CASS
Sentenza 4 maggio 2023
Sentenza 4 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/05/2023, n. 18752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18752 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NE HI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/12/2021 del GIP TRIBUNALE di ROVIGO udita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO;
lette le conclusioni del PG PIETRO MOLINO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18752 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: FILOCAMO FULVIO Data Udienza: 21/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza, emessa in data 16 dicembre 2021 nel procedimento n. 98/2021 S.I.G.E., il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Rovigo, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di estinzione del reato, presentata da CH PI ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., in conferma dell'omologo provvedimento già assunto de plano dal medesimo G.I.P. Con detto provvedimento qui impugnato, il G.I.P. ha ritenuto che l'istante non potesse ottenere l'estinzione del reato oggetto di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del 1 luglio 2015, irrevocabile il 15 settembre 2015, ove la richiedente era stata condannata alla pena di anni 1 e mesi 4 ed euro 400 di multa per il delitto di ricettazione. Il G.I.P. evidenzia, nel provvedimento qui impugnato, come l'istante risulti indagata in due diversi procedimenti penali per reati (risalenti al 2017, 2019 e 2020, anche della medesima specie ovvero per ricettazione) commessi nel quinquennio dall'irrevocabilità della sentenza di patteggiamento sopra indicata. In motivazione il giudice specifica come non sia ravvisabile, da parte sua, un vulnus del principio di non colpevolezza, poiché l'effetto estintivo sarebbe solo "congelato" in attesa della definizione dei procedimenti in cui la richiedente risulta indagata e quindi ha presumibilmente commesso un nuovo reato (a cui potrebbe seguire una condanna) nel termine rilevante (cinque anni per un delitto due per una contravvenzione) ai fini della richiesta di estinzione del precedente reato. Aggiunge che, in caso di avvenuta estinzione del reato e successivo intervento di una sentenza di condanna irrevocabile per i reati commessi entro detto termine, la dichiarata estinzione non sarebbe revocabile e, in più, il richiedente - che abbia già ottenuto la dichiarazione di estinzione — potrebbe ottenere per detti .reati la concessione della sospensione condizionale della pena ovvero evitare la contestazione di una dichiarazione di recidiva. Si sostiene, ancora quale "interpretati° abrogans" dell'art. 445, comma 2 cod. proc. pen., la quasi certezza - da parte del condannato che possa usufruire della richiesta estinzione del precedente reato di cui abbia ottenuto l'applicazione della pena su richiesta delle parti - di poter tornare a delinquere nell'ultima parte del periodo temporale necessario per l'estinzione del reato con la consapevolezza che, non intervenendo una condanna irrevocabile, sarebbe così possibile ottenere comunque l'estinzione del reato precedente, senza le possibili conseguenze sopra dette (beneficio di cui all'art. 163 cod. proc. pen. ovvero contestazione della recidiva ai sensi dell'art. 99 cod. pen.). Afferma, inoltre, che la Corte costituzionale, nella pronuncia di rigetto kz). n. 107 del 1998, non erb4A-a escluso la rilevanza della notizia derivante dall'esame del certificato dei carichi pendenti o di iscrizione nel registro degli indagati, nonché 1 della sottoposizione a misure cautelari acquisita dal giudice per valutare la ridetta richiesta di estinzione del reato. Richiamato, infine il precedente di questa Corte secondo cui «la commissione di un delitto, nel termine di cinque anni dalla sentenza di applicazione della pena, ancorché non accertata con sentenza definitiva, comporta il rigetto della richiesta di estinzione del reato per il quale è intervenuta sentenza di patteggiamento, salva restando la possibilità di riproposizione dell'istanza in caso di successiva, anche oltre il quinquennio, definitiva sentenza di assoluzione dal reato "condizionante"» (Sez. 3, n. 36993 del 07/07/2011, Marilli, Rv. 251389) lo ha ritenuto maggiormente condivisibile rispetto all'opposto orientamento, insistendo sul fatto che il principio espresso dalla Corte costituzionale nella pronuncia sopra citata secondo cui "l'effetto preclusivo dell'estinzione del reato non consegue al mero fatto di avere commesso un delitto entro il termine di cinque anni, ma all'accertamento della responsabilità contenuto in una sentenza irrevocabile di condanna" non