Sentenza 10 maggio 2001
Massime • 1
Il privato destinatario di finanziamenti o sovvenzioni pubbliche vanta, nei confronti dell'autorità concedente, una posizione tanto di interesse legittimo (rispetto al potere dell'Amministrazione di annullare i provvedimenti di attribuzione dei benefici per vizi di legittimità ovvero di revocarli per contrasto originario con l'interesse pubblico), quanto di diritto soggettivo (relativa alla concreta erogazione delle somme di denaro oggetto del finanziamento o della sovvenzione ed alla conservazione degli importi a tale titolo già riscossi), con conseguente competenza del giudice ordinario a conoscere delle controversie instaurate o per ottenere gli importi dovuti (ma in concreto non erogati), ovvero per contrastare l'Amministrazione che, servendosi degli istituti della revoca, della decadenza o della risoluzione, abbia ritirato il finanziamento o la sovvenzione sulla scorta di un preteso inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi impostigli dalla legge. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha riconosciuto l'appartenenza alla giurisdizione del giudice ordinario della controversia instaurata dal privato, destinatario di contributo statale - nella specie disposto dall'art. 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, per la ricostruzione e riparazione degli stabilimenti industriali danneggiati dal sisma del novembre 1980 -, che si doleva della revoca del contributo in precedenza concesso, espressamente ricollegata dall'Amministrazione alla violazione degli obblighi incombenti sul beneficiario, e ciò costituendo la revoca un provvedimento astrattamente lesivo del diritto soggettivo già conferito al beneficiario).
Commentario • 1
- 1. Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 13/07/2006 n° 4501Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 marzo 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/05/2001, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANDREA VELA - Primo Presidente -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott .ALFIO FINOCCHIARO - Presidente di sezione -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - rel. Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
C.I.A. - COMPAGNIA INDUSTRIALE ALIMENTARE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell'avvocato CARLO D'ACUNTI, rappresentata e, difesa dall'avvocato ALBERTO AMATUCCI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro- tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la decisione n. 1736/98 del Consiglio di Stato di ROMA, depositata il 04/12/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/01 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato Alberto AMATUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'inammissibilità del primo motivo del ricorso, accoglimento del secondo, declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario.
Svolgimento del processo.
Con decreto del 30 giugno 1989 la Presidenza del Consiglio dei Ministri revocava i decreti del 14 luglio 1983 e del 9 maggio 1985 con i quali era stato concesso alla C.I.A. (Compagnia Industriale Alimentare) s.r.l. un contributo, dapprima provvisorio e poi definitivo, in applicazione dell'art.21 della legge 14 maggio 1981 n. 219 per la ricostruzione e riparazione degli stabilimenti industriali danneggiati dal sisma del novembre 1980. La revoca era disposta perché la società C.I.A., sebbene sollecitata e diffidata, non aveva provveduto a consegnare la richiesta documentazione ed in particolare la prescritta garanzia fideiussoria, così violando gli oneri procedimentali imposti ai beneficiari delle provvidenze. Unitamente alla revoca era disposto il recupero della somma di L. 661.813.500 a suo tempo accreditata alla società C.I.A.. Con ricorso notificato il 14 dicembre 1989 la detta società impugnava il decreto di revoca del contributo davanti al T.A.R. per la Campania, che, con decisione depositata il 7 febbraio 1994, rigettava il ricorso, ritenendo infondati i quattro motivi di censura dedotti. Proposto appello dalla C.I.A., che riproponeva le censure già formulate, il Consiglio di Stato, con la decisione depositata il 4 dicembre 1998, confermava la decisione di primo grado, ritenendo che l'amministrazione "bene ha fatto a recuperare quanto concretamente corrisposto a titolo di acconto, in mancanza di una pronta esecuzione dei lavori finanziati, ed escludere del tutto la C.I.A., per il futuro, dal beneficio del contributo a suo tempo concesso".
Avverso la decisione del Consiglio di Stato la società C.I.A ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi, a cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha resistito con controricorso. Motivi della decisione.
1. - Con il primo motivo la società ricorrente deduce "errore sul fatto, per avere il Consiglio di Stato ritenuto non verificatisi fatti invece documentalmente provati in atti come accaduti". Al riguardo la ricorrente osserva che: a) l'affermazione della decisione impugnata per la quale la decadenza dal contributo era derivata dal mancato invio della documentazione richiesta e quindi dal suo inadempimento, si fonda su presupposti erronei, in quanto con due raccomandate del 7 agosto 1985 essa aveva inviato gli atti necessari, ma reputati insufficienti dalla Presidenza del Consiglio, ed in quanto l'Amministrazione omise di trasmettere alla commissione di collaudo tutta la documentazione ricevuta, così precludendo la verifica disposta per il 10 novembre 1988; b) erroneamente il Consiglio di Stato non ha distinto tra due procedimenti separati, benché correlati, l'uno, del 1983, che terminò con l'erogazione del contributo provvisorio e l'altro, del 1985, con l'ammissione a contributo definitivo. Che si tratti di procedimenti distinti si desume dal fatto che essi si sono svolti a notevole distanza di tempo e che sono regolati da diversa normativa, anche con riferimento alle garanzie imposte al beneficiario, non previste per l'attribuzione in via provvisoria del contributo e quindi prive di rilievo al fini della decadenza da esso.
