CASS
Sentenza 12 maggio 2026
Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/05/2026, n. 16954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16954 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze nel procedimento a carico di: AR SS, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/04/2024 del Tribunale di Prato visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Battistini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia di Nardo, la quale ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile lette le conclusioni del difensore, Avv. Gabriele Terranova, il quale si è associato integralmente alle conclusioni dell'Ufficio del Procuratore generale 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 16954 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: BATTISTINI MASSIMO Data Udienza: 09/04/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Prato, all'esito di giudizio abbreviato, ha assolto SS AR dai reati di cui agli artt. 46, comma 2, in rel. all'art. 55, comma 5, lett. c), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, accertato in Montennurlo, il 9 marzo 2022 (capo 1); 64, comma 1, lett. a), in combinato disposto con l'art. 63, comma 1, e Allegato IV par. 1.5.4, in rel. all'art. 68, comma 1, lett. b), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, accertato in Montemurlo, il 9 marzo 2022 (capo 2); 64, comma 1, lett. a), in combinato disposto con l'art. 63, comma 1, e Allegato IV paragrafo 1.5.10, accertato in Montemurlo, il 9 marzo 2022 (capo 3); 64, comma 1, lett. a), in combinato disposto con l'art. 63, comma 1 e Allegato IV, paragrafo 1.5.11, in rel. all'art. 68, comma 1, lett. b), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, accertato in Montemurlo, il 9 marzo 2022 (capo 4); 64, comma 1, lett. a), in combinato disposto con l'art. 63, comma 1 e Allegato IV, paragrafo 4.1.3, in rel. all'art. 68, comma 1, lett. b), d.lgs. 9 aprile 2008, accertato in Montemurlo, il 9 marzo 2022 (capo 5); 29, comma 1, 17, comma 1, lett. a), in rel. all'art. 55, comma 1, lett. a), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, accertato in Montemurlo, il 9 marzo 2022 (capo 6); 37, comma 9, in rel. all'art. 55, comma 5, lett. c), d.Igs. 9 aprile 2008, n. 81, commesso in Montemurlo, il 9 marzo 2022 (capo 7), perché non punibile per particolare tenuità del fatto. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto appello il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze, articolandolo in due motivi di impugnazione. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 16 ottobre 2025, ai sensi degli artt. 568, comma 5, e 593, commi 2 e 3, cod. proc. pen., rilevata l'inappellabilità della sentenza sopra indicata, ha qualificato l'appello come ricorso per cassazione e disposto la trasmissione degli atti a questa Corte per quanto di competenza. 2.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge per motivazione apparente e, comunque, contraddittoria. Deduce che: il Tribunale ha adottato motivazione apparente, in quanto non fornisce alcun elemento concreto da cui desumere che nel caso di specie "La condotta ha determinato una ridotta esposizione a pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma" e che "Le modalità esecutive della condotta non sono state connotate da aspetto particolarmente pericoloso o di grave allarme sociale"; la motivazione è anche contraddittoria poiché i Vigili del fuoco hanno accertato e sanzionato l'imputato, in primo luogo, per avere omesso di effettuare la valutazione dei rischi ed elaborare il relativo 2 documento;
non si comprende come il giudice non abbia ravvisato gravi violazioni in materia di prevenzione sul lavoro e incendi, visto che manca persino la complessiva valutazione di tutti i rischi connessi all'attività lavorativa svolta dall'imputato e visto che nulla, praticamente, era stato posto in essere per prevenire gravi conseguenze in caso di incendio;
il giudice ha motivato, eccentricamente, che l'attività dell'impresa era destinata alla cessazione e che l'imputato ha prontamente rimosso le fonti del pericolo;
la motivazione è giuridicamente inesistente, così sostanziandosi violazione di legge. 2.2 Con il secondo motivo deduce violazione di legge per avere il giudice erroneamente interpretato e applicato l'art. 131-bis cod. pen. Deduce che: quanto rilevato dal giudice per poter applicare l'art. 131-bis cod. proc. pen. non è sufficiente;
il giudice ha compiuto valutazioni errate per l'aspetto sostanziale;
