Sentenza 24 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/07/2001, n. 10066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10066 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2001 |
Testo completo
1 006 6 NA 0 1 REPU BLICA ITAL NO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarcimento SEZIONE TERZA CIVILE danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 8608/98 NICASTRO Dott. Gaetano Dott. Ugo Consigliere FAVARA Consigliere - Cron. 22640 Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Rep. 3359 Dott. Francesco SABATINI Ud. 27/02/01 Rel. Consigliere Dott. Bruno DURANTE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IL-SOLE 24 ORE GAZZOLDI BATTISTA, REGOSA SCOLASTICA, GAZZOLDI MARIA 3000 24 LUG. 2301 GRAZIA, GAZZOLDI GIULIANO, elettivamente domiciliati in Roma presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE difesi dall'avvocato PEDRIONI FRANCESCO, con studio in 25100 CANCELLERIA BRESCIA VIA VITT. EMANUELE II, 31, giusta delega in atti;
ricorrenti -
contro
CASSA GENERALE ASSICURAZIONI SPA (ora IL DUOMO ASSICURAZIONI SPA), corrente in Milano in persona del 2001 legale rappresentante pro tempore, nonché NZ 03 OR elettivamente domiciliati in ROMA VIA LUDOVISI 1 35, presso lo studio dell'avvocato VENETO ARMANDO, che all'avvocato BRAGA MASSIMO,li difende unitamente giusta delega in atti;
- controricorrenti avversO la sentenza n. 94/97 della Corte d'Appello di BRESCIA, SECONDA SEZIONE CIVILE, emessa 20/11/96, depositata il 14/03/97; RG.466/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/01 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il 23.9.1986 AN TE alla guida della pro- Bonnard pria autovettura assicurata con la Cassa generale di assicurazioni spa investì il ciclista OL France- SCO causandogli lesioni talmente gravi che il giorno appresso decedette. Nei confronti dell'investitore si instaurò procedi- mento penale, nel quale si costituì parte civile GA ZO TA, padre della vittima;
il procedimento si concluse in istruttoria con il proscioglimento dell'imputato con la formula che il fatto non costitui- sce reato. 2 Chiusosi il procedimento penale, i genitori del de- funto, OL TA e OS ST, ed i fra- telli dello stesso, OL RI GR e UL, quest'ultimo con la rappresentanza dei genitori, con- vennero innanzi al tribunale di Brescia il AN e 1'istituto assicuratore per ottenere il risarcimento dei danni. J convenuti si costituirono in giudizio e -tra l'altro eccepirono la prescrizione del diritto risar- citorio, sostenendo che la domanda era stata proposta ben oltre il biennio dalla sentenza di proscioglimento. Il tribunale disattese l'eccezione, ma rigettò egualmente la domanda. Su gravame dei OL e della OS la corte di appello di Brescia accolse l'eccezione. Вягичий Secondo la corte, ove, come nella specie, il proce- dimento penale si chiuda con sentenza, torna ad essere applicabile il termine prescrizionale previsto dall'art. 2947 c.c. (due anni) che decorre dalla data in cui la sentenza diventa irrevocabile;
a nulla rileva se la sentenza sia istruttoria о dibattimentale, in quanto pure la sentenza istruttoria è caratterizzata da stabilità che può venire meno solo in caso di riapertu- ra dell'istruzione. I OL e la OS hanno proposto ricorso per 3 cassazione, deducendo tre motivi illustrati con memo- ria;
hanno resistito con controricorso la spa Duomo as- sicurazioni, cui è stato trasferito il portafoglio del- la cassa generale assicurazioni con provvedimento dell'istituto di vigilanza sulle assicurazioni e il AN. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo i ricorrenti addebitano alla Corte di merito di avere omesso ogni valutazione circa gli effetti della costituzione di parte civile nel pro- cedimento penale;
sostengono che, alla stregua di Cass.
