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Sentenza 22 marzo 2023
Sentenza 22 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/03/2023, n. 12107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12107 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LE TO OR nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE di APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, ND EG, che si è riportato alla memoria già depositata, concludendo per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla bancarotta fraudolenta distrattiva;
per inammissibilità del ricorso, nel resto. L'avv. Minissale si associa alle conclusioni del P.G. in relazione al secondo motivo e insiste per l'accoglimento anche del primo motivo. I Penale Sent. Sez. 5 Num. 12107 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 15/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della decisione del Tribunale di quella stessa città - che aveva dichiarato NT TU AL colpevole dei reati a lei ascritti, quale liquidatore della società "Centro alimentari s.r.l. in liquidazione" dichiarata fallita dal Tribunale di Messina il 23 aprile 2014, di bancarotta fraudolenta documentale ( capo A) e patrimoniale ( capo B) - ha rideterminato la durata delle pene accessorie fallimentari in anni tre, confermando nel resto le statuizioni di primo grado. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Francesca Giordano De Domenico, la quale si affida a tre motivi. 2.1. Con il primo, denuncia violazione o erronea applicazione della legge fallimentare, e correlati vizi della motivazione, carente e contraddittoria, con riguardo alla sussistenza degli elementi strutturali del delitto di bancarotta documentale. Si lamenta che, nella sentenza impugnata, sia stato travisato il motivo di appello, interpretato quale denuncia del mancato approfondimento del dolo, laddove, invece, il gravame aveva avuto riferimento al vizio di motivazione della decisione di primo grado per mancanza di chiarezza circa la condotta materiale che aveva dato luogo all'affermazione di responsabilità - se riferibile a un comportamento di sottrazione o occultamento delle scritture contabili, per cui sarebbe rilevante il dolo specifico, ovvero di omessa tenuta delle stesse, in tale ultimo caso rilevando la meno grave condotta di cui all'art. 217 L.F., punibile a titolo di colpa. Si denuncia, inoltre, la contraddittorietà della sentenza impugnata, laddove, in ragione della condotta ritenuta dal Tribunale, consistente nella omessa tenuta della contabilità, la Corte di appello avrebbe dovuto procedere alla corretta qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 217 L.F.. 2.2. Con il secondo motivo, è denunciata violazione delle norme di legge fallimentare quanto alla prova della bancarotta distrattiva, non avendo la Corte di appello argomentato alcunchè in merito alle condotte effettivamente depauperative, e al relativo elemento psicologico, che l'imputata avrebbe posto in essere, desunte, invece, nella sentenza impugnata, esclusivamente dal mero accertamento del passivo, mentre non risulta accertata l'effettiva esistenza dei beni che si assumono sottratti. 2.3. Con il terzo motivo si denunciano vizi della motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche, escluse senza una corretta e dovuta analisi del fatto e delle circostanze nonché della personalità dell'autrice. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato con riguardo al delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva, e su tale punto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Giudice di merito. Nel resto, il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Non coglie nel segno la doglianza difensiva che afferisce alla bancarotta documentale, laddove denuncia una intrinseca contraddizione nella sentenza impugnata, non risultando chiaro - nell'ottica difensiva - se sia stata ritenuta la fattispecie di distruzione/sottrazione/occultamento delle scritture contabili ovvero quella dell'omessa tenuta. 9 2.1. Partendo dall'imputazione relativa alla bancarotta documentale, essa consiste nell'avere sottratto o distrutto i libri e le altre scritture contabili con lo scopo di procurarsi un ingiusto profitto e procurare un pregiudizio ai creditori, che è, tra le condotte integranti la bancarotta fraudolenta documentale (insieme a quella di avere tenuto i libri contabili in modo da non permettere la ricostruzione del movimento degli affari), quella che, secondo condiviso canone ermeneutico, si caratterizza per il dolo specifico. 