Sentenza 19 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/03/2001, n. 3943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3943 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITAL03943/0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto shin kto si refu SEZIONE SECONDA CIVILE vislatione fell and . Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 907, 2² co., ee. Nume hon Dott. Mario SPADONE - Presidente R.G.N. 11767/98 Cron.8375 Consigliere Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Consigliere Rep. 1304 Dott. Antonio VELLA Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Ud. 31/05/00 Rel. Consigliere Dott. Rosario DE JULIO - ha pronunciato la seguente Reale Run, est SE N T ENZA sul ricorso proposto da: LA ZI, elettivamente domiciliato in ROMA CORTE SUPR A SSAZIONE presso lo studio dell'avvocatoCIRC.NE CLODIA 29, Richieste cop studio RICCI PIETRO, che lo difende unitamente all'avvocato dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L 3000 MANASSERO FRANCO, giusta delega in atti;
19 MAR 2001 IL CANCELLIERE - ricorrente contro 1000/-. RASCHELLA' NICODEMO, COLLA' MARIA TERESA, CANCELLERIA elettivamente domiciliati in ROMA VLE MAZZINI 88, presso lo studio dell'avvocato BARBERIS GIORGIO, che li difende unitamente all'avvocato ROSSI MARCO, giusta delega in atti;
2000 1074
- controricorrenti -
-1- avverso la sentenza n. 184/97 del Tribunale di PINEROLO, depositata il 27/06/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 14 udienza del 31/05/00 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito l'Avvocato RICCI Pietro, difensore del CORTE S MADI CASSATIONE l'accoglimento del ricorrente che ha chiesto Richieste copic spo ricorso;
Rel dal Sig udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore per diri (3.00) TA G 2001. Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per IL CANCELLIERE il rigetto del 1° motivo, assorbimento degli altri. CANCELLERIA AY122013 AY122012 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ricorso depositato il 29.9.1992 LL Con premesso di essere proprietario di un AU, alloggio facente parte di un piccolo condominio sito in Pragelato fraz. Traverses, via Nazionale 2, dotato di finestre sul cortile condominiale, lamentava che AS OD e CO IA TE, proprietari di un alloggio al piano terreno, avevano realizzato sul lato ovest del fabbricato una struttura in legno, vetro e tegole, costituente un pre-ingresso a servizio esclusivo del loro alloggio, che, per l'altezza, ledeva il proprio diritto di veduta, sconfinava nella sua proprietà e non rispettava la distanza di cui all'art. 907 comma 2 cod. civ. Il ricorrente chiedeva pertanto che il manufatto fosse rimosso о quantomeno ridotto di altezza. I convenuti, costituendosi in giudizio, negavano di avere esercitato uno spoglio e dichiaravano di essersi avvalsi di una espressa condizione contenuta nell'atto di acquisto, già richiamata nel regolamento condominiale, e di avere realizzato l'opera con l'approvazione deldell'amministratore condominio e senza obiezioni dei condomini. 3 Si procedeva all'escussione di testi, nonché a consulenza tecnica d'ufficio. Con sentenza in data 26.10.1993, depositata il 2.11.1993, il Pretore di Pinerolo, sul presupposto che l'atto compiuto dai coniugi Rascellà-CO non avesse costituito arbitraria innovazione sulla cosa comune o illecita invasione della sfera di possesso dello LL, ma un atto lecito rientrante nel loro diritto, assolveva i convenuti dalle domande dello LL, che condannava al pagamento delle spese del giudizio. Notificata la sentenza al LL in data 24.1.1994, quest'ultimo proponeva appello con atto notificato il 17.2.1994. Con sentenza del 24.6-27.6.1997 il tribunale di Pinerolo rigettava l'appello proposto da LL AU. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione lo LL con tre motivi di gravame. Resistono con controricorso OD AS e IA TE Callà. Il ricorrente ha depositato memoria : illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE primo motivo il ricorrente denuncia Col 4 violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per omessa, insufficiente contraddittoria motivazione, in relazione agli artt. 1146, 1168 e 1170 cod.civ. ed all'art. 100 c.p.c., per avere la sentenza impugnata, affermando che al momento dell'acquisto da parte del ricorrente dell'appartamento sovrastante le opere realizzate dalle controparti queste ultime avevano già iniziato i lavori, - tratto tal convincimento dal fatto che la denunzia di inizio dei lavori risaliva al 9.11.1991, mentre l'acquisto era avvenuto il successivo 5.12.1991, senza considerare che tale denunzia non dimostrava che i lavori fossero stati iniziati in quella data;
