Sentenza 27 giugno 2006
Massime • 1
È configurabile il reato previsto dagli artt. 6 del R.D. 26 settembre 1935 n. 1952 e 17 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 nella condotta del gestore di un istituto di vigilanza che, in violazione delle specifiche disposizioni contenute nel regolamento di servizio emanato dal Questore, ometta di assicurare il costante collegamento radio di un furgone portavalori con la centrale operativa dell'istituto e di accertare, personalmente o tramite un delegato, la funzionalità degli apparati radio prima dell'inizio di ogni servizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/06/2006, n. 28384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28384 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2006 |
Testo completo
2 8384 / 06 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 27/06/2006
SENTENZA
N. 941106 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. FAZZIOLI EDOARDO
CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE 1. Dott. RIGGIO GIANFRANCO
" N. 042024/2005 2. Dott. PEPINO LIVIO
3. Dott. CORRADINI GRAZIA
4. Dott. CASSANO MARGHERITA וו
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 23/04/1936 1) CE FRANCESCO
avverso SENTENZA del 27/06/2005
TRIBUNALE di PALERMO
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
CORRADINI GRAZIA
Deu
che ha concluso per cou чли'annullamento an ruivio limitatamente all'ort 175 CP;
mis missibile uel resto-
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udit i difensor Avv.
He SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 27 giugno 2005 il giudice monocratico del Tribunale di Palermo dichiarava CE CO, nella sua qualità di amministratore della "Saetta Trasporti”, gestore di un istituto di vigilanza, responsabile del reato di cui agli artt. 2, 3 e 6 del R.D.
26.9.1935 n. 1952, in relazione all'art. 17 del T.U.L.P.S., e lo condannava alla pena di 100 euro di ammenda per non avere ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 10 lett. a) del
Regolamento di Servizio degli istituto di vigilanza emesso il 19.4.2001 dal Questore di
Palermo.
Al CE era stato contestato che in data 12 ottobre 2001, nel corso di un servizio finalizzato alla verifica dell'osservanza delle prescrizioni in materia di trasporto di valori da parte di un equipaggio della Saetta Trasporti presso un centro commerciale, era rimasto accertato che due componenti dell'equipaggio erano scesi dal furgone portavalori per effettuare una operazione allo sportello senza indossare i giubbotti antiproiettili, che pure avevano in dotazione, mentre il terzo componente dell'equipaggio era seduto, addormentato, nel posto lato passeggero, all'interno furgone che era rimasto con il motore acceso. Si era nella stessa circostanza proceduto alla prova di funzionalità dell'impianto radio in dotazione al furgone che risultava essere carente in quanto non era stato possibile ricevere il messaggio di risposta dalla sala operativa dell'istituto di vigilanza se non dopo diversi tentativi e comunque, alla fine, in modo non perfetto;
ed in proposito era stata ritenuta non valida la giustificazione che la cattiva ricezione potesse dipendere da una zona d'ombra piuttosto che da inefficienza dell'apparato poiché alla fine l'apparato aveva funzionato, anche se malamente, senza essere spostato ed inoltre in precedenza non erano mai emerse analoghe difficoltà di funzionamento dell'impianto radio dovute a zona d'ombra in occasione dello stesso servizio presso quel centro commerciale.
Il CE, esaminato nel corso del dibattimento, si era difeso asserendo di avere dato esecuzione al regolamento del Questore emanando un apposito ordine di servizio in data 1.6.2001 con cui aveva fra l'altro ribadito l'ordine al personale di indossare sempre il giubbotto antiproiettile in dotazione. In relazione a tale inosservanza al regolamento, il giudice monocratico riteneva quindi che il fatto non fosse imputabile al CE, al pari di quello concernente la condotta della guardia GL, addetta alla conduzione del mezzo portavalori e trovata addormentata con il motore acceso durante il servizio, avendo l'imputato emanato in proposito le istruzioni contenute nell'ordine di servizio in data 1.6.2001, ma che invece lo stesso fosse responsabile del cattivo funzionamento dell'impianto radio in dotazione al furgone, avendo omesso di
1 le "assicurare il costante collegamento radio con la Centrale operativa dell'Istituto" e di accertare, personalmente o attraverso un delegato, la funzionalità degli apparati radio “prima dell'inizio di ogni servizio", come era tenuto a fare ai sensi del disposto dell'art. 10, n. 2, lett.
a ), del regolamento di servizio emanato in data 19.4.2001 dal Questore di Palermo, in forza degli artt. 2 e 3 del R.D. n. 1952 del 1935.
Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato lamentando: erronea applicazione dell'art. 10 del regolamento del Questore, nonché manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato per avere il Tribunale ritenuto l'inefficienza dell'impianto radio benché i testi ER e GL avessero addebitato tale temporanea inefficienza ad una zona d'ombra, in assenza comunque di un accertamento tecnico o di un esperimento giudiziale idoneo a confermare il giudizio di anomalia del sistema;
erronea applicazione degli artt. 40,
42 e 43 C.P. per avere il Tribunale addebitato la responsabilità all'imputato a titolo oggettivo, in assenza di colpa, poiché la esistenza di un capo servizio preposto al controllo del servizio portavalori impediva di riferire all'imputato eventuali condotte omissive addebitabili al soggetto delegato, nella specie da individuarsi nel vice Brigadiere Carollo che era all'epoca responsabile del servizio portavalori;
omessa motivazione della sentenza in ordine alla concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale che pure poteva essere concesso.
