Sentenza 26 maggio 1999
Massime • 1
Nel caso in cui il diritto all'assegno ordinario di invalidità sia stato in precedenza affermato con sentenza passata in giudicato, non può trovare applicazione il principio secondo cui, in caso di contestazione in giudizio della revoca dell'assegno di invalidità disposta dall'INPS, oggetto dell'indagine è la sussistenza o meno dell'invalidità nella misura di legge (con onere della prova a carico dell'assicurato) senza che si renda necessario alcun raffronto tra il quadro patologico che aveva originato l'erogazione della prestazione e quello che si riscontra al momento del provvedimento soppressivo. Nel caso suindicato, infatti, il potere di revoca dell'INPS può esercitarsi solo se le condizioni di salute del pensionato siano migliorate rispetto a quelle che giustificarono la concessione della prestazione, con necessità di un raffronto tra le condizioni dell'assicurato al momento della concessione della prestazione e in quello della sua revoca.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/05/1999, n. 5131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5131 |
| Data del deposito : | 26 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Romano PANZARANI - Presidente -
Dott. Giuseppe CELLERINO - Consigliere -
Dott. Antonio LAMORGESE - Consigliere -
Dott. Paolo STILE - Consigliere -
Dott. Grazia CATALDI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GL CO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE n^38, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ANGELOZZI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO SALVIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA n^17 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIO PASSARO, GIORGIO STARNONI, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 422/97 del Tribunale di POTENZA, depositata il 04/06/97, R.G.N. 1631/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/98 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonino LEO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Potenza, espletata consulenza tecnica, con sentenza del 13 ottobre 1994 rigettava la domanda proposta dal sig. CO LI, coltivatore diretto, nei confronti dell'INPS per ottenere il riconoscimento del suo diritto al ripristino dell'assegno ordinario di invalidità, di cui era titolare dal gennaio 1989 a seguito di sentenza passata in giudicato, assegno revocatogli dall'Istituto per riscontrato miglioramento psicofisico. Avverso la decisione di primo grado il sig. LI proponeva appello al Tribunale di Potenza che, rinnovata la consulenza tecnica, lo rigettava. Il Tribunale- premessa l'elencazione delle varie malattie di cui era affetto l'attore all'epoca della revoca della pensione e considerato che il secondo consulente aveva dichiarato una riduzione della capacità di lavoro nella misura del 55/60 per cento - riteneva che le conclusioni diagnostiche potevano essere accettate perché congruamente motivate sulla base degli accertamenti anche strumentali eseguiti.
Per la cassazione della sentenza del Tribunale il sig. LI propone ricorso formulato in un motivo duplicemente articolato. L'INPS si è costituito depositando solo la procura speciale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente denuncia violazione dell'art.10 del RDL 14 aprile 1939 n.636 e successive modifiche e degli artt.132 n.4 e 445 C.p.c.,
nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione e deduce che, essendo stato in precedenza affermato con sentenza passata in giudicato il suo diritto all'assegno di invalidità, il potere di revoca dell'INPS poteva esercitarsi solo se le condizioni di salute del pensionato fossero migliorate rispetto a quelle che avevano giustificato il riconoscimento del diritto all'assegno; osserva che nella fattispecie, invece, non si era verificata alcuna positiva evoluzione migliorativa, come poteva dedursi dalle stesse conclusioni della consulenza, ne' ciò era prospettabile per il futuro, tenuto conto dell'età del ricorrente.
Il motivo è fondato.
Nel caso in cui il diritto alla prestazione previdenziale sia stato in precedenza affermato con sentenza passata in giudicato non può trovare applicazione il principio secondo cui, in caso di contestazione in giudizio della revoca dell'assegno di invalidità disposta dall'INPS, oggetto dell'indagine è la sussistenza o meno dell'invalidità nella misura di legge (con onere della prova a carico dell'assicurato), senza che si renda necessario alcun raffronto tra il quadro patologico che aveva originato l'erogazione della prestazione e quello che si riscontra al momento del provvedimento soppressivo. Nel caso di assegno attribuito con sentenza passata in giudicato, infatti, il potere di revoca dell'INPS può esercitarsi solo se le condizioni di salute del pensionato siano migliorate rispetto a quelle che avevano giustificato la concessione della prestazione, con necessità di un raffronto tra le condizioni dell'assicurato al momento della concessione della prestazione ed in quello della sua revoca (Cfr. Cass.3 febbraio 1996 n. 928, 28 febbraio 1992 n. 2467). La sentenza impugnata ha omesso invece qualsiasi raffronto tra le condizioni dell'assicurato nei due momenti sopra indicati, ne' tale raffronto risulta fatto dal consulente tecnico d'ufficio alla cui relazione fa riferimento la stessa sentenza, sicché non risulta chiarito se si sia verificato un'effettivo miglioramento o se le indicazioni date dal consulente tecnico siano soltanto il frutto di una differente valutazione delle stesse patologie in base alle quali era stato giudizialmente riconosciuto il diritto alla prestazione previdenziale. Riguardo agli altri profili di censura contenuti in ricorso, si tratta di considerazioni che involgono valutazioni riservate al giudice di merito e non consentite in sede di legittimità. La sentenza impugnata va quindi cassata e la causa rinviata ad altro giudice, designato nel Tribunale di Matera che nel deciderla dovrà attenersi al principio sopra indicato accertando, attraverso un raffronto tra le condizioni dell'assicurato al momento della concessione della prestazione previdenziale ed in quello della sua revoca, se effettivamente si sia verificato un miglioramento di dette condizioni di salute rispetto a quelle che giustificarono la concessione del beneficio. Il Tribunale designato provvederà anche alla statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Matera.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 1999