Sentenza 11 marzo 2008
Massime • 1
Il minore degli anni quattordici può essere sentito, a norma dell'art. 196 cod.proc.pen., in qualità di testimone in ordine ai fatti del procedimento penale, dovendosi applicare il divieto previsto dall'art. 120 cod.proc.pen. solo alla testimonianza ad atti del procedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/03/2008, n. 23979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23979 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 11/03/2008
Dott. MARTELLA Ilario S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 453
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 039325/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TT GN FR, N. IL 10/11/1969;
avverso SENTENZA del 05/07/2005 CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARTELLA ILARIO SALVATORE;
udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. D'Angelo Giovanni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza in data 28.5.2001, il Tribunale di Patti, Sez. Dist. di Sant'Agata di Militello, in composizione monocratica, dichiarava TT GN NC colpevole del reato di resistenza a un pubblico ufficiale (ex art. 337 c.p.: "per avere in Alcara Li Fusi, il 15.4.2001, usato violenza nei confronti di ZI TO, m.llo ordinario dei CC. di Alcara Li Fusi, per opporsi al compimento di un atto del suo ufficio consistente in un controllo dovuto all'osservanza da parte del TT GN del provvedimento di sorveglianza alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, violenza consistita nell'aggredire il detto IA, afferrandone il collo e nello scaraventarlo per terra procurandogli così lesioni guaribili in giorni tre") e lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione.
2. Su gravame dell'imputato, la Corte di Appello di Messina, con sentenza in data 5.7.2005, confermava l'impugnata decisione.
3. Con il proposto ricorso per Cassazione, l'imputato, a mezzo del difensore avv. Salvatore Fazio denuncia:
a) mancata assunzione di una prova decisiva, pur avendone fatto la difesa richiesta a norma dell'art. 495 c.p., comma 2. Si eccepisce che illegittimamente non era stata ammessa l'audizione del teste DI IA IA CH, erroneamente ritenendo preclusivo a tale assunzione l'essere il teste minore degli anni 14;
b) manifesta illogicità della motivazione a supporto del provvedimento impugnato.
La doglianza è che la Corte territoriale non avrebbe vagliato diversi aspetti della vicenda, non tenendo, in particolare, in conto che la versione fornita dai verbalizzanti era contrassegnata da incoerenza e contraddittorietà;
c) carenza di motivazione in ordine al rigetto della richiesta difensiva relativa all'acquisizione al fascicolo del dibattimento riguardante altro procedimento della sentenza di assoluzione resa dal Giudice del Tribunale di Patti, sezione di Sant'Agata di Militello nei confronti dello stesso TT GN, nonché della relazione di servizio redatta dal m.llo ZI), da cui si evincerebbe la totale inattendibilità nel presente procedimento dei testi dell'accusa escussi nel giudizio di primo grado;
d) inosservanza o comunque falsa applicazione degli artt. 132 e 133 c.p., per omessa di una specifica o ponderata indicazione e valutazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p.;
e) mancanza o comunque manifesta illogicità in toto della motivazione dell'impugnata sentenza, avendo la Corte di Appello di Messina errato nel rigettare i motivi di appello, tenuto conto che le risultanze istruttorie avrebbe comunque dovuto convincere i giudici di secondo grado ad una assoluzione ex art. 530 c.p.p., comma 1, o quanto meno ai sensi del citato articolo, comma 2.
4. Il Collegio ricorda che la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente analizzato e descritto le coordinate ed i limiti entro cui deve svolgersi il controllo sulla motivazione dei provvedimenti giudiziari (cfr. al riguardo, tra le sole pronunce delle Sezioni Unite, Cass. Sez. Un. sent. n. 12 del 23.6.2000; Cass. Sez. Un. sent. n. 6402 del 2.7.1997; Cass. Sez. Un. sent. n. 930 del 29.1.1996). In particolare, è stato più volte chiarito che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato è - per espressa disposizione legislativa - rigorosamente circoscritto a verificare che la pronuncia sia sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica ed esenti da vistose ed insormontabili incongruenze tra di loro.
