Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/1999, n. 3228
CASS
Sentenza 3 aprile 1999

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Ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono richiesti dall'art. 1, comma primo, legge 11 febbraio 1980 n. 18, in via alternativa l'impossibilità di deambulazione o l'incapacità di attendere agli atti della vita quotidiana, sicché - nella valutazione di quest'ultimo requisito - il giudice del merito deve tener conto di un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione particolarmente difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo), tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di un'incombente e concreta possibilità di caduta e quindi da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/1999, n. 3228
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3228
    Data del deposito : 3 aprile 1999

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