1.2.1997 n. 1479, il termine prescrizionale, entro il quale la parte lesa avrebbe potuto e dovuto effettuare la costituzione di parte civile ai fini interruttivi ex art. 2945 C.C., doveva ritenersi quello decennale" e Вашим sarebbe venuto a "scadere il 10.12.1996", sicché la corte predetta non avrebbe potuto dichiarare prescritto il diritto al risarcimento;
avendolo dichiarato pre- scritto, ha reso improduttiva di effetti la costituzio- ne di parte civile e parificato la situazione in cui vi è costituzione a quella in cui manca. Il motivo in sostanza pone la questione degli ef- fetti della costituzione di parte civile sulla prescri- zione. La questione è già stata esaminata da questa Corte, 4 la quale ha affermato che la costituzione di parte ci- vile nel processo penale ha un effetto interruttivo della prescrizione che si protrae per tutta la durata del processo (Cass.
8.10.1998 n. 9942; Cass. 17.6.1998 n. 6049; Cass. 15.11.1995 n. 11835); la detta costitu- zione non comporta, invece, variazione del termine. Pertanto, se vi è costituzione di parte civile il termine rimane quello previsto dal regime derogatorio di cui alla seconda parte del comma 3 dell'art. 2947 C.C. e varia soltanto la data di decorrenza. La sentenza di questa Corte richiamata dai ricor- (18.2.1997 n. 1479) riguarda altra questione e renti non rileva. In conclusione il motivo non può essere accolto. Con il secondo motivo i ricorrenti, denunciando Вягалі violazione dell'art. 2947 c.c. ed insufficiente motiva- zione, sostengono che, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte di merito, qualora, come nella specie, la sentenza di proscioglimento sia emessa a conclusione dell'istruzione del procedimento penale, atteso che l'istruzione può essere riaperta fino a quando non in- terviene l'estinzione del reato per prescrizione o am- nistia, il termine prescrizionale non decorre dalla da- ta, nella quale la sentenza è comunicata al procuratore della Repubblica ○ al procuratore generale ai fini 5 dell'impugnazione e, comunque, dalla scadenza del ter- mine per impugnare, bensì dalla data di estinzione del reato. Il motivo è privo di fondamento. Secondo il principio, costantemente affermato da questa Corte ed esattamente applicato dalla corte di merito, per sentenza irrevocabile ai fini previsti dall'art. 2947 c.c. si deve intendere non solo la sen- tenza di proscioglimento pronunciata all'esito del di- battimento (e capace di passare in giudicato), ma an- che la sentenza di proscioglimento pronunciata in istruttoria nei confronti di imputato noto che, seppure inidonea ad acquistare autorità di giudicato, è suscet- tibile di divenire irrevocabile perché sottratta ai mezzi di impugnazione ordinari (Cass.
1.12.1998 n. оздини 12186; Cass. 11.2.1988 n. 1478; Cass. 16.6.1987 n. 5286). Con il terzo ed ultimo motivo i ricorrenti in so- stanza lamentano che la corte di merito abbia negato immotivatamente ingresso alla c.t.u., mezzo istruttorio più che opportuno nel presente caso. Il motivo non può trovare accoglimento in quanto la mancata ammissione della consulenza tecnica sollecitata dalla pare è censurabile in cassazione per vizio di mo- tivazione nella sola ipotesi -qui non prospettata- che 6 la consulenza costituisca l'unico mezzo di accertamento di fatti determinanti per la decisione (Cass.
9.12.1996 n. 1C938). E, pertanto, il ricorso va rigettato con condanna dei ricorrenti alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione in favore delle parti
contro
- ricorrenti delle spesein₤ 97.000%. oltre onorari liquidati in lire 3.000.000. Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della h9000 Terza sezione civile della Corte di Cassazione il 290.000 27.2.2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE from blandвиба Вино дишамыJuvank L LICHE C1 Giovanni G a Glambattis Depositata in Cancelleria eggi, lì 24106. 2001 DOMA 2 A IL CANCELLIERE C1 FER 2002 Giovanni Giambattista AGENTIA - T R Rec 5316 O C D al n. (euro (PO) .. IL CANCELLIERE C1 p. ZL (Botto (On M. MACHICHINI) Giovanni Giambattista 1 Respons 7