2.2. Come ricordato nella stessa sentenza impugnata, il Tribunale aveva ravvisato, piuttosto, a fronte di una solo parziale e frammentaria consegna delle scritture contabili, e della documentazione sociale e amministrativa, la fattispecie della omessa tenuta - a cagione della frammentarietà di quella rinvenuta e/o esibita al curatore - fraudolentemente finalizzata a recare pregiudizio ai creditori. Ha, infatti, precisato la Corte distrettuale - nel replicare all'analoga doglianza dell'appellante - che la consegna parziale della documentazione aveva reso estremamente complicata l'analisi dell'andamento della gestione societaria, delle cause del dissesto e del conseguente fallimento, non essendo stati depositati né i libri contabili nè la documentazione contabile di supporto, come pure la documentazione da cui desumere la compagine sociale e i bilanci. Ha, ancora, precisato che l'imputata, poco dopo la messa in liquidazione della società, aveva effettuato operazioni commerciali (cessione di beni societari, una parte dei quali in favore di una società in cui compariva come socia la figlia della ricorrente), che hanno prodotto un indebolimento della situazione dei creditori. Di tali operazioni, tuttavia, non si era trovata traccia, per la mancata consegna dei libri contabili, e - alla luce anche della opacità di tali operazioni contrattuali, che, peraltro, avevano dato luogo a tre procedimenti penali, e della mancanza di giustificazioni al riguardo - la Corte di appello ha ragionevolmente tratto gli indici sintomatici della fraudolenza, integranti il dolo specifico, ovvero dell'intento di danneggiare i creditori, uno di loro in particolare ( pg. 4 della sentenza impugnata). Dunque, con riguardo alla specifica fattispecie di bancarotta fraudolenta individuata in concreto - elemento su cui si appuntano le critiche della Difesa - se quella di sottrazione/distruzione delle scritture o quella di tenuta in modo da non permettere la ricostruzione dei movimenti degli affari la sentenza impugnata ha fatto chiaro riferimento all'ipotesi di sottrazione o distruzione delle scritture, laddove, a pag. 3, ricorda che il curatore non ha ricevuto la documentazione completa dall'imputata, e a pag. 5, nell'analizzare l'elemento soggettivo, dà atto di "parziale sottrazione definitiva e il tentativo di sottrazione ulteriore". 2.3. La doglianza difensiva, che si concentra sull'elemento soggettivo, per sostenere che, nell'ipotesi di omessa tenuta, è sufficiente la colpa, cosicchè la fattispecie concretamente realizzata sarebbe quella della bancarotta semplice, non è coerente con gli approdi ermeneutici di questa Corte. 2.4. Invero, come è noto, la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, legge fall. prevede due fattispecie alternative: -quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori;
- quella di tenuta 3 della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Rv. 269904). Secondo l'orientamento preferibile, declinato da questa Corte di legittimità in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili consiste nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, e costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), I. fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi, mentre per la sussistenza dell'omessa tenuta - che è integrata anche nell'ipotesi di parziale omissione - è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori (cfr. Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904; conf. Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, Inverardi, Rv. 276650). L'opzione supera, per rigore sistematico, quella più risalente, secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, devono ritenersi condotte equivalenti la distruzione, l'occultamento o la mancata consegna al curatore della documentazione e l'omessa o irregolare o incompleta tenuta delle scritture contabili, sicchè per la sussistenza del reato si riteneva sufficiente l'accertamento di una di esse e la presenza in capo all'imprenditore dello scopo di recare pregiudizio ai creditori e di rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari (Sez. 5, n. 8369 del 27/9/2013, dep. 2014, Azzarello, Rv. 259038; Sez. 5, n. 9435 del 12/6/1984, Kranaver, Rv. 166406). Nell'ottica di tale più risalente orientamento, infatti, non ha rilievo che la formula letterale della norma con il riferimento alla "tenuta" dei libri contabili "in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari", alluda ad un'azione positiva di tenuta irregolare, poiché detta ipotesi è da estendersi necessariamente a quella di omessa tenuta, al pari della totale distruzione o della sottrazione (cfr. Sez. 5, n. 6967 del 11/5/1981, Cristofari, Rv. 149775). Per quanto anche il più recente orientamento, a cui il Collegio aderisce (Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904), equipari senza dubbio "occultamento delle scritture contabili" e loro "omessa tenuta", esso