Sentenza 24 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/04/2001, n. 6030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6030 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO6030/01 REPUBBLICA ITAL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Locarne. SEZIONE TERZA CIVILE Comchelem штаринни Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 16944/98 Presidente Dott. Angelo GIULIANO Dott. Ugo FAVARA Consigliere Cron.43034 Dott. Roberto PREDEN Consigliere Rep. 2193 Dott. Italo PURCARO Consigliere Ud. 30/11/00 Dott. Giovanni Battista PETTI Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE S E N TENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L..3000 AR EP FERDINANDO, elettivamente domiciliato -# 24 APR 2001 IL CANCELLIERE in ROMA VIA ARCHIMEDE 44, presso lo studio dell'avvocato COEN STEFANO, che lo difende unitamente LIRE 1500 - CANCELLER all'avvocato DE ANGELIS GIACOMO HENRICI, giusta delega in atti;
ricorrente 0873009
contro
NI ALVISE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 0879010 POLIBIO 15, presso lo studio dell'avvocato ST LEPORE MARIO, difeso dall'avvocato BERGODI GINETTA, giusta 2000 delega in atti;
1940 - controricorrente л avverso la sentenza n. 293/98 del Tribunale di VITERBO, CONIC SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Sez.SECONDA emessa il 23/4/98, il depositata il Richiesta Copia studio a@opia lock 16/05/98; RG.1249/1997, dal Sig. per dirilti 2000 186 7661 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 11 IL CANCELLIERE Consigliere Dott. Giovanni udienza del 30/11/00 dal Battista PETTI;
udito l'Avvocato GIACOMO HENRICO DE ANGELIS;
udito l'Avvocato GINETTA BERGODI;
CANCELLERIA udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO UFFICIO COPIE I Per la migliore comprensione delle vicende proces- Richiesta copia esecutiva dal Sig BERGO suali occorre premettere l'antefatto (il quale peraltro per diritti 12,000+2 9 OTT. 2001 non sembra pacifico tra le parti in lite): nel 1985, in IL CANCELLIERE seguito ad un accordo (che l'attuale ricorrente ZI riconduce ad una conciliazione dinanzi al giudice con- ciliatore in via non contenziosa, e la controparte ed il giudice di merito riconduce invece ad una concilia- CANCELLERIA S zione dinanzi al pretore, in sede contenziosa, tra il defunto IN CI, locatore originario e ZI IS) il conduttore ZI ebbe a rilasciare i locali dell'immobile sito in TE, via della Sapienza n. 9, con destinazione a scuola privata, per recupero di anni scolastici e rilascio di diplomi di scuola media supe- 2 riore. Successivamente, con ricorso del 1 luglio 1997, lo ZI convenne dinanzi al ET di TE i locatori (IN CI e la moglie RL IA EL) chiedendone la condanna al pagamento della indennità di avviamento. Tale giudizio si concludeva con una sentenza non definitiva del ET di TE (del 22 dicembre 1997) emessa nei confronti del solo IN, condanna- to al pagamento dell'indennità di avviamento;
la lite proseguiva per la determinazione del quantum. In detta prima sentenza il ET dichiarava la nullità della citazione nei confronti della moglie del IN, ma non ne ordinava la rinnovazione, non rite- nendo che la stessa fosse litisconsorte. Nel prosieguo del giudizio sul quantum il ET disponeva la sospensione della lite in attesa della de- finizione di altra lite ritenuta pregiudiziale;
rias- sunto nuovamente il giudizio il ET aveva, su ecce- zione di parte, ritenuto la tardività della riassunzio- ne e dichiarato estinto il giudizio. La sentenza NON definitiva era appellata dal loca- tore, che ne chiedeva la riforma, assumendo l'inesistenza del diritto del conduttore a percepire l'indennità di avviamento e la non applicabilità della 3 M disciplina di avviamento agli istituti privati di istruzione;
