Sentenza 4 aprile 2013
Massime • 2
Il reato di cessione di sostanze stupefacenti si consuma nel momento in cui è raggiunto il consenso tra venditore ed acquirente, indipendentemente dall'effettiva consegna della merce e del pagamento del prezzo.
La speciale aggravante della transnazionalità, prevista dall'art. 4 della l. n. 146 del 2006, è configurabile quando vi sia il coinvolgimento nella commissione del reato di una organizzazione internazionale, impegnata in attività criminali in più stati, non essendo necessario che i soggetti agenti siano tutti partecipi di un'associazione internazionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/04/2013, n. 20020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20020 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 04/04/2013
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 1185
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - rel. Consigliere - N. 40368/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ET LE N. IL 24/09/1980;
ET ZO N. IL 11/11/1973;
avverso l'ordinanza n. 5402/2012 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 17/07/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Cedrangolo Oscar il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv.to Fariello Giovanni Egidio, il quale insiste per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza resa il 17 luglio 2012 il Tribunale di Napoli, costituito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., accoglieva parzialmente l'istanza di riesame proposta da NE NI e VI NE avverso l'ordinanza con la quale in data 29 giugno 2012 il G.I.P. dello stesso Tribunale, a seguito della declaratoria di incompetenza territoriale da parte del Tribunale del Riesame di Palermo, aveva disposto nei loro confronti la misura cautelare della custodia in carcere siccome gravemente indiziati di:
- avere partecipato unitamente a AR Di NN, QU Di NN, DO LA, IL AN e ET
TI, ad un'associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti al fine di acquisire, importare dalla Spagna e commercializzare sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish, col ruolo di stabili acquirenti di sostanza del tipo hashish in Spagna tramite i Di NN, con le aggravanti del numero di persone superiore a dieci e dell'operatività in diversi stati, commesso tra agosto e dicembre 2006 (capo C);
- avere importato, acquistato, trasportato, ceduto o commerciato ed illecitamente detenuto a fini di spaccio ingenti partite di stupefacenti del tipo cocaina e hashish, commesso tra agosto e dicembre 2006 (capo D).
1.1 Il Tribunale annullava detta ordinanza quanto al delitto di cui al capo C) per il quale non ravvisava i gravi indizi di reità, mentre la confermava per il delitto capo D); in via preliminare respingeva, sia l'eccezione di nullità dell'ordinanza applicativa della misura custodiale per l'omesso esame degli argomenti sollevati dalla difesa, non essendovi agli atti la memoria difensiva depositata innanzi al G.I.P. del Tribunale di Palermo, sia l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni delle conversazioni autorizzate, in quanto la questione era stata posta in modo generico per tutti i decreti autorizzativi, detti provvedimenti erano stati adeguatamente motivati in relazione alla necessità di utilizzo di impianti diversi da quelli installati presso gli uffici della Procura della Repubblica in ragione dell'indisponibilità, documentata, di linee libere e dell'eccezionale urgenza dipendente dalla permanenza dell'attività criminosa, mentre quando in seguito alcune linee si erano rese disponibili, ciò aveva comportato lo spostamento delle operazioni presso la sala ascolto della Procura di Palermo, presso la quale comunque era stato impiegato per tutti i decreti un sistema di remotizzazione, in grado di attuare la registrazione in quegli uffici e consentire l'ascolto presso i locali della Squadra mobile della Questura di Palermo, cosa che dimostrava in modo troncante l'infondatezza delle contestazioni difensive.