poteva trovare applicazione nel caso da lui esaminato per la diversità della fattispecie laddove, in quel caso, si trattava di negare la "probatio diabolica" rimessa a carico del richiedente l'estinzione di dare la prova negativa sull'esistenza di carichi pendenti presso tutti gli uffici giudiziari d'Italia. Il Giudice delle leggi, poi, ha fatto riferimento alla possibilità, da parte del giudice investito dalla richiesta, di acquisire "il certificato del casellario giudiziale" senza utilizzare il verbo dovere nel senso di cogenza dell'accertamento. Da queste considerazioni si è ritenuto che il giudice, invece, possa richiedere il certificato dei carichi pendenti e, in caso di esito positivo, rigettare la richiesta sino alla pronuncia definitiva sull'affermazione di colpevolezza del richiedente. 2. CH PI ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, affidandosi a un unico motivo. Con detto motivo denuncia violazione di legge ed errata applicazione dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., citando Sez. 1, n. 28616 del 27/05/2021, Di Chio, Rv. 281642, secondo cui "la commissione di un delitto nel termine di cinque anni comporta il rigetto della richiesta di estinzione del reato per il quale è intervenuta sentenza di patteggiamento solo se detta commissione sia stata accertata con decisione irrevocabile, ancorché pronunciata oltre il quinquennio". 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria redatta in forma scritta, in coerenza con la modalità di trattazione prevista dall'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 in assenza di richieste di trattazione orale, ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento. 2 2. Questo collegio ritiene di dover dare continuità all'indirizzo ermeneutico più recente rappresentato anche da Sez. 1, n. 28616 del 27/05/2021, Di Chio, Rv. 281642, correttamente citato in ricorso, secondo la quale la commissione di un delitto nel termine di cinque anni comporta il rigetto della richiesta di estinzione del reato per il quale è intervenuta sentenza di patteggiamento solo se detta commissione sia stata accertata con decisione irrevocabile, ancorché pronunciata oltre il quinquennio. Come già affermato in detta pronuncia, il testo dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. è chiaro nel disporre che, agli effetti dell'operatività della causa impeditiva dell'estinzione del reato, per il quale era stata applicata sull'accordo delle parti una pena detentiva non superiore a due anni (soli o congiunti a pena pecuniaria), è sufficiente che nel termine ivi indicato, che decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento (cinque anni se si tratta di delitto, due anni se si tratta di contravvenzione), sia stato commesso il nuovo reato che pregiudica la produzione dell'effetto estintivo, senza che nel medesimo termine debba essere anche divenuta irrevocabile la sentenza di condanna pronunciata per il reato stesso. Perché la causa ostativa possa esplicare i suoi effetti è necessario, tuttavia, che il nuovo reato - e la sua commissione del termine stabilito dalla legge - sia stato accertato con sentenza irrevocabile, non potendo bastare allo scopo la mera esistenza di una notitia criminis nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. o di un "carico pendente" (come nella presente fattispecie). Per il principio costituzionale di non colpevolezza, fino alla pronuncia di una condanna definitiva (art. 27, comma secondo, Cost.), un reato attribuito a un determinato soggetto non può ritenersi da questi "commesso" fintantoché non sia stato accertato con sentenza irrevocabile, così come statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 107 del 1998 riguardante la specifica materia in esame, e come del resto già affermato da questa Suprema Corte in caso analogo (Sez. 1, n. 43792 del 24/9/2015, Zampini, Rv. 264753) e nel caso, per certi versi assimilabile, del decreto penale di condanna (Sez. 1, n. 17411 del 28/3/2019, Caon, Rv. 275248). Con queste ultime decisioni è stato superato l'orientamento precedente (Sez. 3, n. 36993 del 7/7/2011, Marilli, Rv. 251389; Sez. 1, n. 1281 del 20/11/2008, dep. 2009, Ciraci, Rv. 242664), volto ad escludere la possibilità di estinzione in presenza di un procedimento penale pendente per altro reato successivamente commesso. Proprio in coerenza con i principi affermati dalla Corte costituzionale quanto ai presupposti per l'estinzione del reato oggetto di sentenza di patteggiamento, è stata affermata la necessità di operare la distinzione tra il fatto oggettivo in senso naturalistico del comportamento illecito, che per essere rilevante deve