Sentenza 13 giugno 2000
Massime • 1
È configurabile il concorso materiale fra i reati di truffa e falsificazione di carta di credito in quanto, mentre non ogni inganno presuppone il falso (sicché non è indispensabile una condotta di falso nei reati di frode), il falso di cui all'art 12 del decreto legge 5 luglio 1991 n. 142 non richiede ne' la effettiva realizzazione dell'inganno, ne' il concreto perseguimento del profitto, ne', infine, la verificazione di un danno patrimoniale, atteso che il fine di profitto, se vale a caratterizzare come specifico il dolo dell'agente, rimane tuttavia estraneo alla condotta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/06/2000, n. 8995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8995 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO FOSCARINI Presidente del 13/06/2000
Dott. CARLO CASINI Consigliere SENTENZA
Dott. CARLO COGNETTI Consigliere N. 1035
Dott. ANGELO DI POPOLO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ANIELLO NAPPI Consigliere N. 47308/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA NN, n. a Tunisi l'11 settembre 1939
GA SA, n. a Tunisi il 15 aprile 1957
NT RI, n. a Roma l'11 gennaio 1962
CA LD, n. a Filacciano il 23 febbraio 1948 LA OM, n. a Montreal il 7 giugno 1966
AN TO, n. a Roma il 14 ottobre 1963
IS DA, n. a Roma il 30 settembre 1965
LA ET, n. a Roma il 29 giugno 1939
TR LU, n. a Pizzoni l'8 luglio 1945
AM CE, n. a Roma il 21 marzo 1960
AT NO AN, n a Dogliola il 13 settembre 1941 AT GI, n. a Roma il 26 aprile 1966
ER IO, n. a Roma il 16 luglio 1947
AD NN MA, n. a Roma il 25 febbraio 1961
GI AR, n. a Roma il 27 ottobre 1965
OS IO, n. a Loano il 12 agosto 1971
IS RO, n. a Roma il 6 luglio 1940
LA BE, n. a Roma l'11 luglio 1942
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma depositata il 16 marzo 1999 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aniello NAPPI Udite le conclusioni del P.M. dr. G. Veneziano che ha chiesto il rigetto per GA SA e LA BE, l'inammissibilità per i restanti ricorsi
Uditi i difensori avv.ti E. Nan, M. Buratti, M. Pisani Motivi della decisione
1. I ricorrenti impugnano per cassazione la sentenza che ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di tutti in ordine al delitto di falso in carte di credito (art. 12 d.l. n. 143 del 1991), utilizzate per la formazione di falsi voucher da incassare in banca, di NO AN AT di GI AT e di DA IS anche in ordine al delitto di costituzione di associazione per delinquere, di RO IS anche in ordine al delitto di partecipazione alla suddetta associazione.
2. NN CA, titolare di un negozio presso il quale risultavano utilizzate false carte di credito, deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che i giudici del merito non abbiano fornito alcuna prova ne' della sua consapevolezza della falsità ne' del fatto che in cambio dei falsi voucher non avesse fornito merci. Occorre premettere che, secondo l'accusa, la ricorrente e gli altri titolari di esercizi commerciali coinvolti nell'illecito traffico, organizzato dai IS e dai AT, versavano in banca i falsi voucher, realizzati mediante l'uso di carte di credito contraffatte, dopo averli acquistati pagando un prezzo determinato in percentuale dell'importo di ciascuno dei voucher, la cui emissione non corrispondeva evidentemente ad alcuna reale operazione commerciale. I giudici del merito hanno congruamente argomentato circa la responsabilità dei commercianti, rilevando come l'importo dei falsi voucher venisse versato sui loro conti correnti, sicché nessun altro poteva avere interesse alla consumazione dei delitti, anche perché l'importo degli incassi, talora di alcune centinaia di milioni, non poteva non denunciare la mancanza di un corrispondente movimento delle merci.
A fronte di questi argomenti, opinabili ma certamente non implausibili, la ricorrente oppone censure attinenti al merito della decisione impugnata e quindi inammissibili nel giudizio di legittimità. Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass., sez. II, 21 dicembre 1993, Modesto, m. 196955). Il ricorso di NN CA va pertanto dichiarato inammissibile.
