Sentenza 9 novembre 2005
Massime • 1
L'impugnazione proposta dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace che abbia condannato lo stesso imputato ad una pena pecuniaria e al risarcimento del danno in favore della parte civile è qualificabile, ove con essa venga contestato il giudizio di responsabilità, come appello e non come ricorso per cassazione, alla luce del disposto di cui all'art. 574 cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alle statuizioni civili dipendenti dalla condanna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/11/2005, n. 45227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45227 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2005 |
Testo completo
4522 7 /05
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 09/11/2005
SENTENZA
N. 21541 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. FOSCARINI BRUNO PRESIDENTE
CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE 1. Dott. FERRUA GIULIANA
N. 037234/2004 2. Dott.AMATO ALFONSO
3. Dott. FUMO MAURIZIO
4.Dott. VESSICHELLI MARIA 11
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 20/06/1962 1) RUBECA ANTONIO
avverso SENTENZA del 15/06/2004
GIUDICE DI PACE di TERNI
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
VESSICHELLI MARIA
che ha concluso per l'avellamente conv ivente men pare alle entita delle
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udit i difensor Avv. FATTO E DIRITTO
CA IO propone ricorso immediato per cassazione avverso la sentenza del giudice di Pace di Terni in data 15 giugno 2004, con la quale era stato riconosciuto responsabile dei reati di ingiuria e lesioni in danno di TE ND e condannato alla pena di 300 euro di multa nonché alla rifusione delle spese legali della parte civile, demandando al giudice civile la determinazione della entità del risarcimento.
a) violazione dell'art.20 comma 2 lett. c) d. lgs. n.274 del 2000 per avere il giudice ammesso - Deduce oltretutto ai sensi dell'art. 468 cpp che riguarda invece il giudizio dinanzi al tribunale- prove testimoniali indotte dal PM nonostante che nell'atto di citazione non fossero state indicate le circostanze sulle quali doveva vertere l'esame; b) violazione dell'art. 121 cpp, per avere il giudice non ammesso il deposito di una memoria difensiva sul rilievo della sua assunta tardività e del fatto che essa dovesse essere previamente e tempestivamente presentata in cancelleria;
c) mancanza di motivazione sia sulla valenza probatoria delle testimonianze sia sulla entità
della pena.
Il ricorso deve essere convertito in appello. L'art. 37 d. lgs. dichiara appellabili dall'imputato le sentenze che applicano la pena pecuniaria se oggetto di impugnazione è anche il capo relativo alla condanna anche generica al risarcimento del danno. Costituisce poi o rientamento consolidato di que sta Corte que llo secondo cui l'impugnazione proposta dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace che abbia condannato lo stesso imputato ad una pena pecuniaria ed al risarcimento del danno in favore della parte civile, quando contesti la affermazione della sussistenza del reato e' da intendersi estesa anche al capo civile: e ciò alla luce del disposto di cui all'art. 574 cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alle statuizioni civili dipendenti dalla condanna (Sez. V 25 novembre 2004,
Parisi, rv 230 205; Sez. V, 18 no vembre 2004, Linale, rv 230 429;Sez. V II, 31 m arzo 2005,
Longone, rv 231499). Tanto comporta che il ricorso per cassazione in esame è da ritenere "per saltum”. Esso, contenendo il rilievo di vizi di motivazione (606 lett e), deve essere convertito in appello alla luce dell'art. 569 comma 3, con invio degli atti per tale giudizio al Tribunale di Terni.
PQM
Convertito il ricorso in appello, ordina trasmettersi gli atti al Tribunale di Terni .
Roma 9 novembre 2005
Il Presidente
Millach Il Cons. est.
DEPOSITATA IN CANCELLERA
addi 13 DIC 2005
IL CANCELLIERE C1 Carmela Lanzuise