appare ulteriormente errata l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. in ragione della condotta dell'imputato successiva ai fatti, consistita nel mancato pagamento della somma di euro 6.633,93. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. I motivi di ricorso possono trattarsi congiuntamente, stante la connessione tra le questioni poste. Deve, in primo luogo, rilevarsi che, diversamente da quanto prospettato dal Procuratore generale di questa Corte, pur essendo stato proposto un appello, l'impugnazione è ammissibile essendo stata lamentati vizi deducibili in sede di legittimità. Nella motivazione della sentenza impugnata quanto alla ricostruzione del fatto si legge quanto segue: "I Vigili del Fuoco hanno accertato che la porzione di capannone industriale occupato dalla ditta in oggetto comunica, tramite una porta a destra della zona lavorazione e un portone di ferro di tipo scorrevole in fondo, con altre attività lavorative. All'interno è presente il caricabatteria del muletto elevatore allacciato alla rete elettrica in zona non idonea e con materiale combustibile nelle immediate vicinanze. Con riferimento alle vie ed uscite di emergenza è stato accertato che era presente un'unica via di esodo distante più di 40 metri dal punto più lontano della ditta;
non risultava essere installata alcuna segnaletica di servizio delle vie di esodo e l'illuminazione di emergenza non risultava sufficiente a coprire il percorso di esodo. Gli estintori presenti all'interno della ditta risultavano non revisionati da personale specializzato: infatti l'ultima revisione risale al 2018 e la manichetta presente risulta non 3 funzionante. Il legale rappresentante non disponeva di un documento di valutazione dei rischi (DVR) ed è risultato che i tre operai presenti non avevano partecipato ad alcun corso di formazione sulla prevenzione degli incendi e sulla sicurezza". Il Tribunale ha anche rilevato che i Vigili del fuoco hanno impartito prescrizioni al AR, che in successivi accessi è stato verificato il progressivo smontaggio di tutti i macchinari, che la ditta ha trasferito la propria attività altrove, che il AR è stato ammesso al pagamento dell'ammenda per l'importo di euro 6.633,93 e che tale somma non è tata pagata. Il Tribunale, quindi, rilevata l'insussistenza di cause ostative, ha ritenuto applicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. con la seguente motivazione: "La condotta non (sic) determinato una ridotta esposizione a pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma, in considerazione del fatto che l'attività dell'impresa era destinata alla cessazione e che comunque l'imputato ha prontamente rimosso le fonti di pericolo. Le modalità esecutive della condotta non sono state connotate da nessun aspetto particolarmente pericoloso o di grave allarme sociale". Dal tenore complessivo della motivazione emerge che l'avverbio di negazione "non" presente dopo la parola condotta è un mero refuso e che il giudice ha ritenuto che la condotta dell'imputato ha determinato ridotta esposizione a pericolo. Occorre, poi, rammentare che "In tema di vizio di motivazione della sentenza, la motivazione apparente e, dunque, inesistente è ravvisabile soltanto quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizione prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Rv. 263100 — 01; Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, Mastrogiovanni, Rv. 247682 - 01). Inoltre, l'assenza di motivazione deve risultare dal testo della stessa e deve riguardare un punto decisivo della causa sottoposto al giudice di merito (Sez. 1, n. 9539 del 12/05/1999, Commisso, Rv. 215132 — 01). Ciò posto, la Corte ritiene che la motivazione del provvedimento impugnato sia apparente e che sussista la dedotta violazione di legge. La ridotta esposizione a pericolo del bene giuridico tutelato dalle norme e la rimozione delle fonti di pericolo sono state desunte da una destinazione dell'attività di impresa alla cessazione che, oltre a essere contraddetta dal menzionato trasferimento di sede, non considera minimamente da quanto fossero in atto le plurime condotte antigiuridiche. Pertanto, il giudice, ricorrendo ad affermazione apodittica e priva di reale efficacia dimostrativa, non spiega perché le modalità esecutive delle condotte non siano state connotate da aspetti pericolosi o di allarme sociale. 4 Il rilevato difetto di motivazione attiene, evidentemente, a un punto deciso della causa, posto che le argomentazioni relative alle modalità della condotta sorreggono la valutazione dei profili riguardanti l'esiguità del danno o del pericolo che devono essere necessariamente valutati per riconoscere la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sicché si impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Prato, in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Prato, in diversa persona fisica. Così deciso il 09/04/2026.
udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Battistini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia di Nardo, la quale ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile lette le conclusioni del difensore, Avv. Gabriele Terranova, il quale si è associato integralmente alle conclusioni dell'Ufficio del Procuratore generale 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 16954 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: BATTISTINI MASSIMO Data Udienza: 09/04/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Prato, all'esito di giudizio abbreviato, ha assolto SS AR dai reati di cui agli artt. 46, comma 2, in rel. all'art. 55, comma 5, lett. c), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, accertato in Montennurlo, il 9 marzo 2022 (capo 1); 64, comma 1, lett. a), in combinato disposto con l'art. 63, comma 1, e Allegato IV par. 1.5.4, in rel. all'art. 68, comma 1, lett. b), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, accertato in Montemurlo, il 9 marzo 2022 (capo 2); 64, comma 1, lett. a), in combinato disposto con l'art. 63, comma 1, e Allegato IV paragrafo 1.5.10, accertato in Montemurlo, il 9 marzo 2022 (capo 3); 64, comma 1, lett. a), in combinato disposto con l'art. 63, comma 1 e Allegato IV, paragrafo 1.5.11, in rel. all'art. 68, comma 1, lett. b), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, accertato in Montemurlo, il 9 marzo 2022 (capo 4); 64, comma 1, lett. a), in combinato disposto con l'art. 63, comma 1 e Allegato IV, paragrafo 4.1.3, in rel. all'art. 68, comma 1, lett. b), d.lgs. 9 aprile 2008, accertato in Montemurlo, il 9 marzo 2022 (capo 5); 29, comma 1, 17, comma 1, lett. a), in rel. all'art. 55, comma 1, lett. a), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, accertato in Montemurlo, il 9 marzo 2022 (capo 6); 37, comma 9, in rel. all'art. 55, comma 5, lett. c), d.Igs. 9 aprile 2008, n. 81, commesso in Montemurlo, il 9 marzo 2022 (capo 7), perché non punibile per particolare tenuità del fatto. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto appello il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze, articolandolo in due motivi di impugnazione. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 16 ottobre 2025, ai sensi degli artt. 568, comma 5, e 593, commi 2 e 3, cod. proc. pen., rilevata l'inappellabilità della sentenza sopra indicata, ha qualificato l'appello come ricorso per cassazione e disposto la trasmissione degli atti a questa Corte per quanto di competenza. 2.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge per motivazione apparente e, comunque, contraddittoria. Deduce che: il Tribunale ha adottato motivazione apparente, in quanto non fornisce alcun elemento concreto da cui desumere che nel caso di specie "La condotta ha determinato una ridotta esposizione a pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma" e che "Le modalità esecutive della condotta non sono state connotate da aspetto particolarmente pericoloso o di grave allarme sociale"; la motivazione è anche contraddittoria poiché i Vigili del fuoco hanno accertato e sanzionato l'imputato, in primo luogo, per avere omesso di effettuare la valutazione dei rischi ed elaborare il relativo 2 documento;
non si comprende come il giudice non abbia ravvisato gravi violazioni in materia di prevenzione sul lavoro e incendi, visto che manca persino la complessiva valutazione di tutti i rischi connessi all'attività lavorativa svolta dall'imputato e visto che nulla, praticamente, era stato posto in essere per prevenire gravi conseguenze in caso di incendio;
il giudice ha motivato, eccentricamente, che l'attività dell'impresa era destinata alla cessazione e che l'imputato ha prontamente rimosso le fonti del pericolo;
la motivazione è giuridicamente inesistente, così sostanziandosi violazione di legge. 2.2 Con il secondo motivo deduce violazione di legge per avere il giudice erroneamente interpretato e applicato l'art. 131-bis cod. pen. Deduce che: quanto rilevato dal giudice per poter applicare l'art. 131-bis cod. proc. pen. non è sufficiente;
il giudice ha compiuto valutazioni errate per l'aspetto sostanziale;