Con motivi aggiunti la difesa del CE, dopo avere ribadito la tesi della esistenza di un delegato come tale responsabile del servizio, ha poi dedotto la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio per mancata enunciazione dei fatti contestati e conseguente nullità della sentenza ai sensi degli artt. 552, lett. c ) e 522 C.P.P., mancando nel capo di imputazione la indicazione della precisa condotta riferibile all'imputato e non essendo stata la condotta per la quale era stato condannato compiutamente contestata neppure nel corso del dibattimento, né comunque emersa aliunde dalle risultanze istruttorie.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'art. 175 C.P.P. e per la inammissibilità del ricorso nel resto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la erroneità e la illogicità della motivazione della sentenza impugnata, essendo possibile, a suo avviso, che l'impianto radio non avesse funzionato al momento dell'accertamento a causa di una zona d'ombra piuttosto che a causa della inefficienza, però il Tribunale ha ampiamente motivato sul punto, spiegando che in
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Le precedenza mai erano state segnalate zone d'ombra in quello specifico sito e che alla fine l'impianto aveva funzionato proprio in quel posto, dopo il collegamento con la centrale, il che escludeva la tesi della zona d'ombra; ed, a fronte, di tale motivazione, logica e coerente, il ricorrente finisce per riproporre le argomentazioni già sviluppate nel giudizio di merito, senza tenere conto della motivazione della sentenza impugnata, il che rende aspecifico e quindi inammissibile il motivo di ricorso. E ciò a parte i rilievo che, se pure se si fosse trattato di una zona d'ombra, non per questo l'imputato sarebbe andato esente da colpa, poiché l'art. 10 del regolamento della Questura di Palermo prevedeva che il titolare del servizio o un suo delegato, prima dell'inizio di ogni sevizio ed almeno ogni ora durante l'effettuazione del servizio, controllassero la funzionalità dell'apparecchio radio, annotando gli accertamenti eseguiti su un apposito registro custodito nella sala operativa a disposizione degli organi accertatori, sospendendo quindi immediatamente il sevizio di trasporto dei valori in caso di cattivo funzionamento del servizio radio, che doveva restare sempre efficiente, per cui neppure la presenza della zona d'ombra avrebbe discriminato il comportamento del titolare del servizio, il quale non poteva avere corso qualora non fosse costante il collegamento radio fra il mezzo di trasporto dei valori e la sala operativa.
Il secondo motivo è pretestuoso.
Il Vice Brigadiere Carollo era incaricato di impostare i turni delle guardie e di fare uscire i mezzi di servizi, ma non risulta che avesse alcuna delega per quanto attinente alla funzionalità degli apparati radio, né ciò è mai stato dedotto né tanto meno provato nel giudizio di merito, per cui la deduzione in sede di ricorso di tale circostanza resta priva di rilievo.
Quanto alla mancata concessione della non menzione della condanna sul certificato del casellario giudiziale, oggetto del terzo motivo di ricorso, il ricorrente non aveva chiesto tale beneficio neppure con le conclusioni finali, quanto meno in via subordinata, per cui non si può lamentare della mancata concessione di un beneficio verso cui non ha dimostrato interesse, né il giudice era tenuto a motivare in ordine al mancato esercizio di un potere discrezionale in assenza di richiesta dell'interessato.
Infine anche il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Il ricorrente si duole della indeterminatezza della contestazione sia nel capo di imputazione che in sede di dibattimento, però risulta dalla sentenza impugnata che egli è stato esaminato in Lear dibattimento e che risposto su tutte le specifiche contestazioni, per cui non è vero che non vi sią stata la contestazione, essendo comunque sufficiente quella contenuta nel capo di imputazione che faceva riferimento alla violazione del regolamento del Questore sul servizio
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и di vigilanza e che proprio all'articolo 10 conteneva l'elenco delle disposizioni violate dall'imputato.
D'altronde, al fine di stabilire la determinatezza della imputazione, occorre pacificamente avere riguardo alla contestazione sostanziale ed escludere qualsiasi nullità qualora ogniqualvolta il prevenuto abbia avuto modo di individuare agevolmente gli specifici fatti in relazione ai quali è stato interrogato (v. per tutte Cass. sez. V n. 3407 / 2004 ), come nel caso in esame in cui è stato esaminato e si è difeso su tutti gli addebiti.
La totale inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi addotti, che non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 C.P.P. ed in particolare, nella specie, la prescrizione del reato maturata, ai sensi degli artt. 157, comma 1, n.5 e 160 C.P., tenuto conto degli atti interruttivi, al 12.4.2006 ( quattro anni e sei mesi dal 12.10.2001 ) e quindi successivamente alla sentenza impugnata. Invero proprio la natura originaria della causa di inammissibilità del ricorso impedisce che lo stesso produca quegli effetti introduttivi del giudizio cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità (cfr. Cass. S.U. 30.6.1999, Piepoli)
Alla inammissibilità del ricorso devono seguire le ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo
(art. 616 C.P.P. ).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di 500,00 euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, addì 27 giugno 2006.
Il consigliere estensore Il Presidente
Dott. Grazia Corradini Dott. Edoardo Fazzioli
Елло те plauduni
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
-8 AGO 2006
IL CANCELLIERE Giuseppe Balistreri
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