Sentenza 24 aprile 2009
Massime • 1
Ai fini della consumazione del delitto di acquisto e cessione di sostanza stupefacente non occorre che la droga sia materialmente consegnata all'acquirente, ma è sufficiente che si sia formato il consenso delle parti contraenti sulla quantità e qualità della sostanza e sul prezzo della stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/04/2009, n. 20050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20050 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 24/04/2009
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 830
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 041754/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LE OL N. IL 05/02/1968;
2) CI OT N. IL 21/09/1961;
avverso SENTENZA CORTE APPELLO del 05/07/2006 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATERA LINA;
sentito il P.G. Dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
FATTO
Con sentenza in data 19-7-2005 il Tribunale di Monza, all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato ES NI e MA TR colpevoli del reato di cui agli artt. 110, 56 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, (perché, recandosi all'appuntamento concordato presso l'Happy Bar di via Montebianco, portando la somma contante di Euro 2.305, 00, compivano atti idonei e diretti in modo non equivoco ad acquistare da EN AM il corrispondente quantitativo di sostanza stupefacente di tipo eroina;
in Limbiate il 29-10-2004) e, ritenuta l'ipotesi lieve di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, comma 5, li ha condannati, con le attenuanti generiche e la diminuente per il rito, alla pena di un anno e due mesi di reclusione ed Euro 3.000, 00 di multa ciascuno.
Con sentenza in data 5-7-2006 la Corte di Appello di Milano ha ridotto la pena pecuniaria inflitta agli imputati ad Euro 2.666,00 di multa ciascuno, confermando nel resto la decisione di primo grado. Ricorre il difensore degli imputati, deducendo, sotto il profilo dell'erronea applicazione della legge penale e della contraddittorietà e illogicità della motivazione, che nella fattispecie non è configurabile un'ipotesi di tentativo, in quanto, come emerge dalle indagini e, in particolare, dalle intercettazioni telefoniche, non si è assolutamente perfezionato l'accordo sulla qualità della sostanza e sul prezzo.
DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Secondo un orientamento della giurisprudenza ormai consolidato, ai fini della consumazione del delitto di acquisto di sostanza stupefacente non occorre che la droga sia materialmente consegnata all'acquirente, ma è sufficiente che si sia formato il consenso delle parti contraenti sulla quantità e qualità della sostanza e sul prezzo della stessa (Cass. Sez. 4, 9-3-2006 n. 17387; Cass. Sez. 5, 9-12-2003/21-4-2004 n. 18368). Trattasi di principio senz'altro condivisibile, dal momento che, una volta verificatasi la consegna della sostanza, a carico dell'acquirente sarebbe ravvisabile la condotta di detenzione illecita - prevista in via alternativa e residuale dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, che assorbe in sè quella di acquisto.
Se, dunque, la consumazione del reato di acquisto di stupefacente prescinde dalla traditio della sostanza e dalla corresponsione del prezzo, richiedendo solo il perfezionamento dell'accordo tra le parti, risulta palesemente priva di pregio la tesi del ricorrente, secondo cui, per raggiungere la soglia del tentativo punibile, sarebbe necessario il consenso sulla sostanza e sul prezzo da pagare:
in tal modo, infatti, si punirebbe a titolo di tentativo una condotta che vale di per sè ad integrare la fattispecie tipica del reato consumato.
Nel caso in esame, pertanto, legittimamente la Corte di Appello ha affermato la responsabilità del ES e dal MA a titolo di tentativo, avendo accertato, in punto di fatto, che i predetti, all'esito di trattative iniziate il 28-10-2004, il giorno seguente si sono incontrati con EN AM, fissando un ulteriore incontro, al quale quest'ultimo si è presentato con la sostanza ed il MA con una congrua somma di denaro. Gli imputati sono stati fermati dagli operanti prima di allontanarsi insieme per visionare lo stupefacente;
sicché appare senz'altro corretta sul piano logico e giuridico la valutazione espressa dal giudice del gravame, il quale, nel dare atto che prima dell'intervento degli agenti non vi sono stati da parte degli odierni ricorrenti segni di desistenza volontaria dall'azione, ha ritenuto le condotte poste in essere dai prevenuti oggettivamente idonee al perfezionamento dell'accordo e, quindi, alla consumazione del reato di acquisto di stupefacente, e dirette in modo non equivoco a tale acquisto.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali e di ciascuno di essi al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali e ciascuno alla somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2009