3. SA GA deduce violazione dell'art. 61 n. 2 c.p., rilevando che la corte d'appello, pur dichiarando improcedibile per difetto di querela il delitto di truffa originariamente contestatogli, ne ha erroneamente ribadito il concorso con il delitto di falso di cui all'art. 12 d.l. n. 143 del 1991, computando cosi a suo carico la contestata circostanza aggravante del nesso teleologico tra i due reati.
Il ricorso è infondato, perché, conformemente alla prevalente giurisprudenza di questa Corte, deve ritenersi che concorrano i delitti di truffa e di falsificazione di carte di credito (Cass., sez. V, 28 febbraio 1995, Borelli, m. 201058, Cass., sez. V, 5 maggio 1995, Lazzaro, m. 202243, Cass., sez. V, 9 aprile 1999, Pg in proc. Sorgente, m. 213695).
Non è condivisibile invero la contraria opinione espressa da un'isolata pronuncia di questa Corte (Cass., sez. V, 1 ottobre 1999, Melluccio, m. 214712), che non considera adeguatamente il rapporto tra il falso, necessario a integrare il delitto previsto dall'art. 12 d.l. n. 143 del 1991, e l'inganno, necessario per la realizzazione del delitto di truffa.
In realtà, pur essendo insita nel falso un'idoneità all'inganno, non ogni inganno presuppone un falso. Sicché non è necessaria una condotta di falso nei reati di frode, in quei reati, cioè, che, come la truffa, richiedono la realizzazione di un danno considerato ingiusto di per sè, quali che siano i mezzi impiegati per produrlo. In questi reati, infatti, il necessario inganno può essere realizzato anche mediante una condotta che, sebbene determini nel deceptus un'erronea rappresentazione della realtà, non integra un falso, in quanto non si manifesta in un enunciato descrittivo o constatativo, comunque necessario perché possa parlarsi di falsità. In queste fattispecie, quindi, la realizzazione dell'inganno mediante un falso è una mera eventualità; e perciò si ammette in genere il concorso dei reati di frode con i reati di falso, a meno che la falsità non sia elemento necessario della fattispecie. D'altro canto sembra ragionevole escludere che il reato di falso previsto dall'art. 12 del d.l. n. 142 del 1991 richieda l'effettiva realizzazione dell'inganno o il conseguimento di un profitto o la verificazione di un danno patrimoniale, che parte della dottrina ritiene invece impliciti nella condotta di falsificazione o di utilizzazione indebita. La norma punisce infatti "chi, al fine di trarne profitto per sè, o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché, ordini di pagamento prodotti con essi". Ed è evidente che il fine di profitto è considerato estraneo alla condotta, valendo solo a caratterizzare come specifico il dolo dell'agente.
Sicché non si versa neppure in quelle ipotesi in cui la realizzazione dell'inganno è considerata dal legislatore come elemento costitutivo della fattispecie di falso. E deve perciò concludersi che tra la truffa e il reato di falso in esame sia configurabile il concorso.
Il ricorso di SA GA deve essere pertanto rigettato.
4. RI NT, titolare di un negozio presso il quale risultavano utilizzate false carte di credito, propone tre motivi d'impugnazione. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 12 d.l. n. 143 del 1991 e vizio di motivazione della sentenza impugnata,
lamentando che i giudici del merito non abbiano fornito prove della sua consapevolezza della falsità. Con il secondo motivo lamenta l'ingiustificato rigetto delle sue richieste istruttorie da parte dei giudici d'appello. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, giustificato con argomenti che contraddicono quelli esibiti per giustificare il riconoscimento della sospensione condizionale della pena.
