Cass. pen., sez. I, sentenza 04/04/2013, n. 20020
CASS
Sentenza 4 aprile 2013

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Il reato di cessione di sostanze stupefacenti si consuma nel momento in cui è raggiunto il consenso tra venditore ed acquirente, indipendentemente dall'effettiva consegna della merce e del pagamento del prezzo.

La speciale aggravante della transnazionalità, prevista dall'art. 4 della l. n. 146 del 2006, è configurabile quando vi sia il coinvolgimento nella commissione del reato di una organizzazione internazionale, impegnata in attività criminali in più stati, non essendo necessario che i soggetti agenti siano tutti partecipi di un'associazione internazionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 04/04/2013, n. 20020
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20020
    Data del deposito : 4 aprile 2013

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