collocarsi nel periodo indicato dalla legge, e quello 3 dell'accertamento giudiziale della relativa responsabilità, che può anche verificarsi successivamente, ma che deve essere già intervenuto per impedire l'estinzione. Nei citati precedenti si è, inoltre, condivisibilmente argomentato nei riguardi dell'opposta soluzione, secondo la quale non potrebbe ritenersi realizzata la condizione dalla quale l'art. 445 cod. proc. pen. fa discendere l'estinzione del reato, oggetto di sentenza di applicazione della pena concordata, per l'impossibilità di una declaratoria di estinzione subordinata all'eventuale revoca conseguente all'accertamento definitivo, con sentenza passata in giudicato, della colpevolezza per il nuovo reato. E' stato, sul punto, osservato, che, seppur risponda al vero che l'ordinamento non disciplina, a differenza di quanto accade per la sospensione condizionale della pena, nessun tipo di revoca della declaratoria di estinzione del reato già accordata - che, di conseguenza, una volta riconosciuta, in nessun modo potrebbe essere posta nel nulla pur in presenza della condizione impeditiva - il difetto di una disposizione di legge che così stabilisca non può tradursi in un pregiudizio per l'imputato, che ha interesse a una rapida definizione del procedimento di esecuzione. "Congelare" o respingere l'istanza di estinzione in attesa di un evento processuale incerto quanto al risultato e ai tempi di realizzazione sarebbe irragionevole e contrario al principio di presunzione di innocenza sino all'accertamento divenuto irrevocabile. 3. Alla luce del qui nuovamente ribadito principio, poiché al momento della pronuncia dell'ordinanza impugnata non risultava che la ricorrente avesse riportato una condanna definitiva per altro delitto, commesso nei cinque anni dalla sentenza di applicazione della pena emessa in data 1 luglio 2015, irrevocabile il 15 settembre 2015, ove la richiedente era stata condannata alla pena di anni 1 e mesi 4 ed euro 400 di multa per il delitto di ricettazione, l'ordinanza qui impugnata, affetta da erronea interpretazione della legge, deve essere annullata, con rinvio al suddetto G.I.P. del Tribunale di Rovigo per nuovo esame dell'istanza della ricorrente, da condursi alla stregua dei principi sopra enunciati e nella considerazione di eventuali nuovi elementi sopravvenuti quanto ad ulteriori condanne nel frattempo passate in giudicato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al G.I.P. del Tribunale di Rovigo. Così deciso il 21/10/2022
lette le conclusioni del PG PIETRO MOLINO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18752 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: FILOCAMO FULVIO Data Udienza: 21/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza, emessa in data 16 dicembre 2021 nel procedimento n. 98/2021 S.I.G.E., il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Rovigo, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di estinzione del reato, presentata da CH PI ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., in conferma dell'omologo provvedimento già assunto de plano dal medesimo G.I.P. Con detto provvedimento qui impugnato, il G.I.P. ha ritenuto che l'istante non potesse ottenere l'estinzione del reato oggetto di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del 1 luglio 2015, irrevocabile il 15 settembre 2015, ove la richiedente era stata condannata alla pena di anni 1 e mesi 4 ed euro 400 di multa per il delitto di ricettazione. Il G.I.P. evidenzia, nel provvedimento qui impugnato, come l'istante risulti indagata in due diversi procedimenti penali per reati (risalenti al 2017, 2019 e 2020, anche della medesima specie ovvero per ricettazione) commessi nel quinquennio dall'irrevocabilità della sentenza di patteggiamento sopra indicata. In motivazione il giudice specifica come non sia ravvisabile, da parte sua, un vulnus del principio di non colpevolezza, poiché l'effetto estintivo sarebbe solo "congelato" in attesa della definizione dei procedimenti in cui la richiedente risulta indagata e quindi ha presumibilmente commesso un nuovo reato (a cui potrebbe seguire una condanna) nel termine rilevante (cinque anni per un delitto due per una contravvenzione) ai fini della richiesta di estinzione del precedente reato. Aggiunge che, in caso di avvenuta estinzione del reato e successivo intervento di una sentenza di condanna irrevocabile per i reati commessi entro detto termine, la dichiarata estinzione non sarebbe revocabile e, in più, il richiedente - che abbia già ottenuto la dichiarazione di estinzione — potrebbe ottenere per detti .reati la concessione della sospensione