Cass. pen., sez. V, sentenza 13/06/2000, n. 8995
CASS
Sentenza 13 giugno 2000

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È configurabile il concorso materiale fra i reati di truffa e falsificazione di carta di credito in quanto, mentre non ogni inganno presuppone il falso (sicché non è indispensabile una condotta di falso nei reati di frode), il falso di cui all'art 12 del decreto legge 5 luglio 1991 n. 142 non richiede ne' la effettiva realizzazione dell'inganno, ne' il concreto perseguimento del profitto, ne', infine, la verificazione di un danno patrimoniale, atteso che il fine di profitto, se vale a caratterizzare come specifico il dolo dell'agente, rimane tuttavia estraneo alla condotta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 13/06/2000, n. 8995
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8995
    Data del deposito : 13 giugno 2000

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