afferma, contrariamente a quanto tradizionalmente sostenuto, una netta distinzione tra la diade "occultamento-omessa tenuta" delle scritture contabili e la fraudolenta tenuta di tali scritture, che, come detto, integra una fattispecie autonoma ed alternativa in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), I. fall. Si vuole dire che, anche l'ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili, deve essere ricondotta nell'alveo di tipicità dell'art. 216 comma primo, n.2, legge fall., atteso che la norma incriminatrice, punendo la tenuta della contabilità in modo tale da rendere relativamente 4 impossibile la ricostruzione dello stato patrimoniale e del volume d'affari dell'imprenditore, a fortiori ha inteso punire anche colui che non ha istituito la suddetta contabilità, anche solo per una parte della vita dell'impresa. A tal fine occorre, però, che l'omessa tenuta della contabilità (al pari di tutte le condotte riferibili alla prima ipotesi) sia sorretta da dolo specifico;
è necessario, cioè, accertare che scopo dell'omissione sia quello di recare pregiudizio ai creditori, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella - analoga sotto il profilo materiale - di bancarotta semplice documentale prevista dall'art. 217 legge fall. (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, Rv. 252992; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, Rv. 262915; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 279179). 2.5. A tali coordinate ermeneutiche si è attenuta la sentenza impugnata che ha chiaramente individuato, in considerazione della frammentaria e molto lacunosa documentazione contabile e di altri indici fattuali che si sono già ricordati, la finalità di pregiudicare il creditore che aveva agito per ottenere la declaratoria di fallimento e gli altri aventi diritto, in quanto condotta diretta a frapporre ostacoli alla ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società fallita. Poiché, quindi, secondo l'orientamento più che dominante, tra le condotte integranti la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, va ricompresa anche l'ipotesi della omessa tenuta delle scritture contabili, di talchè essa deve essere parificata alle condotte di sottrazione, distruzione e falsificazione della contabilità e, in quanto tale, punibile a titolo di dolo specifico (consistente nel fine di arrecare pregiudizio ai creditori), non può non rilevarsi come la motivazione della sentenza impugnata risulti coerente con tale indirizzo nello scrutinio dell'elemento psicologico del reato. 3. Diverso è l'approdo a cui il collegio perviene all'esito dello scrutinio del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva di cui al capo B). 3.1. Per quanto emerge dalla sentenza impugnata, la contestata distrazione della somma indicata nel capo di imputazione rappresentava, in sostanza, la differenza tra il saldo di cassa risultante alla fine dell'esercizio 2011 e quello riscontrato alla fine del 2012, in mancanza di giustificazioni da parte dell'imputata circa l'impiego della predetta somma e non risultando dalla documentazione contabile il modo in cui erano state impiegate le risorse finanziarie sottratte dalla cassa, né essendo possibile ricostruirne la sorte, attesa la lacunosità della stessa (cfr. sentenza primo grado pg. 5). Si afferma, inoltre, che le fonti di prova, ai fini della determinazione del predetto importo, sono costituite dalla relazione del curatore fallimentare ex art. 33 L.F. e dall'esame delle scritture contabili svolto dal consulente della curatela. Nella sentenza di primo grado si legge, ancora, che il curatore aveva ricevuto solo il libro IVA acquisti, il libro corrispettivi e il libro inventari, mentre, non erano stati depositati i libri contabili (libro giornale e schede di mastro) e sociali, l'ultimo bilancio è quello al 31/12/2010, e che la lacunosità della documentazione contabile della società fallita non ha consentito alla curatela di "accertare l'effettiva liquidità di cassa, tenuto conto delle presunte uscite non registrate".(pg. 5). Sempre la sentenza di primo grado, smentisce, inoltre, la tesi difensiva che la documentazione non esibita dall'imputata fosse stata già riversata in altro procedimento penale ( pg. 6 ). 5 3.2. Questo vuol dire che non è stata raggiunta la prova della effettiva disponibilità di liquidità nelle casse sociali, carenza probatoria che si riflette sulla prova della sottrazione della somma, che presuppone, appunto, la disponibilità effettiva in capo alla fallita del bene oggetto di distrazione, non potendo darsi rilievo, ai fini distrattivi, a una somma esistente "sulla carta", ma non nella realtà. E' evidente, allora, che per essere certi dell'esistenza della somma che si assume distratta occorre un giudizio di piena attendibilità delle scritture contabili, che, invece, gli stessi giudici di merito negano, laddove attestano in più punti, la loro inattendibilità, a cagione della parzialità e incompletezza. 