1.2 Quanto al merito delle vicende oggetto delle imputazioni provvisorie, il Tribunale riteneva acquisiti gravi indizi di reità in ordine al solo delitto di cui al capo D) sulla base delle risultanze dell'attività investigativa, condotta mediante:
- intercettazioni sull'utenza in uso al coindagato AR Di NN, dimostrative della conduzione da parte di questi nella qualità di intermediario di plurime trattative con tale MA, operante in Spagna ed in Marocco, per importare in Italia ingenti partite di stupefacente, che si riteneva almeno in parte destinate ai NE, - servizi di osservazione e pedinamento, aventi ad oggetto i movimenti e gli incontri personali intercorsi tra gli indagati ed i complici, che avevano dato luogo al raggiungimento di un accordo per acquisire da MA una partita di 2.000 kg. di hashish, grazie al versamento di un acconto di 30.000 Euro da parte dei NE, accordo poi risoltosi per il rifiuto di consentire ai fornitori di effettuare il carico della droga in luogo non verificabile dagli acquirenti;
- quanto emerso dal controllo, operato dal personale di polizia giudiziaria in data 11 dicembre 2006 su un furgone con a bordo tre soggetti stranieri, partiti dalla Spagna e diretti in Campania lungo tragitto percorso anche da VI NE a bordo di diverso veicolo, mantenutosi in contatto a distanza con quanti stavano trasportando un carico, risultato all'atto della perquisizione essere costituito da 450 kg. di hashish, a riprova del fatto che le precedenti trattative, naufragate per il dissenso sul luogo ed il modo di consegna della droga, avevano riguardato la stessa merce e comunque erano giunte ad uno stadio tale da far ritenere concluso l'accordo sulla fornitura ed il prezzo, sufficiente per integrare il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Riteneva altresì integrate le circostanze aggravanti contestate in ragione dell'intervento di più associazioni criminose operanti in vari paesi con programmato invio della droga dal territorio della Spagna sino in Italia e del quantitativo di hashish oggetto degli accordi raggiunti pari a 2.000 kg.
1.3 Anche per la posizione di NI NE ravvisava i gravi indizi di reità, nonostante egli non si fosse recato in Spagna col Di NN, in quanto aveva agito quale mandante dell'operazione alla quale aveva preso parte nella fase organizzativa per essersi recato col fratello VI da QU Di NN ed avere incontrato AR Di NN per sollecitarne l'intermediazione e prendere con questi contatti con MA e con un'agenzia di viaggi per organizzare la trasferta a Barcellona;
inoltre, si riteneva dimostrato il suo coinvolgimento anche nella fase attuativa dell'accordo raggiunto dal momento che, per quanto trattenutosi in Italia, era stato ragguagliato dal fratello sul corso dell'operazione mentre questi stava facendo rientro dalla Spagna e poco prima del sequestro effettuato nell'area di servizio "San Nicola" il 12/12/2006.
1.4 Quanto al delitto associativo il Tribunale, pur ritenendo dimostrata l'esistenza e l'operatività dell'organizzazione descritta al capo C), escludeva che gli indizi raccolti indicassero la stabile partecipazione degli indagati, essendo rimasto isolato l'episodio di cui al capo D), realizzato mediante il contatto e l'accordo con fornitori diversi in Spagna.
1.5 In punto di esigenze cautelari, i giudici del riesame osservavano che la gravità delle condotte ascritte agli indagati era univocamente sintomatica della loro pericolosità sociale e del concreto ed intenso pericolo di reiterazione di altri reati, ritenendo inidonee a tale scopo altre forme di cautela meno incisive sulla libertà personale.
2. Avverso l'ordinanza propongono ricorso per cassazione gli indagati a mezzo del loro difensore, il quale deduce:
a) col primo motivo l'inosservanza della legge penale per violazione del principio di legalità in materia penale e l'illogicità della motivazione;
b) col secondo motivo l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale penale, nonché l'insufficienza, carenza ed illogicità della motivazione in punto di adeguata sussunzione della fattispecie concreta nella previsione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. In particolare si lamenta che il Tribunale abbia ritenuto la sussistenza della gravità indiziaria in relazione al delitto di cui all'art. 73, nonostante abbia dato conto in motivazione del fatto che l'affare inizialmente programmato non si era concluso per la diffidenza nutrita da VI NE nei confronti dei fornitori;
in ciò sarebbe incorso in errore di diritto, in quanto la norma incriminatrice non contempla la condotta da essi posta in essere e la sua considerazione quale illecito penale contrasta con i principi-cardine dell'ordinamento penale e costituzionale della riserva di legge in materia penale, della tassatività e del divieto di applicazione analogica, oltre che con l'attuale formulazione dell'accusa indicativa dell'acquisto e detenzione illeciti a fine di spaccio di ingenti partite di sostanze stupefacenti del tipo cocaina ed hashish. Il Tribunale, pur avendo considerato che l'acquisto non si era mai concretizzato, che VI NE aveva preteso ed ottenuto la restituzione dell'acconto versato, non aveva mai avuto la materiale disponibilità, integrante detenzione, della sostanza vietata e tanto meno ciò si era realizzato per il fratello NE NI, rimasto a Marano, non aveva concluso per il compimento di meri atti preparatori non punibili.