che ai fini proponibilità del ricorso possessorio sidella doveva tenere conto del completamento dei lavori. Deduce ancora il ricorrente che il tribunale ha ignorato le risultanze delle prove testimoniali, dalle quali era emerso che i lavori erano stati eseguiti nel 1992. Il motivo è infondato. La sentenza ha richiamato la situazione di fatto esistente alla data del 5.12.1991 solo а completamento dell'esame degli atti di acquisto delle proprietà che limitavano l'esercizio della 5 veduta dello LL;
ed ha evidenziato che quest'ultimo non poteva dolersi del mancato ну rispetto delle distanze dell'art. 907 cod. civ., perché il possesso della servitù come prospettato non era conforme al suo titolo, né vi erano prove che l'avesse già prima esercitato in modo diverso;
ha basato tale convincimento anche sulla testimonianza di OL ER, tecnico del comune di Pragelato, circa l'inizio dei lavori e sul punto non vi è censura, mentre la deduzione che secondo le testimonianze assunte i lavori erano stati eseguiti nel 1992 è generica e richiedeva che fossero indicate sia le persone che le avevano rese, sia il contenuto delle loro dichiarazioni. Rilievo fondamentale è quello а pag. 7 della sentenza e cioè l'accertamento che i lavori di del manufatto che ha dato origine realizzazione alla lite erano iniziati prima dell'acquisto dell'appartamento da parte dello LL, con la conseguenza affermata dal Pretore e condivisa dal Tribunale -- che l'attuale ricorrente aveva cominciato a possedere un immobile che già godeva di una menomata servitù di veduta a causa dell'appoggio del manufatto sulla parete e quindi in violazione della distanza verticale prescritta 6 dal 3° comma dell'art. 907 cod.civ. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., in relazione agli artt. 1168 e 1170, cod. civ., nonché omissione ed erroneità di motivazione, travisamento dei fatti, per avere la sentenza impugnata escluso nel comportamento del HE e della Callà l'animus spoliandi o turbandi, avendo gli stessi Osservato le norme del regolamento di condominio, senza considerare che in materia possessoria quel che rileva è la situazione di fatto costituita, nella specie, da un possesso già esercitato quando i lavori erano stati nel 1992 eseguiti. Il motivo infondato;
esso connesSO al precedente e presuppone accertata l'anteriorità dell'esercizio del possesso dello LL in modo non conforme al titolo di acquisto prima che le controparti avessero iniziato i lavori. Essendo tale accertamento mancato come si è torle detto nell'esame de motivo, anche censura rimane disattesa. Col terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 360 n. 3 e c.p.c., in relazione agli artt. 1168 e 1170 cod. civ., omissione ed erroneità di motivazione, travisamento 7 dei fatti, avendo la sentenza impugnata respinto la domanda subordinata del ricorrente sul rilievo che la costruzione realizzata dal AS e dalla confuerebbe scongiurerebbe verticalmente oltre il Callà non primo divisorio tra le due proprietà, senonchè tale sconfinamento rispetto alla soletta di divisione fra le due proprietà è stata accertata per cm. 36,5 dal c.t. u. geom. Mauro Barallo e confermata dal testimone OL. Secondo il ricorrente la sentenza ha ritenuto erroneamente che in base al regolamento di condominio le controparti potevano costruire l'antiporta sulla facciata ovest del loro alloggio, perché la costruzione ha finito per invadere anche la sua facciata. Il motivo è infondato;
la sentenza ha ritenuto che gli originari convenuti potessero in base al regolamento di condominio sconfinare con la costruzione sul muro perimetrale senza limiti di altezza, risolvendo la questione solo petitorio. Taleapparentemente sotto l'aspetto soluzione si collega con la precedente e può ritenersi che sia stata implicitamente richiamata sempre la stessa situazione di fatto, e cioè dei lavori iniziati quando lo LL non era ancora proprietario possessore dell'appartamento 8 acquistato nel dicembre del 1991. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma il 31.5.2000 If Presidente Il Consigliere est. The Jules Prosonis Firstown IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico Lalazc 19 MAR Lalezico 1 60000 310000 MAGTE ZOOMA 2 UFFICIO DELLDELLEE O Sone 4 Registrato in damo versate S. 310.000 an 21845. trecentouiecimila (lire p. 11 Dirigente e Servy (Dott.ssa Mana Gia Vi Il Responsable Servizio Atti Giudiziari Dr. M. RACE R I D 9