3.3. Il principio di diritto che va ricordato è quello a mente del quale la responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale richiede l'accertamento della previa disponibilità in capo all'imprenditore fallito dei beni mancanti, nella loro esatta dimensione (Sez. 5, n. 35882 del 17/06/2010, Rv. 248425), accertamento che non è condizionato da alcuna presunzione (Sez. 5, n. 22787 del 12/05/2010, Rv. 247520), né da alcun onere di dimostrazione in capo al fallito, con la conseguenza che il giudice - ancorché le scritture di impresa costituiscano prova, ex art. 2710 cod. civ., nei riguardi dell'imprenditore - deve valutare, anche nel silenzio del fallito, l'attendibilità dell'annotazione contabile e dare congrua motivazione ove questa non sia apprezzabile per l'intrinseco dato oggettivo (Sez. 5, n. 40726 del 06/11/2006,Rv. 235767 - In applicazione di questo principio, la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello ha ritenuto integrato, in riforma della decisione del G.u.p., il reato di bancarotta per distrazione nel mancato rinvenimento, da parte degli organi fallimentari, della provvista relativa alla voce attiva della "cassa", senza fornire adeguata motivazione in ordine alla sua effettiva esistenza, pur in presenza di indici che la screditavano). Si è, altresì, affermato che l'accertamento della previa disponibilità da parte dell'imputato dei beni non rinvenuti in seno all'impresa non può fondarsi sulla presunzione di attendibilità dei libri e delle scritture contabili dell'impresa prevista dall'art. 2710 cod. civ., dovendo invece le risultanze desumibili da questi atti essere valutate - soprattutto quando la loro corrispondenza al vero sia negata dall'imprenditore - nella loro intrinseca attendibilità, anche alla luce della documentazione reperita e delle prove concretamente esperibili, al fine di accertare la loro corrispondenza al reale andamento degli affari e delle dinamiche aziendali ( Sez. 5, n. 52219 del 30/10/2014 Rv. 262197), cosicchè, il giudice dovrà congruamente motivare ove l'attendibilità della scrittura contabile non sia apprezzabile per l'intrinseco dato oggettivo (Sez. 5 n. 55805 del 03/10/2018,Rv. 274621). 3.4. Venendo al caso di specie, deve rilevarsi come la sentenza impugnata ometta, invece, di chiarire perché, dopo avere affermato che le scritture erano incomplete e inattendibili, le abbia poi ritenute degne di fede con riguardo alla attestazione dei saldi di cassa. La sentenza avrebbe dovuto dare atto, in presenza di scritture ritenute inattendibili, quantomeno delle circostanze che avevano condotto il curatore a ritenerne, invece, la 17 attendibilità sul punto, ovvero, con riguardo alle annotazioni delle rimanenze di cassa, e di come fosse riuscito a riscontrarle documentalmente ( Sez. 5, n. 507 del 14/10/2022, dep. 6 2023). Tale valutazione "a monte" risulta del tutto genericamente evocata nella sentenza impugnata, rendendosi necessario il rinvio per nuovo esame sul punto, al Giudice di merito. 3.5. In conclusione, va ricordato che il principio di diritto evocato nella sentenza impugnata - secondo cui la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione da parte dell'amministratore della destinazione dei beni suddetti ( Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015 (dep. 2016 ) Rv. 267710 ; Sez. 5 n. 11095 del 13/02/2014, Rv. 262741; Sez. 5 n. 22894 del 17/04/2013, Rv. 255385; Sez. 5 n. 7048 del 27/11/2008, Rv. 243295; Sez. 5 n. 3400/05 del 15/12/2004 , Rv. 231411) - presuppone, tuttavia, un giudizio di attendibilità delle scritture, nel senso che, una volta accertata la esistenza effettiva dei beni o delle somme nel patrimonio della società, a fronte della loro successiva assenza, in tal caso, il reato può essere ravvisato anche solo se il fallito non è stato in grado di dimostrare la effettiva destinazione dei beni. Ma, come detto, tale prova manca nel caso di specie. 4. L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo B), risultando invece infondato il motivo riguardante la bancarotta documentale, e restando assorbito il motivo sulle circostanze. Deve, quindi, disporsi rinvio al Giudice di merito che, nel rinnovato giudizio, colmerà la lacuna argomentativa che si è posta in luce, attenendosi ai richiamati principi di diritto. All'esito del predetto scrutinio resta affidata al Giudice di merito anche la valutazione in merito alle circostanze, con riguardo sia alle attenuanti generiche che a quella di cui all'art. 219 co. 2 n. 1 L. F. ( più fatti di bancarotta).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo b) con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, 15 febbraio 2023 l'Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, ND EG, che si è riportato alla memoria già depositata, concludendo per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla bancarotta fraudolenta distrattiva;