Il motivo di ricorso è inammissibile.
Secondo il disposto dell'art. 111, ultimo comma, della Costituzione e dell'art. 362 c.p.c., il ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione. Quindi, le censure consentite concernono l'individuazione del giudice munito del potere di decidere la controversia ovvero la verifica dell'osservanza dei limiti esterni delle attribuzioni di detto giudice, con esclusione di ogni sindacato sul modo di esercizio della funzione giurisdizionale. Il motivo di ricorso sopra riassunto non pone in alcun modo in contestazione la giurisdizione del Consiglio di Stato, ma censura il contenuto di merito della decisione impugnata. Esso, pertanto, non attiene alla giurisdizione di detto giudice.
2. - Con il secondo motivo del ricorso si deduce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La società ricorrente osserva che, essendo stato il provvedimento di revoca del contributo emesso nella fase successiva alla attribuzione del beneficio ed in ragione del suo inadempimento, la controversia attiene a diritti soggettivi e pertanto è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il motivo di ricorso è fondato.
Queste Sezioni unite (v., di recente, le sentenze 25 maggio 1999 n. 288 e 12 novembre 1999 n. 758) hanno già affermato che il privato destinatario di finanziamenti o sovvenzioni pubbliche vanta, nei confronti dell'autorità concedente una posizione tanto di interesse legittimo (rispetto al potere dell'Amministrazione di annullare i provvedimenti di attribuzione dei benefici per vizi di legittimità ovvero di revocarli per contrasto originano con l'interesse pubblico), quanto di diritto soggettivo (relativa alla concreta erogazione delle somme di denaro oggetto del finanziamento o della sovvenzione ed alla conservazione degli importi a tale titolo già riscossi), con conseguente competenza del giudice ordinario a conoscere delle controversie instaurate o per ottenere gli importi dovuti (ma in concreto non erogati), ovvero per contrastare l'Amministrazione che, servendosi degli istituti della revoca, della decadenza o della risoluzione, abbia ritirato il finanziamento o la sovvenzione sulla scorta di un preteso inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi impostigli dalla legge. In applicazione del richiamato orientamento giurisprudenziale, condiviso da questo Collegio, la controversia instaurata dalla società ricorrente appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
Come si è riferito in narrativa, detta società ha ricevuto un contributo statale (disposto ai sensi dell'art. 21 della legge 14 maggio 1981 n. 219, per la ricostruzione e riparazione degli stabilimenti industriali danneggiati dal sisma del novembre 1980) che l'Amministrazione ha poi revocato per inadempimento degli oneri procedimentali imposti alla società beneficiaria. Per effetto della concessione del contributo la società ricorrente ha acquisito, come si è detto, una posizione di diritto soggettivo, che si assume lesa per effetto del provvedimento di revoca disposta sulla base dell'asserito inadempimento di essa beneficiaria. Nel controricorso la Presidenza del Consiglio sostiene che, non essendo stato il contributo ancora erogato e percetto, il rapporto "contrattuale", in assenza della datio del denaro, non si era ancora perfezionato, onde la revoca costituisce un provvedimento di autotutela amministrativa (e non di risoluzione per inadempimento), rispetto al quale la posizione soggettiva del privato è di interesse legittimo.
La tesi del controricorrente non può essere seguita. A prescindere dalla considerazione di fatto che, secondo quanto risulta dalla decisione impugnata (pag. 4/5), parte del contributo era stato già erogato alla società C.I.A. prima del provvedimento di revoca, va osservato, in diritto, che la posizione di diritto soggettivo insorge per effetto del provvedimento di concessione del contributo previsto dal citato art. 21, ed ha come contenuto proprio la pretesa alla concreta erogazione ed alla conservazione dello stesso. Il diritto soggettivo, cioè, trova la propria fonte nel provvedimento unilaterale dell'Amministrazione, che non può essere confuso con un contratto di mutuo, il quale si perfeziona soltanto con la datio della somma di denaro promessa. Consegue che la revoca del contributo in precedenza concesso, espressamente ricollegata dall'Amministrazione alla violazione degli obblighi incombenti sul beneficiario, costituisce un provvedimento astrattamente lesivo del diritto soggettivo già conferito al beneficiario.
3. - In conclusione, in accoglimento del secondo motivo del ricorso, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, con la conseguente cassazione senza rinvio della decisione del Consiglio di Stato qui impugnata.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio, in considerazione del fatto che il giudice amministrativo è stato adito dalla società ricorrente, la quale ha impugnato il provvedimento di revoca davanti al T.A.R. per la Campania e poi ha proposto appello davanti al Consiglio di Stato, senza che sia stata mai sollevata la questione di giurisdizione prospettata per la prima volta con il presente ricorso per cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso, ne accoglie il secondo motivo, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa senza rinvio la decisione impugnata, compensa tra le parti e spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2001