c) Col terzo motivo deduce l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché la carenza ed illogicità della motivazione in ordine alla considerazione dei presupposti per configurare il concorso di persone nel reato ed il requisito della gravità indiziaria nei confronti di NI NE: egli era comparso in soli due episodi;
nel primo sarebbe stato presente ad un incontro intervenuto tra il di lui fratello ed il Di NN all'interno del proprio esercizio, nel secondo, invece, il ricorrente sarebbe stato informato dal VI dell'affare poi non più conclusosi senza avere offerto alcun contributo eziologicamente rilevante al fine di affermare l'esistenza del concorso eventuale di persone nel reato.
d) Col quarto motivo lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e la contraddittorietà evidente della motivazione in ordine ai presupposti per la configurazione delle circostanze aggravanti contestate, posto che quella del reato transnazionale accede, per disposto normativo, a delitti di natura associativa, dai quali però entrambi gli indagati sono stati ritenuti estranei e che quella della ingente quantità non era ipotizzabile per difetto dei requisiti pretesi della determinazione di una "sensibile variazione dei prezzi" e della conseguente "turbativa di mercato". CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va quindi respinto.
1. Giova premettere che l'impostazione della linea difensiva rinuncia a sollevare contestazioni in ordine all'utilizzabilità del materiale probatorio racconto nel corso delle indagini preliminari ed alla sua interpretazione in chiave accusatola, concentrandosi sulla valutazione in punto di diritto di tali risultanze ai fini di configurare il delitto concorsuale di cui al capo D) e le relative circostanze aggravanti. Non viene dunque in discussione la fondatezza di quanto rilevato dai giudici del riesame in ordine all'identificazione degli indagati quali soggetti in contatto con i due Di NN e, loro tramite, con i loro referenti spagnoli, ne' la finalità degli incontri e delle comunicazioni intercorsi tra costoro, funzionali a preparare, organizzare ed effettuare l'acquisto di una partita di sostanza stupefacente da importare in Italia dalla Spagna. Parimenti non è oggetto di contestazioni l'episodio specifico, occorso il 12 dicembre 2006, di sequestro di 450 kg. di hashish, trasportato su un furgone da tra cittadini stranieri, la cui trasferta dalla Spagna verso la Campania era stata decisa, organizzata, seguita a distanza da NE VI nel suo viaggio di ritorno dalla Spagna una volta non potutosi realizzare l'affare di importazione della droga, concordato con i Di NN ed i loro fornitori. Tale vicenda, non contestata con l'imputazione provvisoria per la quale è stato emesso il titolo custodiale in discussione, è stata valorizzata dai giudici di merito per ricavarne elementi indiziari circa l'oggetto delle precedenti trattative instaurate con i correi e gli scopi perseguiti dai NE di acquisire in Marano un consistente quantitativo di droga da smerciare sul mercato locale.
1.1 Da tali premesse discende dunque che la difesa non nega che NE VI si fosse impegnato per portare a termine in concorso con Di NN e tale MA l'importazione, poi fallita ed avesse realizzato quella del carico sostitutivo di hashish, poi sequestrato dalle forze dell'ordine.
1.2 Ciò posto, in punto di fatto è pacifico che VI NE si era accordato con AR Di NN per acquistare in Spagna una partita di 2.000 kg. di hashish, per la quale aveva versato l'acconto di 30.000 Euro e per la cui consegna si era recato in Barcellona con l'intermediario ed aveva incontrato i fornitori, con i quali però era insorta una divergenza sulle modalità del carico della droga, che egli aveva inteso poter verificare senza consentire che il proprio mezzo fosse condotto in luogo a lui sconosciuto, tanto che l'accordo era stato risolto ed egli aveva ottenuto la restituzione immediata di 26.000 dei 30.000 Euro di acconto versati, restando creditore per la differenza nei confronti del Di NN. Sulla scorta di tale presupposto è stato correttamente e logicamente concluso per l'intervenuta convergenza dei consensi delle parti coinvolte, - fornitori, intermediari ed acquirenti -, su tutti gli elementi identificativi della transazione, ossia su quantità, qualità, corrispettivo, modalità di consegna e di trasporto e per la parziale anticipata esecuzione dell'accordo con il versamento dell'acconto, sicché la progressione della trattativa è approdata ad uno stadio tale da consentire di rintracciare il perfezionamento dell'accordo che già integra la fattispecie incriminata di cessione e di acquisto di stupefacente.