per inammissibilità del ricorso, nel resto. L'avv. Minissale si associa alle conclusioni del P.G. in relazione al secondo motivo e insiste per l'accoglimento anche del primo motivo. I Penale Sent. Sez. 5 Num. 12107 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 15/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della decisione del Tribunale di quella stessa città - che aveva dichiarato NT TU AL colpevole dei reati a lei ascritti, quale liquidatore della società "Centro alimentari s.r.l. in liquidazione" dichiarata fallita dal Tribunale di Messina il 23 aprile 2014, di bancarotta fraudolenta documentale ( capo A) e patrimoniale ( capo B) - ha rideterminato la durata delle pene accessorie fallimentari in anni tre, confermando nel resto le statuizioni di primo grado. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Francesca Giordano De Domenico, la quale si affida a tre motivi. 2.1. Con il primo, denuncia violazione o erronea applicazione della legge fallimentare, e correlati vizi della motivazione, carente e contraddittoria, con riguardo alla sussistenza degli elementi strutturali del delitto di bancarotta documentale. Si lamenta che, nella sentenza impugnata, sia stato travisato il motivo di appello, interpretato quale denuncia del mancato approfondimento del dolo, laddove, invece, il gravame aveva avuto riferimento al vizio di motivazione della decisione di primo grado per mancanza di chiarezza circa la condotta materiale che aveva dato luogo all'affermazione di responsabilità - se riferibile a un comportamento di sottrazione o occultamento delle scritture contabili, per cui sarebbe rilevante il dolo specifico, ovvero di omessa tenuta delle stesse, in tale ultimo caso rilevando la meno grave condotta di cui all'art. 217 L.F., punibile a titolo di colpa. Si denuncia, inoltre, la contraddittorietà della sentenza impugnata, laddove, in ragione della condotta ritenuta dal Tribunale, consistente nella omessa tenuta della contabilità, la Corte di appello avrebbe dovuto procedere alla corretta qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 217 L.F.. 2.2. Con il secondo motivo, è denunciata violazione delle norme di legge fallimentare quanto alla prova della bancarotta distrattiva, non avendo la Corte di appello argomentato alcunchè in merito alle condotte effettivamente depauperative, e al relativo elemento psicologico, che l'imputata avrebbe posto in essere, desunte, invece, nella sentenza impugnata, esclusivamente dal mero accertamento del passivo, mentre non risulta accertata l'effettiva esistenza dei beni che si assumono sottratti. 2.3. Con il terzo motivo si denunciano vizi della motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche, escluse senza una corretta e dovuta analisi del fatto e delle circostanze nonché della personalità dell'autrice. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato con riguardo al delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva, e su tale punto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Giudice di merito. Nel resto, il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Non coglie nel segno la doglianza difensiva che afferisce alla bancarotta documentale, laddove denuncia una intrinseca contraddizione nella sentenza impugnata, non risultando chiaro - nell'ottica difensiva - se sia stata ritenuta la fattispecie di distruzione/sottrazione/occultamento delle scritture contabili ovvero quella dell'omessa tenuta. 9 2.1. Partendo dall'imputazione relativa alla bancarotta documentale, essa consiste nell'avere sottratto o distrutto i libri e le altre scritture contabili con lo scopo di procurarsi un ingiusto profitto e procurare un pregiudizio ai creditori, che è, tra le condotte integranti la bancarotta fraudolenta documentale (insieme a quella di avere tenuto i libri contabili in modo da non permettere la ricostruzione del movimento degli affari), quella che, secondo condiviso canone ermeneutico, si caratterizza per il dolo specifico. 