Sentenza 22 giugno 2001
Massime • 2
Gli eventi descritti in sede di accertamento tecnico preventivo - cioè lo stato dei luoghi, la qualità e le condizioni delle cose - possono essere considerati dal giudice come fonte di prova delle loro cause, allorché consentono logicamente di risalire alla conoscenza delle stesse e come base dell'indagine affidata ad un consulente tecnico nel corso del processo, allorché, per risalire dalla conoscenza degli eventi a quella delle loro cause, sia necessario l'ausilio di competenze tecniche.
Il termine iniziale di decorrenza della prescrizione del diritto dell'assicurato va individuato nella data in cui per la prima volta, in forma giudiziale ovvero stragiudiziale, il danneggiato propone la sua richiesta con la conseguenza che, ove la richiesta del danneggiato sia formulata stragiudizialmente, il detto termine decorre dalla data di tale richiesta, da portare a conoscenza dell'assicuratore, senza che a tale fine sia necessaria l'ulteriore promozione del giudizio da parte del danneggiato.
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/06/2001, n. 8600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8600 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. UGO FAVARA - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - rel. Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI VELLETRI, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore UN AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OFANTO 18, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ANGELONI, difeso dall'avvocato LIA SIMONETTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DE NI RO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 38, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI DI BATTISTA, difeso dall'avvocato ROBERTO LEONI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D'ITALIA SPA, in persona dell'Amministratore Delegato Dott. Luciano Roasio, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE PARIOLI 87, presso lo studio dell'avvocato MARINO SERRA, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 952/99 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 05/03/99 (R.G. 3168/96+3211/96) udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/01 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato Aldo SEMINAROTI (per delega Avv. M. SERRA);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso e l'inammissibilità del controricorso.
Svolgimento del processo
1. - DR De NI conveniva in giudizio il Comune di Velletri e con la citazione notificata il 25.10.1991 proponeva una domanda di condanna al risarcimento del danno da fatto illecito. Esponeva che una villa di sua proprietà s'era trovata a subire negli ultimi anni frequenti allagamenti e ciò a causa delle acque piovane che scolavano da due strade comunali.
Il Comune si costituiva in giudizio, resisteva alla domanda e, autorizzatovi, chiamava in giudizio il proprio assicuratore, la società Le Assicurazioni d'Italia - Assitalia.
Questa si costituiva a sua volta in giudizio svolgendo difese di merito a proposito della responsabilità propria e del Comune. 2. - Il tribunale di Velletri, con sentenza del 15.6.1996, accoglieva ambedue le domande.
La decisione era impugnata sia dal Comune sia dall'Assitalia, da quest'ultima per eccepire che, alla data di notificazione della citazione per chiamata in causa, il diritto del Comune in suo confronto s'era già prescritto.
3. - La corte d'appello di Roma, con sentenza del 5.3.1999, ha rigettato l'appello del Comune ed accolto quello dell'Assitalia. 4. - Il Comune di Velletri ha chiesto la cassazione della sentenza con ricorso notificato il 21.10.1999 a DR De NI ed il 29.10.1999 all'Assitalia.
De NI ha resistito con controricorso notificato il 29.11.1999 e l'Assitalia con controricorso notificato il 22.12.1999. Motivi della decisione
1. Il ricorso contiene quattro motivi.
2. La corte d'appello, nel rigettare l'impugnazione del Comune, ha svolto queste considerazioni.
L'accertamento sullo stato dei luoghi, compiuto in sede di istruzione preventiva, e le indagini commesse al consulente tecnico e svolte nel corso del processo di primo grado avevano consentito di stabilire che gli allagamenti subiti dalla proprietà dell'attore erano stati prodotti dalle acque piovane riversatesi in modo torrentizio dalle strade comunali Acquavivola e via del Campo sportivo sulla strada privata Enrico Toti, dove era la villetta De NI: ciò s'era a sua volta verificato, perché il Comune non provvedeva alla manutenzione delle due strade.
L'entità del danno era risultata comprovata dalla verifica puntuale ed esaustiva compiuta dal consulente tecnico di ufficio. 2.1. - La decisione è impugnata con tre motivi.
2.1.1. - Il primo denunzia vizi di violazione di norme di diritto e di norme sul procedimento (art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2697 cod. civ., 194 e 669 cod. proc. civ.). Il ricorrente premette che l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio incombeva sull'attore. Se non che l'attore non aveva fatto ammettere alcun mezzo di prova, s'era limitato a chiedere che fosse prima disposto l'accertamento tecnico preventivo e poi la consulenza tecnica.
Ma ne' l'uno ne' l'altro mezzo di istruzione possono valere a provare i fatti.
2.1.2. - Il secondo denunzia vizi di violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 61, 116, 191, 196 e 356 dello stesso codice).
Il ricorrente osserva che in nessun modo è stata provata l'entità dei danni che l'attore avrebbe subito: la risposta data dal consulente si è risolta in un computo metrico, nel tradurre in cifre i lavori che l'attore sosteneva d'aver eseguito per riparare i danni. 2.1.3. - Il terzo motivo denunzia infine vizi di difetto di motivazione (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.). Il ricorrente osserva che i giudici non hanno accertato quali fossero i proprietari delle diverse strade interessate dal caso, chi fosse tenuto a vigilare sul loro stato, quale il comportamento illecito del Comune.
A tutto sarebbe stata data risposta in base alla sola considerazione svolta nella sua relazione del consulente nominato in sede di istruzione preventiva - che le strade Acquavivola e via del Campo sportivo non erano oggetto di manutenzione e pulizia da parte del Comune.
