Sentenza 8 luglio 2016
Massime • 1
È onere di chi, rimasto contumace nel processo, chieda la restituzione nel termine per impugnare la sentenza, dare dimostrazione, con il corredo della relativa documentazione o l'indicazione dei diversi elementi dimostrativi, della tempestività della domanda rispetto al momento di effettiva conoscenza dell'atto.
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- 1. Art. 446 - Richiesta di applicazione della pena e consensohttps://www.filodiritto.com/
- 2. Nulla notifica postale dell'estratto contumaciale della sentenza se .. (Cass. 31326/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 luglio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/07/2016, n. 39103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39103 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2016 |
Testo completo
39 1 03 / 16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 08/07/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CLAUDIO D'ISA Presidente SENTENZA Consigliere N. 12-14/2016 Dott. FAUSTO IZZO - N. 364/2016- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. CARLA MENICHETTI - Consigliere - Dott. GABRIELLA CAPPELLO - Consigliere MOTIVATIONE Dott. DANIELE CENCI SEMPLIFICATA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: JO GU DU N. IL 07/06/1964 avverso l'ordinanza n. 2085/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 28/04/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLA MENICHETTI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.Marilia Di Naido che ha chiesto il rigetto del ricorss Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 28 aprile 2014 la Corte d'Appello di Napoli respingeva l'istanza proposta nell'interesse di MO RO AR volta alla restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza di condanna in contumacia emessa dal Tribunale cittadino il 30 maggio 2011 divenuta irrevocabile il 31 ottobre successivo. A motivo del rigetto il rilievo che l'istante, dopo aver dedotto di aver appreso di tale pronuncia definitiva solo al momento dell'estradizione avvenuta il 26 ottobre 2012, non aveva allegato alcuna documentazione a sostegno e dunque non aveva assolto al preliminare onere concernente la tempestività della domanda, imposto dall'art.175 comma 2 bis c.p.p.
2. Il difensore del MO ha proposto ricorso per vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento agli artt. 175 c.p.p., 111 Cost. e 6 Convenzione 4.11.1950, assumendo che in base al nuovo testo dell'art. 175 c.p.p. è posto a carico del giudice l'onere di verificare l'effettiva conoscenza del procedimento da parte del condannato in contumacia e la sua volontaria rinuncia a comparire. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto non si confronta con il contenuto della impugnata ordinanza, prospettando una doglianza eccentrica rispetto alla ragione per cui la Corte di Napoli è del tutto correttamente pervenuta al rigetto della istanza di restituzione nel termine per impugnare. Se infatti spettava all'autorità giudiziaria compiere ogni necessaria verifica per accertare l'appresa conoscenza da parte dell'interessato della sentenza non impugnata, al fine di ricollegare o meno l'inerzia ad una scelta volontaria dell'imputato, andava preliminarmente valutata la tempestività della richiesta, decorrendo il termine decadenziale di trenta giorni previsto dall'art. 175 c.p.p. dalla data di effettiva conoscenza del provvedimento che si intendeva impugnare (così, ex multis, Sez.3, sent.n.28914/2013, rv.255591). Proprio tale fatto positivo non è stato provato dall'istante, il quale si è limitato a dedurre di aver appreso della condanna al momento dell'estradizione, senza però corredare tale assunto dalla relativa documentazione ovvero da diversi elementi dimostrativi della tempestività della domanda rispetto al momento di effettiva conoscenza dell'atto (Sez.5, 28 gennaio 2014 n.18979, rv.263166; Sez.4, 7 gennaio 2014 n.4106, Rv.258440).
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 2.000,00 in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent.n.186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2016 Presidente Il Consigliere estensore C UD D'SA LA NI GORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 20 SET. 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dr.ssa Gabriella Lamelza 2