Sentenza 25 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/01/2002, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 0 0923 /02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 5404/00 Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere Cron.2433 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Rep. D'AGOSTINO- Rel. Consigliere Ud. 04/10/01 Dott. Giancarlo Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: CC AE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 141, presso 10 studio dell'avvocato ROBERTO CHIRIACO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
- - intimato avverso la sentenza n. 4774/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 15/03/99 R.G.N. 71779/89; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 3757 udienza del 04/10/01 dal Consigliere Dott. Giancarlo -1- D'AGOSTINO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il' rigetto del ricorso. -2- 5404/00 Svolgimento del processo depositato il 28.1.1987 GA FI Con ricorso conveniva 1'INPS avanti al Pretore del lavoro di Roma e chiedeva che venisse accertato il proprio diritto alla pensione di invalidità, con decorrenza dalla domanda amministrativa, presentata il 28.3.1975 e disattesa dall'istituto. L'INPS si costituiva e si opponeva alla domanda. Il Pretore di Roma, disposta una consulenza tecnica, con 21.6.1989, dichiarava il diritto del sentenza resa il pensione di invalidità a decorrere dal ricorrente alla 1.1.1987. A seguito di impugnazione dell'INPS il Tribunale di Roma, disposta una nuova consulenza tecnica, con sentenza depositata il 15.3.1999, in riforma della decisione pretorile, rigettava That. la domanda del FI. In motivazione il Tribunale dichiarava di condividere le conclusioni del consulente tecnico nominato in appello, secondo cui le infermità riscontrate al periziato (esiti di pregressa frattura scomposta del 3° medio gamba destra consistenti in discreto ipotonotrofismo della muscolatura dell'arto inferiore, limitazione algo-disfunzionale della articolarità del ginocchio ai gradi estremi, della TPA di circa ¾ e subanchilosi della SA, insufficienza venosa arti inferiori, più marcata a sinistra in soggetto con pregressa safenectomia) non comportavano _a riduzione a meno di un terzo né della capacità di lavoro, né della capacità di guadagno (per il periodo precedente l'entrata in vigore della legge n. 222 del 1984), tenuto anche conto del carattere non usurante del lavoro prestato. Avverso detta sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da un unico motivo e illustrato da memroria. L'INPS ha depositato procura. Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciando genericamente violazione di legge ed insufficienza e contraddittorietà di motivazione, il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata ha aderito acriticamente alle conclusioni del consulente nominato in appello senza tener conto delle diverse conclusioni cui era giunto il consulente tecnico d'ufficio nominato dal Pretore e senza spiegare le ragioni che lo inducevano a condividere le valutazioni della seconda perizia ed a disattendere quelle diverse della prima. Il ricorso è infondato. 09a5 Le censure mosse dal ricorrente, nonostante il generico e formale richiamo anche al vizio di violazione di legge, si risolvono unicamente nella prospettazione di vizi di motivazione e non sono condivisibili. Questa Corte ha più volte affermato che qualora, nel corso del giudizio, vengano nominati in tempi successivi due o più consulenti tecnici d'ufficio le cui conclusioni siano difformi ed inconciliabili tra loro, ove il giudice aderisca al parere del CTU che abbia espletato la sua opera per ultimo, l'obbligo della motivazione della sentenza è soddisfatto con il richiamo alla relazione peritale, ove il secondo parere tecnico fornisca gli elementi che consentono, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario (Cass. n. 6106 del 1998); infatti, il giudice di merito che riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico da lui nominato non è 3 tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, sicchè l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso (Cass. n. 12630 del 1995). Nel caso di specie risulta che la relazione peritale, condivisa e recepita dal Tribunale, è pervenuta a conclusioni sfavorevole per il ricorrente dopo un attento esame della documentazione medica prodotta e dell'esame diretto del periziato, sulla scorta di valutazioni medico-scientifiche del tutto logiche e coerenti. Va rilevato, per contro, che le censure espresse con il ricorso per cassazione sono formulate in termini che disattendono il principio secondo cui, quando il giudice di дай merito si basi, in un giudizio in materia di invalidità, sulle conclusioni del CTU, affinchè i lamentati errori e lacune della consulenza possano tradursi in un vizio di motivazione della sentenza denunziabile in cassazione, è necessario che siano riscontrabili carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche о scientificamente errate, e non già semplici difformità tra la valutazione del consulente, circa l'entità e la consistenza del dato patologico, e quella della parte (Cass. n. 530 del 1998, Cass. n. 225 del 2000). Nella specie, invece, le doglianze del ricorrente, lungi dall'indicare la presenza nella relazione peritale, recepita dal Tribunale, di vizi logici, di errori diagnostici ○ di inesattezze sul piano scientifico, si risolvono in definitiva nell'addebitare al Tribunale la mancata valorizzazione delle conclusioni della consulenza eseguita nel giudizio di primo grado, favorevoli al periziato, senza alcun sostegno di dati e argomenti scientifici. In definitiva, il Tribunale ha dato adeguata giustificazione della deglipropria decisione attraverso il richiamo accertamenti e delle valutazioni medico-legali del consulente nominato in appello, non censurate dal ricorrente sul piano scientifico, e la sentenza impugnata si sottrae agevolmente a tutte le censure del soccombente. Per tutte le considerazioni sopra espresse il ricorso, dunque, deve essere respinto. Nulla per le spese del giudizio di cassazione, poiché l'istituto intimato non ha svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 4 ottobre 2001 Il Cons. estensore : Il Presidente: Франств Обрітіно Vincenzoincluso Miles Stich I IL CANCELLIERE D A 0 , S Depositato in Cancelleria 3 1 S O 3 . L A 5 T L T , R O oggi,25 GEN. 2002 . A B A ' S N I L E D L P 3 S E IL CANCELLIERE A 7 I D - T N 8 I N T O S - S G O 1 N O P 1 E A M S I E D I A G E A , D G O O E E T R T L T T I N S I R E A I G S L E D E L R E O D