2.2. Come ricordato nella stessa sentenza impugnata, il Tribunale aveva ravvisato, piuttosto, a fronte di una solo parziale e frammentaria consegna delle scritture contabili, e della documentazione sociale e amministrativa, la fattispecie della omessa tenuta - a cagione della frammentarietà di quella rinvenuta e/o esibita al curatore - fraudolentemente finalizzata a recare pregiudizio ai creditori. Ha, infatti, precisato la Corte distrettuale - nel replicare all'analoga doglianza dell'appellante - che la consegna parziale della documentazione aveva reso estremamente complicata l'analisi dell'andamento della gestione societaria, delle cause del dissesto e del conseguente fallimento, non essendo stati depositati né i libri contabili nè la documentazione contabile di supporto, come pure la documentazione da cui desumere la compagine sociale e i bilanci. Ha, ancora, precisato che l'imputata, poco dopo la messa in liquidazione della società, aveva effettuato operazioni commerciali (cessione di beni societari, una parte dei quali in favore di una società in cui compariva come socia la figlia della ricorrente), che hanno prodotto un indebolimento della situazione dei creditori. Di tali operazioni, tuttavia, non si era trovata traccia, per la mancata consegna dei libri contabili, e - alla luce anche della opacità di tali operazioni contrattuali, che, peraltro, avevano dato luogo a tre procedimenti penali, e della mancanza di giustificazioni al riguardo - la Corte di appello ha ragionevolmente tratto gli indici sintomatici della fraudolenza, integranti il dolo specifico, ovvero dell'intento di danneggiare i creditori, uno di loro in particolare ( pg. 4 della sentenza impugnata). Dunque, con riguardo alla specifica fattispecie di bancarotta fraudolenta individuata in concreto - elemento su cui si appuntano le critiche della Difesa - se quella di sottrazione/distruzione delle scritture o quella di tenuta in modo da non permettere la ricostruzione dei movimenti degli affari la sentenza impugnata ha fatto chiaro riferimento all'ipotesi di sottrazione o distruzione delle scritture, laddove, a pag. 3, ricorda che il curatore non ha ricevuto la documentazione completa dall'imputata, e a pag. 5, nell'analizzare l'elemento soggettivo, dà atto di "parziale sottrazione definitiva e il tentativo di sottrazione ulteriore". 2.3. La doglianza difensiva, che si concentra sull'elemento soggettivo, per sostenere che, nell'ipotesi di omessa tenuta, è sufficiente la colpa, cosicchè la fattispecie concretamente realizzata sarebbe quella della bancarotta semplice, non è coerente con gli approdi ermeneutici di questa Corte. 2.4. Invero, come è noto, la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, legge fall. prevede due fattispecie alternative: -quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori;
- quella di tenuta 3 della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Rv. 269904). Secondo l'orientamento preferibile, declinato da questa Corte di legittimità in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili consiste nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, e costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), I. fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi, mentre per la sussistenza dell'omessa tenuta - che è integrata anche nell'ipotesi di parziale omissione - è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori (cfr. Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904; conf. Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, Inverardi, Rv. 276650). L'opzione supera, per rigore sistematico, quella più risalente, secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, devono ritenersi condotte equivalenti la distruzione, l'occultamento o la mancata consegna al curatore della documentazione e l'omessa o irregolare o incompleta tenuta delle scritture contabili, sicchè per la sussistenza del reato si riteneva sufficiente l'accertamento di una di esse e la presenza in capo all'imprenditore dello scopo di recare pregiudizio ai creditori e di rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari (Sez. 5, n. 8369 del 27/9/2013, dep. 2014, Azzarello, Rv. 259038; Sez. 5, n. 9435 del 12/6/1984, Kranaver, Rv. 166406). Nell'ottica di tale più risalente orientamento, infatti, non ha rilievo che la formula letterale della norma con il riferimento alla "tenuta" dei libri contabili "in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari", alluda ad un'azione positiva di tenuta irregolare, poiché detta ipotesi è da estendersi necessariamente a quella di omessa tenuta, al pari della totale distruzione o della sottrazione (cfr. Sez. 5, n. 6967 del 11/5/1981, Cristofari, Rv. 149775). Per quanto anche il più recente orientamento, a cui il Collegio aderisce (Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904), equipari senza dubbio "occultamento delle scritture contabili" e loro "omessa tenuta", esso afferma, contrariamente a quanto tradizionalmente sostenuto, una netta distinzione tra la diade "occultamento-omessa tenuta" delle scritture contabili e la fraudolenta tenuta di tali