In altri termini - in aderenza alla previsione normativa che attribuisce rilievo solo al vizio della motivazione che risulti "dal testo del provvedimento impugnato" - il controllo di legittimità si appunta esclusivamente sulla coerenza strutturale "interna" della decisione, di cui saggia la oggettiva "tenuta" sotto il profilo logico-argomentativo.
Al giudice di legittimità è invece preclusa - in sede di controllo sulla motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente e plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa). Queste operazioni trasformerebbero infatti la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.
Sulla base di questi criteri, il ricorso è da considerare inammissibile, in quanto tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito ed insiste in particolare su asseriti travisamenti dei fatti insuscettibili di verifica in sede di giudizio di legittimità.
Ciò posto, si osserva con specifico riferimento al primo dei motivi di ricorso dedotti, che è da ritenere improprio, sia da parte del ricorrente che della stessa sentenza, il richiamo all'art. 120 c.p.p., che riguarda l'incapacità del minore ad essere testimone ad atti del procedimento, mentre la norma a cui occorreva riferirsi è l'art. 196 c.p.p.. La c.d. testimonianza endoprocessuale, disciplinata dal citato art.120 c.p.p., solo marginalmente si apparenta con l'istituto della testimonianza in senso stretto, costituendo essa mezzo di garanzia processuale. Consegue che mentre il teste che viene chiamato a deporre conosce casualmente le circostanze su cui deve riferire, il testimone ad acta viene scelto prima e non dopo il compimento dell'atto, di talché quest'ultimo, nel momento in cui registra l'esperienza conoscitiva, si trova in condizioni psicologiche o morali convenienti, così da ridurre al minimo il pericolo di superficiali, incomplete o false percezioni di attività che si svolgono sotto i suoi occhi.
Da qui la comprensibilità sub specie juris della norma che vieta (anche) ai minori degli anni 14 di intervenire come testimoni agli atti del procedimento.
Il motivo di ricorso in esame appare, comunque, del tutto inaccoglibile, in quanto in alcun modo evidenzia la decisività della prova richiesta.
La inammissibilità del secondo motivo attiene al rilievo che vengono prospettate censure riguardanti una diversa ricostruzione dei fatti, doglianze, peraltro, già proposte in sede di appello ed esaurientemente esaminate e decise dalla stessa Corte territoriale. Del tutto privo di rilevanza è poi il terzo motivo, basato sulla circostanza che in altra occasione il TT GN sia stato denunciato dal IA ZI e, quindi, prosciolto in sede di giudizio, prospettandosi, in tal modo, su un piano meramente presuntivo, un disegno calunnioso in suo danno, al di là dei singoli episodi che lo hanno visto penalmente coinvolto.
Anche per quanto attiene alla entità della pena, vi è da parte della Corte territoriale un'ampia motivazione, essendosi rilevato che al prevenuto è stato applicato il minimo edittale pari a mesi sei di reclusione, mentre non sono state concesse le attenuanti generiche, in una con il beneficio della sospensione, stanti i precedenti penali del giudicabile.
L'ultimo dei motivi è sostanzialmente una reiterazione del secondo motivo, in quanto prospetta ancora una volta una diversa ricostruzione dei fatti, abbastanza eloquenti nel loro accadimento:
l'aggressione del IA ZI da parte del TT GN, essendo questi stato sorpreso (trovandosi in un regime di sottoposizione alla misura di sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno e divieto di uscire dalla propria abitazione dalle ore 21 alle 7), fuori della propria abitazione verso le ore 21,50. Il tutto supportato dalle deposizioni rese, oltreché dal IA ZI, dall'appuntato VICARIO che accompagnava il predetto, nonché dal referto redatto dal Servizio di Guardia Medica di Alcara Li Fusi, attestante le lesioni riportate dal sottufficiale a seguito dell'aggressione da lui subita, ad opera del TT GN.
Alla declaratoria di inammissibilità, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché di una somma in favore della Cassa delle ammende, somma che si ritiene di equità stabilire in Euro mille.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2008