Il primo motivo del ricorso è inammissibile per le ragioni già esposte con riferimento alla posizione della ricorrente CA;
deve solo aggiungersi che ben diversa era la posizione della coimputata SS, richiamata dal ricorrente, perché i giudici del merito rilevarono come fu ella stessa a denunciare un indebito accreditamento sul suo conto e per questa ragione la assolsero. Manifestamente infondato è il secondo motivo, perché i giudici d'appello hanno congruamente argomentato con la sufficienza delle prove raccolte il diniego di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, aggiungendo per il teste AR, indicato dal ricorrente, che, non avendo egli assunto neppure la veste di coimputato in procedimento connesso, non sarebbe stato possibile rivolgergli le domande proposte, in quanto intese a ottenerne un'autoincriminazione. E manifestamente infondato è anche il terzo motivo, perché la rilevata mancanza di precedenti e di circostanze ostative a una prognosi di astensione dal delinquere, posta a fondamento del riconoscimento della sospensione condizionale della pena, non contraddice la valutazione di gravità e vastità delle condotte criminose, che insieme al negativo comportamento processuale giustificarono il diniego delle circostanza attenuanti generiche al ricorrente come ad altri coimputati.
Il ricorso di NT va pertanto dichiarato inammissibile.
5. LD CA, titolare di un negozio presso il quale risultavano utilizzate false carte di credito, propone due motivi d'impugnazione. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che i giudici del merito non abbiano offerto prova alcuna della sua consapevolezza della falsità. Con il secondo motivo lamenta l'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile: per le ragioni già esposte con riferimento a CA, quanto al primo motivo;
per le ragioni già esposte per NT, integrate dal riferimento a un precedente penale, quanto al secondo motivo.
6. OM LA propone tre motivi d'impugnazione. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione, lamentando che le dichiarazioni della coimputata AD, dalla quale è stato chiamato in correità, siano state ingiustificatamente ritenute attendibili, benché prive di riscontri individualizzanti nei suoi confronti, tali non potendo essere considerati gli esiti di una perquisizione eseguita con riferimento a un diverso fatto dal quale egli era stato prosciolto in altro procedimento. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 61 n. 2 c.p. e vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che gli sia stato fatto carico dell'aggravante del nesso teleologico in ragione della contestazione di un concorso nel reato di truffa addebitato ai negozianti, mentre in realtà egli era accusato solo di vendere carte di credito falsificate e quindi non era ipotizzabile un tale concorso. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche in ragione di un unico precedente in materia di stupefacenti.
Il primo motivo del ricorso propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, che spiega ragionevolmente perché le dichiarazioni accusatorie della coimputata AD trovino riscontro negli esiti della perquisizione eseguita nel negozio del ricorrente, ove furono rinvenuti ritagli di una sua carta di credito, ritenuti inequivocabilmente destinati alla contraffazione in quanto relativi alla lettera "V" non riproducibile altrimenti, e un elenco di dieci carte di credito estere, complete di dati identificativi, sistemati in una particolare posizione corrispondente a quella poi punzonata su schede di plastica bianche.
Il secondo motivo è manifestamente infondato, perché, secondo l'accusa incensurabilmente ritenuta fondata dai giudici del merito, il ricorrente era partecipe delle truffe consumate utilizzando le carte di credito contraffatte con il suo contributo. E manifestamente infondato è anche il terzo motivo, essendo plausibile la valutazione di gravità e vastità delle condotte criminose, che insieme al negativo comportamento processuale giustificarono il diniego delle circostanza attenuanti generiche al ricorrente, peraltro non incensurato, come ad altri coimputati.
Il ricorso di OM LA va pertanto dichiarato inammissibile.
7. TO AN lamenta che i giudici del merito ne abbiano ingiustificatamente affermato la responsabilità, senza tener conto dell'inattendibilità del teste d'accusa UC TT, che peraltro neppure lo riconobbe in sede di confronto, dell'esito negativo delle perquisizioni eseguite presso il suo domicilio, dell'assenza di ogni legame con gli altri imputati.
Il ricorso è inammissibile, perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento alla deposizione del teste d'accusa TT, ragionevolmente valutata come attendibile sulla base di riscontri oggettivi e di una plausibile ricostruzione dei fatti.
8. DA IS propone due motivi d'impugnazione. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 416 c.p. e lamenta che i giudici del merito abbiano desunto dalla complessità dei programmati delitti di truffa la prova dell'associazione per delinquere, senza considerare ne' l'autonomia di questo delitto rispetto ai reati scopo ne' la necessità che esso richiede la programmazione di una serie indeterminata di delitti, essendo insufficiente l'unicità del disegno criminoso relativo a fatti determinati. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, negategli con argomenti del tutto generici.
Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato, perché ragionevolmente i giudici del merito hanno ritenuto che l'indeterminatezza del numero dei reati scopo fosse resa palese dalla stessa stabilità dell'organizzazione e ripetitività delle condotte. E manifestamente infondato è anche il secondo motivo, essendo plausibile la valutazione di gravità e vastità delle condotte criminose, che insieme al negativo comportamento processuale giustificarono il diniego delle circostanza attenuanti generiche al ricorrente come ad altri coimputati.
Il ricorso di DA IS va pertanto dichiarato inammissibile.
9. ET LA deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che i giudici d'appello abbiano omesso di giustificare il rigetto dei suoi specifici motivi d'impugnazione. Il ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 581 lettera c) c.p.p., non avendo la ricorrente indicato specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la sua richiesta di annullamento della sentenza impugnata.
10. LU TR deduce innanzitutto vizio di motivazione della sentenza impugnata: sia in ordine all'affermazione della sua responsabilità, priva di adeguato sostegno probatorio, sia in ordine alla determinazione della pena base, fissata senza alcuna giustificazione in un anno e sei mesi rispetto al minimo di un anno di reclusione previsto dall'art. 12 del d.l. n. 143 del 1991, sia in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, del tutto privo di qualsiasi argomentazione giustificativa, sia in ordine alla sospensione condizionale della pena, riconosciutale in primo grado e ignorata dai giudici d'appello.
Deduce poi violazione dell'art. 61 n. 2 c.p., lamentando che la circostanza aggravante del nesso teleologico sia stata considerata sussistente nonostante l'assoluzione di tutti gli imputati dal delitto di truffa originariamente loro contestato. Va rilevato innanzitutto che con il dedotto vizio di motivazione il ricorso propone in realtà censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento a una plausibile valutazione delle dichiarazioni accusatorie della coimputata AD, ritenute attendibili perché confortate di riscontri oggettivi desumibili anche da documenti sequestrati presso l'abitazione della ricorrente, e ai precedenti dell'imputata, oltre che alla gravità del fatto, per le determinazioni concernenti l'entità della pena e il diniego delle attenuanti generiche. Manifestamente infondata è poi la censura relativa alla sospensione condizionale della pena, perché la pronuncia di conferma della sentenza di primo grado contenuta nel punto sette del dispositivo d'appello è riferibile anche alla già riconosciuta sospensione appunto. E manifestamente infondata è anche la deduzione relativa all'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p., che, come già chiarito dai giudici d'appello, è configurabile pur quando il reato scopo risulti improcedibile per mancanza di querela.
Il ricorso di LU TR va pertanto dichiarato inammissibile. 11. CE AM deduce violazione dell'art. 192 c.p.p. e lamenta che i giudici d'appello ne abbiano affermato la responsabilità per il solo fatto di essere coniuge di RN OC, titolare di un negozio nel quale risultavano utilizzate carte di credito false, senza giustificare in alcun modo il rigetto dei suoi specifici motivi d'impugnazione.
Il ricorso è inammissibile perché propone censure attinenti alla ricostruzione del fatto, avendo i giudici del merito incensurabilmente ritenuto che egli gestisse insieme alla moglie il negozio intestato a costei.
12. NO AN AT e GI AT propongono due motivi d'impugnazione. Con il primo deducono violazione di legge e lamentano che sia stato erroneamente ritenuto configurabile il delitto associativo in un caso di concorso di persone in un complesso reato continuato di truffa.
Con il secondo motivo deducono vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, giustificato con argomentazioni contraddittorie sulle condizioni economiche della persona offesa (Banca nazionale del lavoro).
Il primo motivo è manifestamente infondato, perché ragionevolmente i giudici del merito hanno ritenuto che l'indeterminatezza del numero dei reati scopo fosse resa palese dalla stessa stabilità dell'organizzazione e ripetitività delle condotte. E manifestamente infondato è anche il secondo motivo, essendo plausibile la valutazione di gravità e vastità delle condotte criminose, che insieme al negativo comportamento processuale giustificarono il diniego delle circostanza attenuanti generiche ai ricorrenti come ad altri coimputati.