1.3 Le conclusioni raggiunte dai giudici del riesame sono dunque rispettose dei dati fattuali acquisiti ed in linea anche con l'insegnamento di questa Corte, secondo il quale "Il reato di cessione di sostanze stupefacenti si consuma nel momento in cui si raggiunge il consenso tra venditore e acquirente delle sostanze stesse, indipendentemente dall'effettiva consegna della merce e dal pagamento del prezzo" (Cass. sez. 5, n. 39644 del 29/09/2010, Alleanza e altri, Rv. 248508; Sez. 6, n. 20050 del 24/04/2009, Lesaj e altro, Rv. 243843; Sez. 4, n. 6839 del 15/01/2009, Jendoubi Nouri e altro, Rv. 242865; Sez. 4, n. 38222 del 19/05/2009; Sez. 4, n. 17387 del 09/03/2006, Sirica, Rv. 233965). Risulta dunque priva di fondamento la doglianza che pretende sia ravvisabile nella condotta ricostruita nel provvedimento impugnato una mera condotta preparatoria, priva di rilevanza penale, perché non seguita dall'effettiva "traditio" della droga, come tale non incriminata dalla pur ampia formulazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. 2. Anche con riferimento alla posizione dell'indagato NI NE l'ordinanza del Tribunale ha offerto ampia e coerente giustificazione, laddove ha ritenuto che egli avesse preso parte alla conclusione dell'accordo con il Di NN per essersi recato il 30/11/2006 col fratello NE VI da QU Di NN ed avere incontrato il giorno seguente AR Di NN per sollecitarne l'intermediazione e prendere con questi contatti con MA e con un'agenzia di viaggi per organizzare la trasferta a Barcellona;
inoltre, si riteneva dimostrato il suo coinvolgimento anche nella fase attuativa dell'accordo raggiunto dal momento che, per quanto trattenutosi in Italia, era stato ragguagliato dal fratello sul corso dell'operazione mentre questi stava facendo rientro dalla Spagna e poco prima del sequestro effettuato nell'area di servizio "San Nicola" il 12/12/2006. Tali circostanze sono state ritenute indicative del suo ruolo di mandante della spedizione ossia di acquirente e destinatario del carico di droga e, come tale, autore di un contributo quanto meno morale di rafforzamento del proposito criminoso del fratello che trascende la mera connivenza non punibile.
3. Anche con riferimento alle ritenuta configurabilità delle due circostanze aggravanti le doglianze mosse col ricorso sono prive di fondamento;
l'aggravante della transnazionalità dell'associazione coinvolta nell'acquisto della droga, commissionato e voluto dai NE, è dimostrata, quanto meno a livello indiziario proprio del tipo di procedimento, dall'identità dei soggetti coinvolti, alcuni stranieri, e dalle modalità concordate di acquisizione, richiedenti l'operatività di un gruppo di soggetti attivi sul mercato internazionale degli stupefacenti ed il transito del carico di droga per il territorio di più paesi, dal Marocco, alla Spagna, alla Francia sino in Italia.
3.1 In punto di diritto, per ravvisare l'aggravante in questione è soltanto richiesto il coinvolgimento nella commissione del reato di un'organizzazione internazionale, impegnata in attività criminali in più stati, non che i soggetti agenti siano tutti partecipi di detta associazione;
sotto il profilo oggettivo costoro devono agire nel realizzare la condotta antigiuridica, avvalendosi del contributo di organizzazione siffatta, del cui ruolo sotto il profilo soggettivo essi devono anche essere consapevoli e volersi giovare per l'attuazione degli scopi perseguiti. Del resto la "ratio" del severo aggravamento di pena, effetto del riconoscimento della circostanza aggravante a effetto speciale prevista dalla L. 16 marzo 2006, n.146, art. 4, consiste nel contrastare forme di criminalità
particolarmente pericolose, operative in territori differenti, dalla struttura più complessa e maggiormente difficili da individuare e contenere, ma non pretende che tutti i correi facciano anche parte dell'associazione internazionale.
3.2 Infine, anche la configurabilità nel caso dell'altra aggravante contestata risulta adeguatamente giustificata in ragione del quantitativo di hashish trattato ed acquistato dai NE, pari a 2.000 kg., superiore al limite individuato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la pronuncia n. 36258 del 24/05/2012, P.G. e Biondi, rv. 253150, secondo il quale "In tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, l'aggravante della ingente quantità, di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, non è di norma ravvisabile quando la quantità si inferiore a
2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata". Ebbene, nel caso della sostanza hashish il valore soglia è pari a 1.000 mg., che, moltiplicato per 2.000, da luogo proprio ai 2.000 kg. oggetto della transazione ascritta ai ricorrenti.
Per le considerazioni svolte il ricorso, privo di fondamento, va respinto con la conseguente condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 4 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2013