Cass. pen., sez. I, sentenza 20/10/2011, n. 3346
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Sentenza 20 ottobre 2011

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In sede di pronuncia su una domanda di riabilitazione, la prova della buona condotta necessita della acquisizione di indici che abbiano un significato univoco di recupero del condannato ad un corretto, anche se non esemplare, modello di vita, non potendosi per contro riconnettere ad un singolo episodio di intemperanza - che non sia espressivo di una generale condotta di vita - valore sintomatico di non completamento dell'emenda. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione con la quale il Tribunale di sorveglianza aveva respinto l'istanza di riabilitazione, basando la valutazione negativa su alcuni episodi circoscritti temporalmente e connessi a dissidi condominiali, per i quali l'instaurato procedimento penale si era concluso con sentenza di non doversi procedere per mancanza di querela).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 20/10/2011, n. 3346
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3346
    Data del deposito : 20 ottobre 2011

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