Sentenza 23 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/05/2001, n. 7017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7017 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBI 701 7 /0 1 C.C. 66697 IN NOME DEL POPOLO ALIANO PRTE SUPREMA DI CASSAZIONE A I R Sezione Tributaria 8 Oggetto 6 A 8 E . 9 T N N 1 / U - O - Presidente Vincenzo CARBONE I 4 D / B I Z 6 Ə A Ɔ 2 R L . R L T T R Y - Consigliere A Mario CICALA S F I , . B D G A E A I L T R E R Aldo Rel. Consigliere R.G.N. 21396/99 D CECCHERINI 1 E - 3 I A T 1 S D A N . Consigliere Cron. 16164 E E S N M T Dott. Salvatore DI PALMA I N A E S E Consigliere Rep. Dott. Francesco TIRELLI ha pronunciato la seguente Ud. 20/03/01 SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro E tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, E L N I O I V Z I A presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo S C S 7 A C E 9 I rappresenta e difende ope legis;
N D 6 A O 6 I M E 6 P R ricorrente P . U M S N A E T R C
contro
O C MANCINI ARRIGO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CONCA D'ORO 25, presso lo studio dell'avvocato RITA GRADARA, difeso dagli avvocati GASPARE FALSITTA, SILVIA PANSIERI, giusta procura in calce;
controricorrente avverso la sentenza n. 65/98 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il2001 538 28/09/98; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/01 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato DE STEFANO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso;
l'accoglimento del motivo sulle sanzioni e sulla diaria (dove compaiono). -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione tributaria di primo grado di Mi- lano, con decisione n. 183/47/93, confermata in ap- pello dalla Commissione regionale con sentenza 26 maggio 1998, annullò gli avvisi di accertamento dei redditi del 1985, 1986 e 1987, ai fini Irpef, noti- ficati a RI CI, dipendente della Banca commerciale italiana. Con i predetti avvisi erano stati recuperati a tassazione gli emolumenti perce- piti a titolo di differenza canoni di locazione nei tre anni, e a titolo di indennità di trasferta nel 1985. Contro la sentenza di appello ha proposto ri- corso per cassazione il Ministero delle finanze, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Sta- to, con quattro motivi, notificandolo in data 8 no- vembre 1999. Il CI resiste con controricorso, nel quale chiede il rigetto del ricorso, e in via subordinata la dichiarazione di inapplicabilità delle sanzioni irrogate per obiettiva incertezza. Il ricorrente ha depositato memoria. . 8 3 3 5 2 MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso(ricorso proposto, il Ministero denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 48 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 e degli artt. 46 e 48 del d.P.R. 22 dicembre 1996 n. 917). Deduce che, in base al principio di onnicomprensività sta- bilito dall'art. 48 del d.P.R. n. 597 del 1973, le indennità in questione derivavano dal rapporto di lavoro. Nel controricorso, il CI contesta che nel- la fattispecie possa trovare applicazione la norma- tiva contenuta nel testo unico n. 917 del 1986, che presuppone la conformità della dichiarazione alle . nuove disposizioni, (art. 36 d.P.R. n. 42 del 1988), mancante nella fattispecie, e sostiene che in base alla disciplina del d.P.R. n. 597 del 1973 gli emolumenti in questione non erano tassabili. Una diversa interpretazione dell'art. 48 del d.P.R. n. 597/1973 comporterebbe dubbi di legittimità co- stituzionale, violando il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.), perché si risolvereb- be nella tassazione di una mera reintegrazione pa- trimoniale, e il principio di eguaglianza (art. 3 cost.), per il diverso trattamento riservato a la- voratori dipendenti ed autonomi. A conferma della Il cons ell est. dr. Aldo Ceccherini non manifesta infondatezza della questione si ri- chiama il precedente in materia di intassabilità Irpef delle pensioni privilegiate ordinarie dipen- denti da infortuni dei militari sul presupposto della loro natura non reddituale ma risarcitoria (Corte Cost. 11 luglio 1989 n. 389). Nell'ultima parte del controricorso si deduce che l'accoglimento del