Sentenza 11 dicembre 2007
Massime • 1
In relazione al reato di cessione di sostanze stupefacenti, quando venga ravvisata l'ipotesi del fatto di lieve entità, può procedersi alla confisca del danaro trovato in possesso dell'imputato solo quando ricorrono le condizioni generali previste dall'art. 240 cod. pen. per la confisca del profitto del reato e non ai sensi dell'art. 12 sexies del D.L. n. 306 del 1992, convertito nella legge n. 356 del 1992.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/12/2007, n. 4199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4199 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2007 |
Testo completo
९९ 4 199 /08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 11/12/2007
SENTENZA
N.2074 / Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. MORGIGNI ANTONIO PRESIDENTE
1. Dott. ZECCA GAETANINO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2. Dott. VISCONTI SERGIO " N. 008797/2007
3. Dott. AMENDOLA ADELAIDE "
4. Dott. PICCIALLI PATRIZIA 11
а ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) TT MA N. IL 20/02/1972
avverso SENTENZA del 05/10/2006
GIUDICE UDIENZA PRELIMINA di SALUZZO
sentita la relazione fatta dal Consigliere
AMENDOLA ADELAIDE lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr.
Giovanni Galati, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con sentenza del 5 ottobre 2006 il Tribunale di Saluzzo, su accordo delle parti, applicava a OT UR, in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e 337 cod. pen. (capi a e b della rubrica), previo riconoscimento del vincolo della continuazione tra le ipotesi criminose contestate, delle attenuanti generiche nonché di quella di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, la pena concordata tra le parti, contestualmente ordinando la confisca e delle sostanze stupefacenti sequestrate e della somma di euro 5.000,00, trovata in possesso del prevenuto, somma la cui disponibilità, secondo il decidente, non era giustificata in relazione alle condizioni reddituali dello stesso.
1.2 Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore, OT UR, chiedendone l'annullamento relativamente al capo riguardante la confisca del denaro sequestrato per i seguenti motivi:
- inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, ex art. 606, lett. b) cod. proc. pen., per avere il giudice di merito violato il disposto dell'art. 12 sexies decreto legge n. 306 del 1992, posto che tale norma, nel prevedere che in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., debba essere disposta la confisca «del denaro, dei beni o delle altre utilità» di cui il condannato non possa giustificare la provenienza, esclude espressamente dalla sua area di operatività «la fattispecie di cui al comma 5» dell'art. 73;
mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., sotto il profilo del travisamento della prova, per non avere il decidente considerato che l'imputato aveva dimostrato la «provenienza» della somma di euro 4.500,00, di poco inferiore a quella di euro 5.000,00 della quale era stato trovato in possesso, fornendo prova della riscossione, in data 2 e 9 luglio 2004, a fronte di un sequestro avvenuto il 16 successivo, di due polizze assicurative nonché della effettuazione di un prelievo in banca lo stesso giorno dell'adozione della misura.
Aggiunge anche il ricorrente, per quanto attiene alla «disponibilità» dell'importo di cui innanzi, che egli è un lavoratore dipendente, con un reddito di circa 1.400 euro al mese, evidenziando che tali circostanze erano state tutte dettagliatamente illustrate e documentate nel ricorso al tribunale del riesame e che le relative argomentazioni e i relativi allegati erano stati espressamente richiamati nell'istanza di dissequestro a margine della richiesta di applicazione della pena.
2.1 Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
Il giudice di merito ha ritenuto di dover disporre, ai sensi dell'art. 12 sexies d.l. n. 306 del 1992, la confisca delle somme di denaro sequestrate non avendo l'imputato dato idonea giustificazione della provenienza del denaro>>
Ha tuttavia dimenticato che la confisca prevista dalla norma innanzi richiamata - la quale presenta struttura e presupposti diversi dall'istituto generale disciplinato dall'articolo 240 del codice penale, prescindendo dal vincolo di pertinenzialità” tra cose e reato che connota quest'ultimo per puntare sul nesso tra patrimonio
«ingiustificato» e attività delittuosa facente capo al soggetto nei cui confronti sia esonera da stata pronunciata la condanna o disposta l'applicazione della pena siffatto regime la fattispecie criminosa di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, allorché sia stata riconosciuto il carattere della «lieve entità» del fatto e cioè l'ipotesi attenuata di cui al quinto comma, la quale continua pertanto ad essere governata, relativamente alla confisca, dalla disciplina generale.
In tale contesto la sentenza impugnata che, dopo avere applicato la pena sull'accordo delle parti in relazione a un fatto qualificato ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R.
n. 309 del 1990, dispone la confisca del denaro in sequestro, richiamando tout court il disposto dell'art. 12 sexies d.l. n. 306 del 1992 e in tale ottica nulla esplicitando sul nesso di pertinenzialità richiesto dall'art. 240 cod. pen., malgrado i puntuali rilevi svolti dalla difesa, non resiste alle critiche formulate in ricorso.
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Essa deve conseguentemente essere annullata senza rinvio, limitatamente alla statuizione impugnata.
P.Q.M.
La Corte di cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca disposta ai sensi dell'art. 12 sexies legge n. 306 del 1992, che elimina, fermo restando il sequestro.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2007.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Antonio Morgigni Dott. Adelaide Amendola
Odelaide Quemoth
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATE IN CANCELLERIA
OGGI 2 8 GEN. 2003
ULLADORATORE DI CANCELLERIA Maria Angelilli $
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