scritture, che, come detto, integra una fattispecie autonoma ed alternativa in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), I. fall. Si vuole dire che, anche l'ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili, deve essere ricondotta nell'alveo di tipicità dell'art. 216 comma primo, n.2, legge fall., atteso che la norma incriminatrice, punendo la tenuta della contabilità in modo tale da rendere relativamente 4 impossibile la ricostruzione dello stato patrimoniale e del volume d'affari dell'imprenditore, a fortiori ha inteso punire anche colui che non ha istituito la suddetta contabilità, anche solo per una parte della vita dell'impresa. A tal fine occorre, però, che l'omessa tenuta della contabilità (al pari di tutte le condotte riferibili alla prima ipotesi) sia sorretta da dolo specifico;
è necessario, cioè, accertare che scopo dell'omissione sia quello di recare pregiudizio ai creditori, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella - analoga sotto il profilo materiale - di bancarotta semplice documentale prevista dall'art. 217 legge fall. (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, Rv. 252992; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, Rv. 262915; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 279179). 2.5. A tali coordinate ermeneutiche si è attenuta la sentenza impugnata che ha chiaramente individuato, in considerazione della frammentaria e molto lacunosa documentazione contabile e di altri indici fattuali che si sono già ricordati, la finalità di pregiudicare il creditore che aveva agito per ottenere la declaratoria di fallimento e gli altri aventi diritto, in quanto condotta diretta a frapporre ostacoli alla ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società fallita. Poiché, quindi, secondo l'orientamento più che dominante, tra le condotte integranti la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, va ricompresa anche l'ipotesi della omessa tenuta delle scritture contabili, di talchè essa deve essere parificata alle condotte di sottrazione, distruzione e falsificazione della contabilità e, in quanto tale, punibile a titolo di dolo specifico (consistente nel fine di arrecare pregiudizio ai creditori), non può non rilevarsi come la motivazione della sentenza impugnata risulti coerente con tale indirizzo nello scrutinio dell'elemento psicologico del reato. 3. Diverso è l'approdo a cui il collegio perviene all'esito dello scrutinio del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva di cui al capo B). 3.1. Per quanto emerge dalla sentenza impugnata, la contestata distrazione della somma indicata nel capo di imputazione rappresentava, in sostanza, la differenza tra il saldo di cassa risultante alla fine dell'esercizio 2011 e quello riscontrato alla fine del 2012, in mancanza di giustificazioni da parte dell'imputata circa l'impiego della predetta somma e non risultando dalla documentazione contabile il modo in cui erano state impiegate le risorse finanziarie sottratte dalla cassa, né essendo possibile ricostruirne la sorte, attesa la lacunosità della stessa (cfr. sentenza primo grado pg. 5). Si afferma, inoltre, che le fonti di prova, ai fini della determinazione del predetto importo, sono costituite dalla relazione del curatore fallimentare ex art. 33 L.F. e dall'esame delle scritture contabili svolto dal consulente della curatela. Nella sentenza di primo grado si legge, ancora, che il curatore aveva ricevuto solo il libro IVA acquisti, il libro corrispettivi e il libro inventari, mentre, non erano stati depositati i libri contabili (libro giornale e schede di mastro) e sociali, l'ultimo bilancio è quello al 31/12/2010, e che la lacunosità della documentazione contabile della società fallita non ha consentito alla curatela di "accertare l'effettiva liquidità di cassa, tenuto conto delle presunte uscite non registrate".(pg. 5). Sempre la sentenza di primo grado, smentisce, inoltre, la tesi difensiva che la documentazione non esibita dall'imputata fosse stata già riversata in altro procedimento penale ( pg. 6 ). 5 3.2. Questo vuol dire che non è stata raggiunta la prova della effettiva disponibilità di liquidità nelle casse sociali, carenza probatoria che si riflette sulla prova della sottrazione della somma, che presuppone, appunto, la disponibilità effettiva in capo alla fallita del bene oggetto di distrazione, non potendo darsi rilievo, ai fini distrattivi, a una somma esistente "sulla carta", ma non nella realtà. E' evidente, allora, che per essere certi dell'esistenza della somma che si assume distratta occorre un giudizio di piena attendibilità delle scritture contabili, che, invece, gli stessi giudici di merito negano, laddove attestano in più punti, la loro inattendibilità, a cagione della parzialità e incompletezza. 