Sentenza 11 gennaio 2008
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È inammissibile, per mancanza di interesse, il ricorso della parte civile avverso la sentenza di estinzione del reato per remissione di querela.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/01/2008, n. 5373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5373 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 11/01/2008
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 65
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 024204/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TI EN;
2) SI IL N. IL 19/09/1978;
3) SI AN RO N. IL 01/05/1944;
4) TA NI N. IL 25/06/1968;
5) PO IA N. IL 02/11/1964;
avverso SENTENZA del 07/04/2006 GIUDICE DI PACE di CAMPI SALENTINA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DIDONE ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CONSOLO Santi che ha concluso per il rigetto;
udito il difensore avv. FALCOLINI Enrico Egidio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ER CE, in qualità di parte civile, ricorre per cassazione contro la sentenza del 7 aprile 2006 con la quale il Giudice di pace di Campi Salentina ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di SI MA, SI SC OR, TA EU e IT AM in ordine al reato di concorso in lesioni in danno del ER per essere il reato stesso estinto per remissione di querela.
Il ricorrente denuncia inosservanza o erronea applicazione degli artt. 152 e 155 c.p. deducendo che egli aveva rimesso la querela nei confronti del solo IT AM mentre aveva dichiarato di non voler rimettere la querela nei confronti degli altri imputati contro i quali si era costituito parte civile. Invoca la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "nel caso in cui il querelante manifesti contestualmente la volontà di perseguire alcuni colpevoli e non altri, l'intento punitivo ha prevalenza, in quanto esso, in base all'art. 123 cod. pen., permane e si espande, mentre la rinuncia risulta inoperante, in quanto implicitamente sottoposta alla condizione che vengano perseguiti gli altri responsabili e, dunque, priva di efficacia, secondo quanto disposto dall'art. 339 c.p.p., comma 2" (Sez. 5, Sentenza n. 10398 del 1999).
Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto privo di interesse.
Infatti, già da tempo questa Sezione ha rilevato che "è inammissibile per mancanza di interesse il ricorso della parte civile contro la sentenza che dichiara non doversi procedere perché estinto il reato per remissione di querela" (Sez. 5, Sentenza n. 3862 del 1981, in Riv. Pen., 1981, 634). La ragione è chiara.
In difetto di impugnazione da parte del P.M. l'annullamento della sentenza dovrebbe essere pronunciato con rinvio al giudice civile. Sennonché, "il risarcimento del danno non patrimoniale non consegue necessariamente ad un fatto riconosciuto in concreto come reato dal giudice penale, ma ad un fatto illecito che, per avere in sè in astratto le caratteristiche di un reato, presenta una maggiore gravità e determina una maggiore sanzione civile. Sotto tale profilo, la mancata presentazione o la tardività della querela equivale alla remissione di essa, ed il giudice civile, essendo mancato l'accertamento del fatto reato da parte del giudice penale, ha il potere, in detta ipotesi, di accertare, ai fini civili, se il fatto dannoso abbia tale carattere" (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 954 del 1962; 5^ 2505/60, 736/50, 1563/58). Peraltro, "la remissione del debito può essere anche tacita, ma deve in tal caso risultare da un comportamento che manifesta in modo univoco la volontà di rinunziare al credito. La rimessione della querela in sede penale non può mai, da sola, integrare tale univoca manifestazione di volontà, perché non esprime niente di più della volontà di revocare quella domanda di punizione in essa contenuta" (Sez. 3, Sentenza n. 1752 del 06/06/1972 (Rv. 358698). Da ultimo, va ricordato che "nei casi d'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela, spetta al giudice civile accertare se ricorrano o meno gli estremi di un reato al fine della liquidazione dei danni morali" (Sez. 3, Sentenza n. 15022 del 21/11/2000 (Rv. 541961). Sì che, non essendo preclusa l'azione civile, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2008