Il ricorso dei AT va pertanto dichiarato inammissibile. 13. IO ER, titolare di un negozio presso il quale risultavano utilizzate false carte di credito, propone quattro motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata rilevando come i giudici del merito abbiano contraddittoriamente ipotizzato il suo concorso nell'utilizzazione delle carte di credito false nel presupposto dell'esistenza di una sua convenzione con la banca emittente, un presupposto che gli stessi giudici avevano prima negato;
e come la sua partecipazione al delitto sia stata illogicamente desunta da gratuite considerazioni sulle dimensioni del suo negozio e da un'erronea valutazione delle dichiarazioni del coimputato AN NO AT. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 12 d.l. n. 143 del 1991, lamentando che i giudici del merito abbiano erroneamente ritenuto sufficiente a integrare il delitto ivi previsto il solo fatto di avere utilizzato una macchina stampigliatrice di altro esercizio commerciale;
una condotta dettata dalla sola esigenza di ovviare alla mancanza di convenzione del suo esercizio commerciale.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 606 lettera d) c.p.p. la mancata ammissione di una perizia contabile da parte dei giudici d'appello.
Con il quarto motivo infine il ricorrente deduce violazione dell'art.597 c.p.p., lamentando che i giudici d'appello, pur avendo dichiarato l'improcedibilità per il delitto di truffa, gli abbiano irrogato una pena (due anni e otto mesi di reclusione) più elevata di quella irrogatagli dai giudici di primo grado (un anno e otto mesi di reclusione e un milione di lire di multa).
Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato, perché, come risulta dalla sentenza impugnata, al ricorrente, titolare di un locale notturno, fu addebitato di aver utilizzato la macchina stampigliatrice del coimputato LA per formare falsi voucher relativi a operazioni inesistenti (capo H della rubrica); e per tale addebito è stato dichiarato colpevole, pur avendo i giudici del merito rilevato che la macchina stampigliatrice di LA era stata utilizzata indebitamente anche per operazioni commerciali effettive. Manifestamente infondati sono anche gli altri motivi del ricorso. Il secondo motivo perché le condotte di falso certamente integrarono il reato previsto dall'art. 12 del d.l. n. 143 del 1991. Il terzo motivo perché che l'art. 606 lettera d) c.p.p. consente di denunciare in cassazione la mancata assunzione di una prova decisiva solo quando essa sia stata richiesta a norma dell'art. 495 comma 2 c.p.p., che prevede il diritto dell'imputato all'ammissione delle prove da lui dedotte "a discarico" sui fatti costituenti oggetto della prova "a carico"; e in giurisprudenza si ritiene che il diritto alla controprova "non può avere ad oggetto l'espletamento di una perizia, mezzo di prova per sua natura neutro e, come tale, non classificabile ne' "a carico" ne' "a discarico" dell'accusato, oltreché sottratto al potere dispositivo delle parti e rimesso essenzialmente al potere discrezionale del giudice la cui valutazione, se assistita da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità; deve conseguentemente negarsi che l'accertamento peritale possa ricondursi al concetto di "prova decisiva" la cui mancata assunzione costituisce motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, lett. d), c.p.p." (Cass., sez. I, 17 giugno 1994 Jahrni, MP 199279). Il quarto motivo perché al ricorrente fu irrogata in appello la pena di un anno e sei mesi di reclusione e di seicentomila lire di multa, inferiore alla pena di un anno e otto mesi di reclusione e un milione di lire di multa irrogatagli in primo grado.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
14. NN MA AD ha proposto ricorso senza dedurre motivi d'impugnazione; va pertanto dichiarato inammissibile. 15. AR GI deduce violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che i giudici del merito ne abbiano affermato la responsabilità senza neppure individuare la specifica condotta addebitatagli e qualificandolo erroneamente come titolare di un esercizio commerciale.
Il ricorso è inammissibile perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento ai suoi rapporti con RO IS e all'utilizzazione di falsi voucher formati con schede di plastica bianche utilizzate anche per altri commercianti.
16. IO OS lamenta che i giudici del merito ne abbiano affermato la responsabilità senza idoneo supporto probatorio. Il ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 581 lettera c) c.p.p., non avendo il ricorrente indicato specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la sua richiesta di annullamento della sentenza impugnata.