3.3. Il principio di diritto che va ricordato è quello a mente del quale la responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale richiede l'accertamento della previa disponibilità in capo all'imprenditore fallito dei beni mancanti, nella loro esatta dimensione (Sez. 5, n. 35882 del 17/06/2010, Rv. 248425), accertamento che non è condizionato da alcuna presunzione (Sez. 5, n. 22787 del 12/05/2010, Rv. 247520), né da alcun onere di dimostrazione in capo al fallito, con la conseguenza che il giudice - ancorché le scritture di impresa costituiscano prova, ex art. 2710 cod. civ., nei riguardi dell'imprenditore - deve valutare, anche nel silenzio del fallito, l'attendibilità dell'annotazione contabile e dare congrua motivazione ove questa non sia apprezzabile per l'intrinseco dato oggettivo (Sez. 5, n. 40726 del 06/11/2006,Rv. 235767 - In applicazione di questo principio, la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello ha ritenuto integrato, in riforma della decisione del G.u.p., il reato di bancarotta per distrazione nel mancato rinvenimento, da parte degli organi fallimentari, della provvista relativa alla voce attiva della "cassa", senza fornire adeguata motivazione in ordine alla sua effettiva esistenza, pur in presenza di indici che la screditavano). Si è, altresì, affermato che l'accertamento della previa disponibilità da parte dell'imputato dei beni non rinvenuti in seno all'impresa non può fondarsi sulla presunzione di attendibilità dei libri e delle scritture contabili dell'impresa prevista dall'art. 2710 cod. civ., dovendo invece le risultanze desumibili da questi atti essere valutate - soprattutto quando la loro corrispondenza al vero sia negata dall'imprenditore - nella loro intrinseca attendibilità, anche alla luce della documentazione reperita e delle prove concretamente esperibili, al fine di accertare la loro corrispondenza al reale andamento degli affari e delle dinamiche aziendali ( Sez. 5, n. 52219 del 30/10/2014 Rv. 262197), cosicchè, il giudice dovrà congruamente motivare ove l'attendibilità della scrittura contabile non sia apprezzabile per l'intrinseco dato oggettivo (Sez. 5 n. 55805 del 03/10/2018,Rv. 274621). 3.4. Venendo al caso di specie, deve rilevarsi come la sentenza impugnata ometta, invece, di chiarire perché, dopo avere affermato che le scritture erano incomplete e inattendibili, le abbia poi ritenute degne di fede con riguardo alla attestazione dei saldi di cassa. La sentenza avrebbe dovuto dare atto, in presenza di scritture ritenute inattendibili, quantomeno delle circostanze che avevano condotto il curatore a ritenerne, invece, la 17 attendibilità sul punto, ovvero, con riguardo alle annotazioni delle rimanenze di cassa, e di come fosse riuscito a riscontrarle documentalmente ( Sez. 5, n. 507 del 14/10/2022, dep. 6 2023). Tale valutazione "a monte" risulta del tutto genericamente evocata nella sentenza impugnata, rendendosi necessario il rinvio per nuovo esame sul punto, al Giudice di merito. 3.5. In conclusione, va ricordato che il principio di diritto evocato nella sentenza impugnata - secondo cui la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione da parte dell'amministratore della destinazione dei beni suddetti ( Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015 (dep. 2016 ) Rv. 267710 ; Sez. 5 n. 11095 del 13/02/2014, Rv. 262741; Sez. 5 n. 22894 del 17/04/2013, Rv. 255385; Sez. 5 n. 7048 del 27/11/2008, Rv. 243295; Sez. 5 n. 3400/05 del 15/12/2004 , Rv. 231411) - presuppone, tuttavia, un giudizio di attendibilità delle scritture, nel senso che, una volta accertata la esistenza effettiva dei beni o delle somme nel patrimonio della società, a fronte della loro successiva assenza, in tal caso, il reato può essere ravvisato anche solo se il fallito non è stato in grado di dimostrare la effettiva destinazione dei beni. Ma, come detto, tale prova manca nel caso di specie. 4. L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo B), risultando invece infondato il motivo riguardante la bancarotta documentale, e restando assorbito il motivo sulle circostanze. Deve, quindi, disporsi rinvio al Giudice di merito che, nel rinnovato giudizio, colmerà la lacuna argomentativa che si è posta in luce, attenendosi ai richiamati principi di diritto. All'esito del predetto scrutinio resta affidata al Giudice di merito anche la valutazione in merito alle circostanze, con riguardo sia alle attenuanti generiche che a quella di cui all'art. 219 co. 2 n. 1 L. F. ( più fatti di bancarotta).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo b) con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, 15 febbraio 2023 l'Il Consigliere estensore