in via subordinata chiedeva di essere con- dannato pro quota, quale erede di RL IA Ange- la. Con sentenza pubblicata il 16 maggio 1998, il Tri- bunale di TE, in sede di appello, rigettava l'appello e confermava la sentenza del pretore, condan- nando il IN al pagamento delle spese dei due gra- di del giudizio. Per quanto qui ancora interessa il Tribunale: a. in punto di fatto storico accertava che tra le parti, in data 4 marzo 1985 era intervenuta "conciliazione” dinanzi al ET (fatto ora contesta- to dal ricorrente, che invece deduce che il giudice era il conciliatore); b. che comunque il ET aveva fondato il ricono- scimento del diritto alla indennità nel fatto del rila- scio senza che ricorressero i fatti impeditivi di cui all'art. 34 della legge 1978 n. 392; C. che l'indennità di avviamento era dovuta in re- lazione ad attività scolastica per fini di lucro e con struttura imprenditoriale;
d. che il IN, erede universale dei genitori defunti, era tenuto al pagamento dell'indennità. con unico Contro la decisione ricorre il IN M 4 articolato motivo;
resiste la controparte con controri- corso. Le parti hanno prodotto memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non merita accoglimento per le seguenti considerazioni, nell'unico articolato motivo si deduce: a. l'error iuris per la violazione e falsa applica- zione dell'art. 34 della legge di equo canone (sulla disciplina della indennità per lo avviamento), nonché degli articoli 1362, 1366 c.c. e 2697 c.c. in relazione alla valutazione della "conciliazione" intervenuta tra le parti il 4 marzo 1985; b. l'insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia. Preliminarmente si Osserva che se il fatto storico descritto in sentenza (v. ff. 3 motivaz.) è indicato nel tentativo di conciliazione dinanzi al ET, come risulta dal verbale di conciliazione (in atti, V. fa- scicolo di parte del IN dinanzi al ET di Vi- terbo) evidentemente i giudici del merito sono incorsi in un "lapsus calami” nella scrittura della decisione, intendendo riferirsi alla conciliazione svoltasi dinan- zi al conciliatore e conclusasi con un accordo che in- vestiva due punti: la durata del rapporto con relativo impegno al rilascio ed una maggiorazione del canone da 5 M corrispondere sino al dì del rilascio. Deve pertanto escludersi che vi sia stato un travi- samento del fatto, che renderebbe per tale prospetta- zione inammissibile il ricorso, in quanto diverso è il rimedio esperibile sul punto. I l motivo è infatti incentrato sulla valutazione della "natura" dell'accordo, e poiché trattasi di un accordo negoziale, sia pure dinanzi ad un conciliatore, il giudice del riesame ha esaminato il documento pro- dotto ed ha ritenuto l'inesistenza di un recesso spon- taneo dal contratto di locazione, ed invece l'esistenza di un comune accordo sul punto. Tale valutazione attie- ne ad una quaestio voluntatis, ed è insindacabile in questa sede in quanto congruamente motivata. L'accordo pertanto non implica rinuncia all'indennità di avvia- mento. Non sussiste dunque alcuna violazione delle norme sostanziali richiamate e nessun vizio della motivazio- ne, analitica ed adeguata ed esente da vizi logici e giuridici. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricor- rente alla rifusione delle spese ed onorari di questo giudizio di cassazione, liquidati come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle 6 M spese del giudizio di cassazione che liquida in lire 226.000 per spese ed in lire tremilioni per onorari. Roma, 30 novembre 2000. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Bettch beh A Приват IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria Oggi, li 2.4 APR. 2001 IL CANCELLIERE Giovanni Giambattista E T O I N A Z R O C * hooos 290000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 200 LUG. Serie 4 13 in 31596 290.000 versate S. 1 DUECENTONOVANTAMILA 2 cl n.. p. Il Dirigente Area Servizi Ossa IA Grazia DI FILIPPO) d Responsabile Servicio Atti Giudiziari (Dr. M. RATCCHINI)