17. RO IS propone due motivi d'impugnazione. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata e lamenta che i giudici del merito ne abbiano affermato la responsabilità senza neppure indicare la specifica condotta addebitatagli, ma solo affermando che egli collaborava attivamente facendo le veci del figlio DA IS.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 416 c.p. e denuncia che questa fattispecie criminosa sia stata erroneamente utilizzata in un caso di concorso di persone nel reato continuato.
Il ricorso è manifestamente infondato: quanto al primo motivo, perché, come risulta anche dalla sentenza di primo grado, i giudici del merito hanno desunto da intercettazioni telefoniche, incensurabilmente valutate, il suo rapporto di collaborazione all'attività criminosa del figlio DA IS;
quanto al secondo motivo, perché ragionevolmente i giudici del merito hanno ritenuto che l'indeterminatezza del numero dei reati scopo fosse resa palese dalla stessa stabilità dell'organizzazione e ripetitività delle condotte.
Il ricorso di RO IS va pertanto dichiarato inammissibile. 18. BE LA propone tre motivi d'impugnazione. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata lamentando che i giudici del merito ne abbiano affermato la responsabilità per il solo prestito della macchina stampigliatrice di voucher a ER, senza alcuna prova della sua consapevolezza dell'utilizzazione illecita che costui ne faceva.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che non sia stata adeguatamente valutata la scarsa entità della sua pur contestata partecipazione ai delitti, ne' ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p. ne' ai fini della determinazione della pena.
Con il terzo motivo infine il ricorrente lamenta che non sia stato ribadito nella sentenza d'appello il riconoscimento della sospensione condizionale della pena già intervenuto in primo grado. Il primo motivo è infondato.
In realtà i giudici del merito hanno prospettato due motivazioni a sostegno dell'affermazione di colpevolezza del ricorrente. La prima motivazione si basa sull'assunto che lo stesso prestito della stampigliatrice a ER costituisca di per sè una condotta riconducibile all'art. 12 del d.l. n. 143 del 1991. Ma questo assunto è destituito di fondamento, perché l'art. 12 citato punisce l'indebita utilizzazione delle carte di credito, non punisce l'indebita utilizzazione di strumenti, quali appunto la stampigliatrice, che sono destinati solo ad agevolare l'uso di quelle carte.
La seconda motivazione fa riferimento alla condotta effettivamente contestata al ricorrente, quella dell'utilizzazione della sua stampigliatrice per la formazione di falsi voucher relativi a operazioni inesistenti, e argomenta in ordine alla partecipazione di LA al falso in base a due considerazioni: la considerazione, espressa dai giudici di primo grado, che egli non potesse non esserne consapevole, dal momento che visionava gli estratti conto bancari per centinaia di milioni;
la considerazione, espressa dai giudici d'appello, che egli avesse accettato il rischio dell'illecita utilizzazione fattane da ER. A queste argomentazioni il ricorrente oppone che egli ignorava il divieto di prestare la stampigliatrice e che comunque non era consapevole della formazione di falsi voucher. Ma si tratta di censure evidentemente inidonee a inficiare le pur opinabili valutazioni dei giudici del merito, perché non ne attaccano le basi argomentative.
Il secondo motivo del ricorso di LA è manifestamente infondato, perché i giudici d'appello giustificarono adeguatamente il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p., rilevando come fosse stato significativo l'apporto del ricorrente alle condotte criminose in quanto solo l'affinità tra la sua attività e quella di ER aveva reso possibile l'inganno degli istituti emittenti. E manifestamente infondato è anche il terzo motivo del ricorso di LA, relativo alla sospensione condizionale della pena, perché la pronuncia di conferma della sentenza di primo grado contenuta nel punto sette del dispositivo d'appello è riferibile anche alla già riconosciuta sospensione appunto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi di CA NN, NT RI, CA LD, LA OM, AN TO, IS DA, LA ET, TR LU, AM CE, AT NO AN, AT GI, ER IO, AD NN MA, GI AR, OS IO, IS RO, che condanna al pagamento della somma di L.
1.000.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Rigetta i ricorsi di GA SA e LA BE. Condanna tutti i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2000