ricorso, nei gradi di meri- to, aveva precluso ai giudici l'esame dell'eccezio- ne subordinata formulata in punto di inapplicabili- tà della sanzione irrogata per obiettiva incertezza ai sensi dell'art. 8 d.lgs. n. 546 del 1992 e del- l'art. 6, comma secondo d.lgs. n. 472 del 1997. L'eccezione era fondata trattandosi in ogni caso di violazione giustificata da obiettive ragioni di in- certezza sulla portata e sull'ambito di applicazio- ne delle disposizioni alle quali si riferisce. Il ricorso ripropone questioni già risolte da questa Corte, dopo alcune iniziali incertezze, in senso sfavorevole alle tesi recepite nella sentenza impugnata. Agli argomenti sviluppati nel controri- corso a sostegno di quelle tesi la Corte ha già da- to esauriente risposta nelle sentenze 8 marzo 2000 n. 2604 e 8 marzo 2000 n. 2611. In particolare, la prima delle due sentenze citate ha precisato che, in base dell'art. 48, comma primo del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 (anche prima dell'emanazione del d. P.R. 22 dicembre 1986 n. 917) le indennità di e le indennità similari, quale il trasferimento rimborso, da parte del datore di lavoro, di parte del più consistente canone di locazione che il di- pendente debba pagare per acquisire il godimento di confacente alloggio (cosiddetto "contributoun affitto"), ossia le somme che il datore di lavoro eroghi al dipendente per alleviare la maggiore en- tità degli oneri generali connessi allo stabile spostamento territoriale dell'attività lavorativa, sono componenti del reddito tassabile, ai fini Ir- pef, per l'intero ammontare, se ricadono nei perio- di d'imposta anteriori al 1998. Quanto alla sentenza della Corte costituziona- le, che ha ritenuto di natura non reddituale la pensione privilegiata ordinaria tabellare erogata in caso di menomazioni riportate a causa del servi- zio militare di leva (sentenza n. 387 del 1989), il richiamo del precedente non è pertinente, giacché la natura reddituale di quella pensione fu esclusa in ragione dell'obbligatorietà del servizio di le- e del fatto che la sua entità non è correlata va, al pregresso trattamento retributivo, bensì alla gravità della menomazione della capacità di lavoro subita in occasionalità necessaria con la presta- Il cons. fel. est. dr. Aldo CeccheriniMecqherini ་ zione, elementi dei quali nessuno ricorre nel caso qui considerato. Non si ravvisano, in conclusione, ragioni per ritornare diffusamente sui punti pre- detti, ed il relativo motivo deve essere rigettato. La sentenza dev'essere pertanto cassata con rinvio ad altra sezione della medesima Commissione regionale, la quale, nel giudicare, si atterrà al seguente principio di diritto: in base dell'art. comma primo del d.P.R. 29 settembre 197348, n. 597, anche prima dell'emanazione del d.P.R. 22 di- cembre 1986 n. 917, le indennità di trasferimento e le indennità similari, quale il rimborso, da parte del datore di lavoro, di parte del più consistente canone di locazione che il dipendente debba pagare per acquisire il godimento di un confacente allog- gio (cosiddetto "contributo affitto"), ossia le - somme che il datore di lavoro eroghi al dipendente per alleviare la maggiore entità degli oneri gene- rali connessi allo stabile spostamento territoriale dell'attività lavorativa, sono componenti del red- dito tassabile, ai fini Irpef, per l'intero ammon- tare, se ricadono nei periodi d'imposta anteriori al 1998. Il giudice del rinvio dovrà inoltre esaminare la questione, sollevata dal contribuente e rimasta assorbita nei precedenti gradi di giudizio, dell'i- 7520 1 06 dell'inapplicabilità delle sanzioni, nel caso di specie, per l'obiettiva incertezza sul contenuto della disciplina di legge, e deciderà anche sulle spese di questo grado di legittimità.
P. q. m.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, alla Com- missione tributaria regionale della Lombardia, al- tra sezione. Così deciso a Roma, in camera di consiglio, il giorno 20 marzo 2001. Il Presidente. Il Cons. est. Aldo (Vincenzo Carbone) (Aldo Ceccherini) *CORT E N IL CANCELLIERE C1 O P U R S E I Z AR Casano пиль CALEN DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi π NCELLIERE Casano A Il cons rel. est. dr. Aldo Ceccherini