Sentenza 4 dicembre 2009
Massime • 1
Ai fini della configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza (pur dopo le modifiche apportate all'art. 186 cod. strada dall'art. 4, comma primo, lett. d), D.L. n. 92 del 2008, conv. con modd. in L. n. 125 del 2008), lo stato di ebbrezza può essere accertato dal giudice, sulla base sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatori, ma unicamente con riguardo alla fattispecie meno grave di cui all'art. 186, comma secondo, lett. a), cod. strada.
Commentario • 1
- 1. Metadone e guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti: il requisito dell’attualitàAccesso limitatoJacopo Meini · https://www.altalex.com/ · 3 aprile 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/12/2009, n. 48026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48026 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 04/12/2009
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 3112
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - rel. Consigliere - N. 23214/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI POTENZA;
nei confronti di:
1) AL FA N. IL 05/06/1973;
avverso la sentenza n. 541/2008 TRIBUNALE di MELFI, del 16/04/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/12/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BLAIOTTA ROCCO MARCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DE SANDRO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Melfi ha emesso sentenza di non doversi procedere nei confronti di UE FF per essere il reato estinto per l'intervenuta oblazione. L'imputazione riguarda l'illecito di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica deducendo violazione di legge. Si evidenzia che il reato è stato commesso dopo il trasferimento della competenza per materia dal giudice di pace al tribunale. In conseguenza, non trova applicazione la causa estintiva in questione.
3. Il ricorso è infondato. Il reato è stato commesso l'8 luglio 2006. L'incriminazione in questione è stata novellata dal D.L. 3 agosto 2007, n. 117 convertito con L. 2 ottobre 2007, n. 160 che ha configurato tre distinte fattispecie individuate sulla base del tasso alcolemico rilevato. La più tenue di tali incriminazioni, prevista dall'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a) riguarda le situazioni nelle quali l'indice è tra 0,5 e 0,8; ed è sanzionata con la sola pena dell'ammenda. Come già ripetutamente enunciato da questa Corte, tale nuova disciplina non ha cessato di connettere l'illecito allo stato di ubriachezza che, conseguentemente, può essere accertato anche in chiave sintomatica. L'unico effetto della nuova disciplina è che, in caso di indagine sintomatica, occorre configurare, ai sensi dell'art.2 c.p., la più tenue delle incriminazioni di cui al richiamato art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), non essendovi dati obiettivi che consentano di ritenere che il tasso alcolico fosse superiore a 0,8 e che si concretizzi, quindi, alcuna delle incriminazioni più severe di nuovo conio.
Il giudice di merito si è implicitamente attenuto a tale principio avendo ritenuto applicabile solo la pena dell'ammenda in un caso in cui non veniva contestato un tasso alcolimetrico specifico, superiore a 0,8; ed ha correttamente ritenuto estinto l'illecito per effetto dell'oblazione.
Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2009