2.2. - Le critiche mosse alla decisione non sono fondate. Il Comune non ha contrapposto all'accertamento dei fatti compiuto dai giudici di merito una critica intesa a dimostrare che tale accertamento presenta vizi sul piano della logica interna o è stato attinto trascurando elementi di fatto pure acquisiti al processo, che se valutati avrebbero potuto condurre ad una diversa decisione. Neppure ha contrapposto alla individuazione degli effetti giuridici di tali fatti, compiuta dai giudici, una critica intesa a dimostrare che non corrisponde a diritto imputare all'ente territoriale proprietario di una strada una responsabilità da fatto illecito, quando la strada, per il suo modo d'essere o per come è tenuta, favorisce o determina in occasione di piogge l'allagamento di proprietà private che le sono vicine.
La critica svolta dal Comune si incentra in sostanza su questo punto:
se, in un caso del tipo di quello che ha dato luogo alla controversia, sia conforme a diritto, in particolare alle norme di diritto processuale che regolano l'istruzione probatoria e la valutazione delle prove da parte del giudice, che la dimostrazione dei fatti e delle loro cause sia tratta in modo esclusivo dal risultato di indagini commesse a consulenti, in un procedimento di istruzione preventiva e poi nel corso del processo.
La questione va risolta nel senso che il giudice non viola le norme richiamate, se fonda il proprio giudizio sul risultato degli accertamenti e delle indagini prima indicate.
L'accertamento tecnico disposto in sede di istruzione preventiva ha la specifica funzione di descrivere lo stato dei luoghi, la qualità e condizione delle cose (art. 696 cod. proc. civ.). Dunque, il giudice ne tiene legittimamente conto, come fonte di prova, in una situazione in cui i fatti si sono già verificati, ma le cose ne conservano le tracce, perché lo stato dei luoghi e delle cose può logicamente e quindi validamente consentire di risalire dagli eventi alle cause.
Per ciò stesso, il giudice può assumere la descrizione dei luoghi e dello stato delle cose, compiuta nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, a base dell'indagine che affida al consulente, nel corso del processo, se lo ritiene necessario, perché risalire alle cause degli eventi richiede l'ausilio di competenze tecniche che il giudice non possiede (art. 61 cod. proc. civ.). Del resto il giudice ha il potere di affidare a consulenti indagini consistenti nel verificare se i fatti indicati dalla parte si siano potuti produrre nel modo da essa indicato, quante volte ciò richiede l'impiego di conoscenze tecniche (Sez. Un. 4 novembre 1996 n. 9522), perché il giudice può assumere a prova dei fatti anche la allegazione che ne fa la parte cui spetta l'onere di dimostrarli, se la descrizione del modo in cui si sono prodotti risulti probabile, secondo ciò che comunemente accade, e logica, alla stregua delle regole che governano determinati processi causali. È vero, invece, che il giudice non ha il dovere di affidare al consulente tecnico un'indagine estesa alla verifica dei fatti allegati dalla parte, se questa li può provare e non lo fa e perciò quando l'indagine del consulente non costituisce un mezzo necessario per la stessa rilevazione dei fatti.
3. - La corte d'appello, accogliendo l'impugnazione proposta dall'Assitalia, ha considerato che il Comune aveva ricevuto il 13.12.1990 la richiesta di risarcimento fattagli dal danneggiato, De NI, ma aveva lasciato trascorrere più dell'anno previsto dal terzo comma dell'art. 2952 cod. civ. come termine di prescrizione, per esercitare contro il suo assicuratore il diritto ad essere mantenuto indenne dalla responsabilità.
Il quarto motivo del ricorso denuncia al riguardo un vizio di violazione di norma di diritto (art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione all'art. 2952 cod. civ.). Il Comune vi sostiene che l'assicurato non ha l'onere di rivolgersi al suo assicuratore in presenza di qualsiasi richiesta di risarcimento che gli venga fatta, ma ha il dovere di vagliarne la consistenza, sicché il termine di prescrizione non inizia a decorrere se non dal momento in cui il danneggiato agisce in giudizio per ottenere il risarcimento.
Il motivo non è fondato.
L'art. 2952 cod. civ., dopo aver disposto, al secondo comma, che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello dell'assicuratore al pagamento delle rate del premio, si prescrivono in un anno, prosegue al terzo comma dicendo che, nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
La disciplina della prescrizione del diritto dell'assicurato è completata dal quarto comma dell'art. 2952, a norma del quale la comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La Corte, decidendo sulla questione proposta con il motivo ha in altra occasione affermato che "il termine iniziale di decorrenza della prescrizione del diritto dell'assicurato va individuato nella data in cui per la prima volta, in forma giudiziale ovvero stragiudiziale, il danneggiato propone la sua richiesta con la conseguenza che, ove la richiesta del danneggiato sia formulata stragiudizialmente, il detto termine decorre dalla data di tale richiesta, da portare a conoscenza dell'assicuratore, senza che a tale fine sia necessaria l'ulteriore promozione del giudizio da parte del danneggiato" - Cass. 18 agosto 1989 n. 3724; in senso analogo Cass. 5 giugno 1976 n. 2040. Il principio di diritto così enunciato viene qui condiviso.
4. Il ricorso è rigettato.
5. Il Comune è condannato a rimborsare a DR De NI le spese del giudizio di cassazione, liquidate nel dispositivo. È parimenti condannato a rimborsare tali spese all'Assitalia: però limitatamente all'attività difensiva costituita dall'avere svolto in udienza la difesa orale, perché il controricorso è stato notificato oltre il termine stabilito dall'art. 370 cod. proc. civ. ed è pertanto inammissibile.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il Comune di Velletri a rimborsare ai resistenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida per DR De NI in Lire 132.000, oltre L.
3.000.000 per onorari e per l'Assitalia in L.
2.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte suprema di cassazione, il 22 marzo 2001. Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2001