giudizio di NC PP per i reati di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone e di lesioni personali aggravate dall'uso di un'arma e dal nesso teleologico, il G.u.p. del Tribunale di Palermo P ha ordinato ai sensi dell'art. 33-sexies c.p.p. la restituzione degli atti al pubblico ministero ritenendo doversi procedere nelle forme della citazione diretta a giudizio.
2. Avverso tale provvedimento ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo deducendone l'abnormità sul presupposto dell'erronea affermazione che anche per il reato di lesioni personali aggravato ai sensi degli artt. 576 e 61 n. 2 c.p. l'azione penale debba essere esercitata nelle forme di cui agli artt. 550 e ss. c.p.p., trattandosi di aggravante ad effetto speciale da computarsi nel calcolo della pena edittale prevista per tale reato quale presupposto di operatività del rito senza udienza preliminare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
2. Secondo l'orientamento prevalente nella giurisprudenza di questa Corte - cui il Collegio intende aderire è infatti abnorme, in quanto determina una indebita - regressione del procedimento, l'ordinanza del G.u.p. che, investito di richiesta di rinvio a giudizio, disponga la restituzione degli atti al P.M. sull'erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio (Sez. 3, n. 51424 del 18 settembre 2014, P.M. in proc. Longhi, Rv. 261397; Sez. 1, n. 10666 del 27 gennaio 2015, P.M. in proc. Comparone, Rv. 262694; Sez. 3, n. 25204 del 08/05/2008 - dep. 20/06/2008, P.M. in proc. Lunetto, Rv. 240246).
3. Nel caso di specie il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale per i reati di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni e di lesioni volontarie aggravate ai sensi del combinato disposto degli artt. 585, 576 e 61 n. 2 c.p. Aggravante quest'ultima ad effetto speciale che comporta l'aumento della pena edittale prevista dall'art. 582 c.p. fino alla metà e dunque, ai sensi dell'art. 4 c.p.p., impone si proceda con rito ordinario all'udienza preliminare ed esclude invece la procedibilità a citazione diretta a giudizio, come invece erroneamente ritenuto dal G.u.p. del Tribunale di Palermo, il cui provvedimento di restituzione degli atti al pubblico ministero, alla luce del principio sopra ricordato, risulta dunque abnorme e deve conseguentemente essere annullato senza rinvio, mentre gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Palermo per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Palermo per il giudizio. Così deciso il 19/4/2016 estensoreIl Consigliere estensore Il Presidente لصفة مه Luca Pistorelli Grazia Lapalorcia مهما Depositata in Cancelleria oma, 11_19_ AGO. 2016 CASSA Funzionario Giudiziario E R P Tiziana PASQUAZI U