Sentenza 20 ottobre 2011
Massime • 1
In sede di pronuncia su una domanda di riabilitazione, la prova della buona condotta necessita della acquisizione di indici che abbiano un significato univoco di recupero del condannato ad un corretto, anche se non esemplare, modello di vita, non potendosi per contro riconnettere ad un singolo episodio di intemperanza - che non sia espressivo di una generale condotta di vita - valore sintomatico di non completamento dell'emenda. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione con la quale il Tribunale di sorveglianza aveva respinto l'istanza di riabilitazione, basando la valutazione negativa su alcuni episodi circoscritti temporalmente e connessi a dissidi condominiali, per i quali l'instaurato procedimento penale si era concluso con sentenza di non doversi procedere per mancanza di querela).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/10/2011, n. 3346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3346 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 20/10/2011
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARTA Adriana - Consigliere - N. 3334
Dott. LA POSTA Lucia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 46837/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MO AH N. IL 09/02/1959;
avverso l'ordinanza n. 503/2009 TRIB. SORVEGLIANZA di TRENTO, del 25/10/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADRIANA CARTA;
lette le conclusioni del PG Dott. Delehaye Enrico che ha chiesto che il ricorso sia rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
RILEVA IN FATTO
1.- Con ordinanza pronunciata il 25 ottobre 2010 il Tribunale di sorveglianza di Trento respingeva la richiesta concessione della riabilitazione proposta da OU AB con riguardo alla sentenza di condanna 3.10.2003 della Corte di appello di Trento. Riteneva il tribunale che l'istante nel periodo successivo all'estinzione della pena non avesse dato prove effettive e costanti di buona condotta a cagione di: due o tre litigi con un condomino, un episodio di minaccia nei confronti del medesimo condomino sfociato in una denuncia-querela poi rimessa, la mancata prova dell'avvenuto pagamento delle spese di rimessione di detta querela. 2.- Ha proposto ricorso per Cassazione personalmente il difensore di OU AB il quale deduce:
a) inosservanza dell'art. 525 c.p.p., comma 2, per essere stata assunta la decisione da un collegio composto da persone fisiche diverse da quelle che avevano partecipato alla trattazione dell'udienza;
b) erronea applicazione dell'art. 179 c.p. e manifesta illogicità della motivazione per avere il tribunale di sorveglianza fondato la decisione di rigetto invece che sulla condotta globalmente tenuta dal condannato nel periodo di riferimento su sui soli fatti per i quali era stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere per remissione di querela, senza tener conto degli elementi positivi pure in ordinanza evidenziati e della circostanza che i fatti di minaccia oggetto della querela erano stati inquadrati anche dal giudice di merito nell'ambito di banali liti condominiali;
c) inosservanza dell'art. 179 c.p. e manifesta illogicità della motivazione per aver fondato il rigetto dell'istanza di riabilitazione sull'asserito mancato pagamento delle spese processuali relative al procedimento definito con sentenza di non luogo a provvedere per il reato di minacce per intervenuta remissione di querela.
3.- Il Procuratore Generale presso questa Corte dott. Enrico Delehaye, con atto depositato il 25.2.2011, ha chiesto che il ricorso sia rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
OSSERVA IN DIRITTO
1.- Va preliminarmente rilevata l'infondatezza del primo motivo di ricorso relativo alla violazione dell'art. 525 c.p.p., dall'esame degli atti - consentito nel caso di specie stante la natura della censura attinente a dedotto errore in procedendo- risulta, infatti, che, pur essendo mutato il collegio rispetto all'udienza precedente a quella di decisione, fu nuovamente effettuata la relazione e le parti, senza richiedere rinnovazione alcuna, hanno rassegnato le rispettive conclusioni dinnanzi al nuovo collegio. Ed invero secondo la giurisprudenza di questa Corte "il principio di immutabilità del giudice, che trova applicazione anche nel procedimento di sorveglianza, comporta che la decisione debba essere assunta dallo stesso giudice che ha provveduto alla trattazione della procedura, ma non impedisce che in esso, poiché l'attività di raccolta del materiale probatorio ha luogo in modo semplificato, senza necessità di provvedimenti formali di ammissione e di lettura, possano essere utilizzati anche atti precedentemente ammessi o acquisiti davanti al giudice in diversa composizione" (Cass. Sez. 1, sent. 12.2.2009, n. 9006, Rv. 242891). 2.- Sono invece fondate, nei limiti di cui alle successive argomentazioni, le altre censure illustrate dal difensore ricorrente. Secondo il principio di diritto più volte ribadito da questa Corte di legittimità e condiviso dal Collegio, le denunce per fatti successivi alla sentenza cui si riferisce l'istanza di riabilitazione non sono automaticamente ostative alla concessione della stessa, pur potendo essere valutate per trarre da esse elementi di persuasione, in considerazione della natura e gravità dei nuovi reati, in ordine al giudizio globale, positivo o negativo, di mantenimento della buona condotta richiesta per la riabilitazione (Cass. Sez. 1, sent. 14.1.1992, n. 80, Rv. 189604; Cass. Sez. 1, sent. 14.1.1992, n. 80, Rv. 189604; Cass. Sez. 1, sent. 8.11.2005, n. 43435, Rv.233271; Cass. Sez. 1, sent. 24.10.2007, n. 46270, Rv.238486; Cass. Sez. 1, sent 24.10.2007, n. 46270, Rv.238486; Cass. Sez. 1, sent. 18.3.2008, n. 14662, Rv. 239908; Cass. Sez. 1, sent. 8.5.2009, n. 22374, Rv. 244131).
Nel caso di specie il tribunale di sorveglianza, pur dando atto che le informazioni sulla condotta dell'istante nel periodo in valutazione sono positive, fonda il suo giudizio negativo su alcuni episodi circoscritti temporalmente e connessi a dissidi condominiali dai quali, pur in mancanza di uno specifico accertamento giudiziale circa la veridicità e l'effettiva portata (il relativo procedimento è stato infatti concluso con sentenza di non doversi procedere per remissione di querela), desume l'attitudine del richiedente a turbolenti rapporti di vicinato e la conseguente mancanza di prove costanti di buona condotta.
Va in proposito sottolineato che per la prova della buona condotta è necessario che siano acquisiti indici certi di completata emenda - non in termini di giudizio basati su criteri di virtù sociale o canoni transeunti di moralità latu sensu intesa - nel percorso aperto dalla sanzione penale ed è, quindi, necessario che detti indici abbiano un significato univoco di recupero ad un corretto, anche se non esemplare, modello di vita. Se ciò e chiaro per l'efficacia "positiva" degli indici, uguale ordine logico deve essere seguito per la valutazione di pretesi indici "negativi" della buona condotta, non potendosi riconnettere a singoli ed isolati episodi di intemperanza - che non siano espressivi di una generale condotta di vita - valore sintomatico di non completamento dell'emenda. Infine è sicuramente un dato del tutto neutro rispetto al giudizio sulla condotta del richiedente l'omessa prova del pagamento delle spese processuali conseguenti alla pronuncia di non luogo a procedere per estinzione del reato a seguito di remissione di querela, posto che trattasi di procedimento diverso da quello per il quale la riabilitazione era stata domandata e in relazione al quale, peraltro, nessun onere di allegazione probatoria incombeva sull'istante. 3.- Per le ragioni sopra esposte l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Trento.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Trento.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2012