condizionale della pena ovvero evitare la contestazione di una dichiarazione di recidiva. Si sostiene, ancora quale "interpretati° abrogans" dell'art. 445, comma 2 cod. proc. pen., la quasi certezza - da parte del condannato che possa usufruire della richiesta estinzione del precedente reato di cui abbia ottenuto l'applicazione della pena su richiesta delle parti - di poter tornare a delinquere nell'ultima parte del periodo temporale necessario per l'estinzione del reato con la consapevolezza che, non intervenendo una condanna irrevocabile, sarebbe così possibile ottenere comunque l'estinzione del reato precedente, senza le possibili conseguenze sopra dette (beneficio di cui all'art. 163 cod. proc. pen. ovvero contestazione della recidiva ai sensi dell'art. 99 cod. pen.). Afferma, inoltre, che la Corte costituzionale, nella pronuncia di rigetto kz). n. 107 del 1998, non erb4A-a escluso la rilevanza della notizia derivante dall'esame del certificato dei carichi pendenti o di iscrizione nel registro degli indagati, nonché 1 della sottoposizione a misure cautelari acquisita dal giudice per valutare la ridetta richiesta di estinzione del reato. Richiamato, infine il precedente di questa Corte secondo cui «la commissione di un delitto, nel termine di cinque anni dalla sentenza di applicazione della pena, ancorché non accertata con sentenza definitiva, comporta il rigetto della richiesta di estinzione del reato per il quale è intervenuta sentenza di patteggiamento, salva restando la possibilità di riproposizione dell'istanza in caso di successiva, anche oltre il quinquennio, definitiva sentenza di assoluzione dal reato "condizionante"» (Sez. 3, n. 36993 del 07/07/2011, Marilli, Rv. 251389) lo ha ritenuto maggiormente condivisibile rispetto all'opposto orientamento, insistendo sul fatto che il principio espresso dalla Corte costituzionale nella pronuncia sopra citata secondo cui "l'effetto preclusivo dell'estinzione del reato non consegue al mero fatto di avere commesso un delitto entro il termine di cinque anni, ma all'accertamento della responsabilità contenuto in una sentenza irrevocabile di condanna" non poteva trovare applicazione nel caso da lui esaminato per la diversità della fattispecie laddove, in quel caso, si trattava di negare la "probatio diabolica" rimessa a carico del richiedente l'estinzione di dare la prova negativa sull'esistenza di carichi pendenti presso tutti gli uffici giudiziari d'Italia. Il Giudice delle leggi, poi, ha fatto riferimento alla possibilità, da parte del giudice investito dalla richiesta, di acquisire "il certificato del casellario giudiziale" senza utilizzare il verbo dovere nel senso di cogenza dell'accertamento. Da queste considerazioni si è ritenuto che il giudice, invece, possa richiedere il certificato dei carichi pendenti e, in caso di esito positivo, rigettare la richiesta sino alla pronuncia definitiva sull'affermazione di colpevolezza del richiedente. 2. CH PI ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, affidandosi a un unico motivo. Con detto motivo denuncia violazione di legge ed errata applicazione dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., citando Sez. 1, n. 28616 del 27/05/2021, Di Chio, Rv. 281642, secondo cui "la commissione di un delitto nel termine di cinque anni comporta il rigetto della richiesta di estinzione del reato per il quale è intervenuta sentenza di patteggiamento solo se detta commissione sia stata accertata con decisione irrevocabile, ancorché pronunciata oltre il quinquennio". 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria redatta in forma scritta, in coerenza con la modalità di trattazione prevista dall'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 in assenza di richieste di trattazione orale, ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento. 2 2. Questo collegio ritiene di dover dare continuità all'indirizzo ermeneutico più recente rappresentato anche da Sez. 1, n. 28616 del 27/05/2021, Di Chio, Rv. 281642, correttamente citato in ricorso, secondo la quale la commissione di un delitto nel termine di cinque anni comporta il rigetto della richiesta di estinzione del reato per il quale è intervenuta sentenza di patteggiamento solo se detta commissione sia stata accertata con decisione irrevocabile, ancorché pronunciata oltre il quinquennio. Come già affermato in detta pronuncia, il testo dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. è chiaro nel disporre che, agli effetti dell'operatività della causa impeditiva dell'estinzione del reato, per il quale era stata applicata sull'accordo delle parti una pena detentiva non superiore a due anni (soli