Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/05/1999, n. 5131
CASS
Sentenza 26 maggio 1999

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Nel caso in cui il diritto all'assegno ordinario di invalidità sia stato in precedenza affermato con sentenza passata in giudicato, non può trovare applicazione il principio secondo cui, in caso di contestazione in giudizio della revoca dell'assegno di invalidità disposta dall'INPS, oggetto dell'indagine è la sussistenza o meno dell'invalidità nella misura di legge (con onere della prova a carico dell'assicurato) senza che si renda necessario alcun raffronto tra il quadro patologico che aveva originato l'erogazione della prestazione e quello che si riscontra al momento del provvedimento soppressivo. Nel caso suindicato, infatti, il potere di revoca dell'INPS può esercitarsi solo se le condizioni di salute del pensionato siano migliorate rispetto a quelle che giustificarono la concessione della prestazione, con necessità di un raffronto tra le condizioni dell'assicurato al momento della concessione della prestazione e in quello della sua revoca.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/05/1999, n. 5131
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5131
    Data del deposito : 26 maggio 1999

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