Sentenza 3 aprile 1999
Massime • 1
Ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono richiesti dall'art. 1, comma primo, legge 11 febbraio 1980 n. 18, in via alternativa l'impossibilità di deambulazione o l'incapacità di attendere agli atti della vita quotidiana, sicché - nella valutazione di quest'ultimo requisito - il giudice del merito deve tener conto di un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione particolarmente difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo), tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di un'incombente e concreta possibilità di caduta e quindi da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/1999, n. 3228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3228 |
| Data del deposito : | 3 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giacomo DE TOMMASO - Presidente -
Dott. Alberto EULA - Consigliere -
Dott. Vincenzo MILEO - Consigliere -
Dott. Fernando LUPI - Consigliere -
Dott. Guido VIDIRI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EM AR IC, CI HE, CI LA, CI TE (eredi CI AM), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ARCHIMEDE N. 29, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO CRISTALLINI, rappresentati e difesi dall'avvocato LUIGI NAVACH, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, N. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1732/97 del Tribunale di BARI, depositata il 04/06/97, R.G.N. 1368/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/10/98 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso depositato in data 25 novembre 1992, AR NA ST nonché LE, NG e ST AR, tutti quali eredi di AM AR, convenivano in giudizio davanti al RE di Trani il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, per sentirlo condannare alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento, già richiesta in sede amministrativa, oltre interessi e rimborso delle spese del giudizio. Esponevano i ricorrenti che avevano richiesto alla Commissione medica per gli invalidi civili la concessione dell'indennità in esame, essendo stato il loro dante causa affetto da un complesso di malattie che rendevano indispensabile la concessione di detta prestazione. Costituitosi il contraddittorio ed esperita la consulenza tecnica d'ufficio, il RE con sentenza del 21 febbraio 1996 accoglieva la domanda e condannava il Ministero dell'Interno alla corresponsione in favore dei ricorrenti dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1 marzo 1989.
Con sentenza del 4 giugno 1997 il Tribunale di Bari accoglieva l'appello proposto dal Ministero dell'Interno ed, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettava la domanda proposta dagli eredi di AM AR. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava che il RE aveva errato nell'accogliere la domanda, stante l'insussistenza del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in epoca anteriore al maggio 1991, data in cui la Commissione medica aveva riconosciuto il beneficio in questione. Ed invero dalla espletata consulenza era emerso che il AM AR, benché affetto da "arteriopatia obliterante diffusa anche a carico degli arti inferiori, con grave compromissione della capacità del camminare", era tuttavia autonomo sia nell'andatura sia nel provvedere ai bisogni della vita quotidiana per cui non ricorrevano le condizioni volute dall'art. 1 della legge 18/80 per il riconoscimento della richiesta indennità.
Avverso tale sentenza AR NA ST, LE, NG e ST AR hanno proposto, nella suddetta qualità, ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo. Resiste con controricorso il Ministero dell'Interno. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso gli eredi di AM AR denunziano violazione e falsa applicazione di legge ( art. 1 legge 11 febbraio 1980 n. 18) nonché insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Precisano a tale riguardo i ricorrenti che dalla consulenza espletata emerge che la infermità da cui era affetto il AR consentiva allo stesso solo una parvenza di movimento e per brevissimo tempo e spazio, con pericoli notevoli alla sua integrità, come era dimostrato da una precedente caduta, causativa di un trauma cranico. In definitiva, trascinarsi per qualche metro per poi risentire pesantemente gli effetti di tale sforzo, ed esporsi a rischi ed a danni imprevedibili, equivaleva obiettivamente ad essere praticamente privo di alcuna possibilità di muoversi da solo, con conseguente necessità di assistenza e di aiuto.
Il ricorso è fondato e pertanto va accolto.
Questa Corte ha già affermato che l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 prevede due diversi ed alternativi requisiti per la fruizione dell'indennità di accompagnamento, come si desume dalla relazione disgiuntiva che, nel tessuto letterale della norma, si pone tra i medesimi : l'impossibilità di deambulare senza l'uso permanente di un accompagnatore o la necessità di un'assistenza continua, per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana( in questi testuali termini : Cass. 27 gennaio 1994 n. 817, e per analoga statuizione, più di recente, Cass. 23 gennaio 1998 n. 636). La legge ha così considerato ( cfr. anche art. 1 legge n. 508 del 1988), oltre che la condizione specifica dei non deambulanti, anche quella di coloro che non sono in grado di provvedere a se stessi per le esigenze della vita quotidiana, si da necessitare di una assistenza continua.
La situazione di non autosufficienza - che giustifica l'intervento del legislatore ordinario in attuazione dei doveri inderogabili di solidarietà indicati dall'art. 2 Cost. e dei compiti di assistenza posti allo Stato dall'art. 38 Cost. - dovrà, pertanto, essere dimostrata in presenza di qualsiasi altra patologia che non abbia come conseguenza l'incapacità della deambulazione. In tal caso l'onere probatorio consisterà nella dimostrazione sia dell'incapacità di compiere - come già visto - gli "atti quotidiani della vita" sia del (conseguenziale) bisogno di assistenza continua. In un siffatto assetto ordinamentale risulta evidente che per la configurabilità del diritto all'indennità di accompagnamento deve ritenersi sufficiente un quadro patologico gravemente alterato, tale da risultare determinante nel rendere l'infermo incapace di compiere gli atti quotidiani della vita.
Ed un difetto di autosufficienza, capace di giustificare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ricorre certamente anche allorquando - senza che si sia in presenza di una totale ed oggettiva impossibilità di movimento - la deambulazione del soggetto si presenti particolarmente difficoltosa e limitata ( nello spazio e nel tempo) ed inoltre fonte di grave pericolo in ragione di una incombente e concreta possibilità di cadute, tanto da tradursi di fatto in una incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita e da rendere, conseguentemente, necessario il permanente aiuto di un accompagnatore. Una siffatta conclusione risulta obbligata sulla base della lettura degli artt. 2 e 38 Cost. e dell'esistenza di uno stato di bisogno, particolarmente qualificato, in coincidenza del quale viene apprestata la tutela legislativa.
Orbene, alla stregua delle argomentazioni sinora svolte, la sentenza impugnata risulta censurabile perché non ha dato adeguata motivazione alle conclusioni cui è pervenuta . Ed invero, dopo avere evidenziato che il AR era affetto da "arteriopatia obliterante diffusa" che causava una grave compromissione nella deambulazione tanto da consentirgli percorsi solo di qualche metro, e da imporgli così frequenti soste necessarie per proseguire il cammino, la decisione impugnata ha poi, con un salto logico e senza giustificare in maniera congrua la sua conclusione, negato l'indennità di accompagnamento reputando il suddetto AR capace di provvedere in via autonoma ai bisogni della sua vita quotidiana.
Ai sensi dell'art. 384 c.p.c. la sentenza impugnata va cassata e, risultando necessari nuovi accertamenti di fatto, la causa va rimessa ad un diverso giudice d'appello, che si designa - in ragione del disposto dell'art. 10 del r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611 - nel Tribunale di Lecce, che procederà ad un nuovo esame della controversia facendo applicazione dei principi innanzi enunciati. Al giudice di rinvio va rimessa anche la statuizione sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Lecce anche per le spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 1999