o congiunti a pena pecuniaria), è sufficiente che nel termine ivi indicato, che decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento (cinque anni se si tratta di delitto, due anni se si tratta di contravvenzione), sia stato commesso il nuovo reato che pregiudica la produzione dell'effetto estintivo, senza che nel medesimo termine debba essere anche divenuta irrevocabile la sentenza di condanna pronunciata per il reato stesso. Perché la causa ostativa possa esplicare i suoi effetti è necessario, tuttavia, che il nuovo reato - e la sua commissione del termine stabilito dalla legge - sia stato accertato con sentenza irrevocabile, non potendo bastare allo scopo la mera esistenza di una notitia criminis nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. o di un "carico pendente" (come nella presente fattispecie). Per il principio costituzionale di non colpevolezza, fino alla pronuncia di una condanna definitiva (art. 27, comma secondo, Cost.), un reato attribuito a un determinato soggetto non può ritenersi da questi "commesso" fintantoché non sia stato accertato con sentenza irrevocabile, così come statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 107 del 1998 riguardante la specifica materia in esame, e come del resto già affermato da questa Suprema Corte in caso analogo (Sez. 1, n. 43792 del 24/9/2015, Zampini, Rv. 264753) e nel caso, per certi versi assimilabile, del decreto penale di condanna (Sez. 1, n. 17411 del 28/3/2019, Caon, Rv. 275248). Con queste ultime decisioni è stato superato l'orientamento precedente (Sez. 3, n. 36993 del 7/7/2011, Marilli, Rv. 251389; Sez. 1, n. 1281 del 20/11/2008, dep. 2009, Ciraci, Rv. 242664), volto ad escludere la possibilità di estinzione in presenza di un procedimento penale pendente per altro reato successivamente commesso. Proprio in coerenza con i principi affermati dalla Corte costituzionale quanto ai presupposti per l'estinzione del reato oggetto di sentenza di patteggiamento, è stata affermata la necessità di operare la distinzione tra il fatto oggettivo in senso naturalistico del comportamento illecito, che per essere rilevante deve collocarsi nel periodo indicato dalla legge, e quello 3 dell'accertamento giudiziale della relativa responsabilità, che può anche verificarsi successivamente, ma che deve essere già intervenuto per impedire l'estinzione. Nei citati precedenti si è, inoltre, condivisibilmente argomentato nei riguardi dell'opposta soluzione, secondo la quale non potrebbe ritenersi realizzata la condizione dalla quale l'art. 445 cod. proc. pen. fa discendere l'estinzione del reato, oggetto di sentenza di applicazione della pena concordata, per l'impossibilità di una declaratoria di estinzione subordinata all'eventuale revoca conseguente all'accertamento definitivo, con sentenza passata in giudicato, della colpevolezza per il nuovo reato. E' stato, sul punto, osservato, che, seppur risponda al vero che l'ordinamento non disciplina, a differenza di quanto accade per la sospensione condizionale della pena, nessun tipo di revoca della declaratoria di estinzione del reato già accordata - che, di conseguenza, una volta riconosciuta, in nessun modo potrebbe essere posta nel nulla pur in presenza della condizione impeditiva - il difetto di una disposizione di legge che così stabilisca non può tradursi in un pregiudizio per l'imputato, che ha interesse a una rapida definizione del procedimento di esecuzione. "Congelare" o respingere l'istanza di estinzione in attesa di un evento processuale incerto quanto al risultato e ai tempi di realizzazione sarebbe irragionevole e contrario al principio di presunzione di innocenza sino all'accertamento divenuto irrevocabile. 3. Alla luce del qui nuovamente ribadito principio, poiché al momento della pronuncia dell'ordinanza impugnata non risultava che la ricorrente avesse riportato una condanna definitiva per altro delitto, commesso nei cinque anni dalla sentenza di applicazione della pena emessa in data 1 luglio 2015, irrevocabile il 15 settembre 2015, ove la richiedente era stata condannata alla pena di anni 1 e mesi 4 ed euro 400 di multa per il delitto di ricettazione, l'ordinanza qui impugnata, affetta da erronea interpretazione della legge, deve essere annullata, con rinvio al suddetto G.I.P. del Tribunale di Rovigo per nuovo esame dell'istanza della ricorrente, da condursi alla stregua dei principi sopra enunciati e nella considerazione di eventuali nuovi elementi sopravvenuti quanto ad ulteriori condanne nel frattempo passate in giudicato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al G.I.P. del Tribunale di Rovigo. Così deciso il 21/10/2022