appare ulteriormente errata l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. in ragione della condotta dell'imputato successiva ai fatti, consistita nel mancato pagamento della somma di euro 6.633,93. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. I motivi di ricorso possono trattarsi congiuntamente, stante la connessione tra le questioni poste. Deve, in primo luogo, rilevarsi che, diversamente da quanto prospettato dal Procuratore generale di questa Corte, pur essendo stato proposto un appello, l'impugnazione è ammissibile essendo stata lamentati vizi deducibili in sede di legittimità. Nella motivazione della sentenza impugnata quanto alla ricostruzione del fatto si legge quanto segue: "I Vigili del Fuoco hanno accertato che la porzione di capannone industriale occupato dalla ditta in oggetto comunica, tramite una porta a destra della zona lavorazione e un portone di ferro di tipo scorrevole in fondo, con altre attività lavorative. All'interno è presente il caricabatteria del muletto elevatore allacciato alla rete elettrica in zona non idonea e con materiale combustibile nelle immediate vicinanze. Con riferimento alle vie ed uscite di emergenza è stato accertato che era presente un'unica via di esodo distante più di 40 metri dal punto più lontano della ditta;
non risultava essere installata alcuna segnaletica di servizio delle vie di esodo e l'illuminazione di emergenza non risultava sufficiente a coprire il percorso di esodo. Gli estintori presenti all'interno della ditta risultavano non revisionati da personale specializzato: infatti l'ultima revisione risale al 2018 e la manichetta presente risulta non 3 funzionante. Il legale rappresentante non disponeva di un documento di valutazione dei rischi (DVR) ed è risultato che i tre operai presenti non avevano partecipato ad alcun corso di formazione sulla prevenzione degli incendi e sulla sicurezza". Il Tribunale ha anche rilevato che i Vigili del fuoco hanno impartito prescrizioni al AR, che in successivi accessi è stato verificato il progressivo smontaggio di tutti i macchinari, che la ditta ha trasferito la propria attività altrove, che il AR è stato ammesso al pagamento dell'ammenda per l'importo di euro 6.633,93 e che tale somma non è tata pagata. Il Tribunale, quindi, rilevata l'insussistenza di cause ostative, ha ritenuto applicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. con la seguente motivazione: "La condotta non (sic) determinato una ridotta esposizione a pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma, in considerazione del fatto che l'attività dell'impresa era destinata alla cessazione e che comunque l'imputato ha prontamente rimosso le fonti di pericolo. Le modalità esecutive della condotta non sono state connotate da nessun aspetto particolarmente pericoloso o di grave allarme sociale". Dal tenore complessivo della motivazione emerge che l'avverbio di negazione "non" presente dopo la parola condotta è un mero refuso e che il giudice ha ritenuto che la condotta dell'imputato ha determinato ridotta esposizione a pericolo. Occorre, poi, rammentare che "In tema di vizio di motivazione della sentenza, la motivazione apparente e, dunque, inesistente è ravvisabile soltanto quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizione prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Rv. 263100 — 01; Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, Mastrogiovanni, Rv. 247682 - 01). Inoltre, l'assenza di motivazione deve risultare dal testo della stessa e deve riguardare un punto decisivo della causa sottoposto al giudice di merito (Sez. 1, n. 9539 del 12/05/1999, Commisso, Rv. 215132 — 01). Ciò posto, la Corte ritiene che la motivazione del provvedimento impugnato sia apparente e che sussista la dedotta violazione di legge. La ridotta esposizione a pericolo del bene giuridico tutelato dalle norme e la rimozione delle fonti di pericolo sono state desunte da una destinazione dell'attività di impresa alla cessazione che, oltre a essere contraddetta dal menzionato trasferimento di sede, non considera minimamente da quanto fossero in atto le plurime condotte antigiuridiche. Pertanto, il giudice, ricorrendo ad affermazione apodittica e priva di reale efficacia dimostrativa, non spiega perché le modalità esecutive delle condotte non siano state connotate da aspetti pericolosi o di allarme sociale. 4 Il rilevato difetto di motivazione attiene, evidentemente, a un punto deciso della causa, posto che le argomentazioni relative alle modalità della condotta sorreggono la valutazione dei profili riguardanti l'esiguità del danno o del pericolo che devono essere necessariamente valutati per riconoscere la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sicché si impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Prato, in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Prato, in diversa persona fisica. Così deciso il 09/04/2026.