Sentenza 7 ottobre 2008
Massime • 1
In tema di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati, il regime derogatorio previsto dall'art. 11 cod. proc. pen. trova applicazione anche per l'individuazione del giudice competente a decidere sulla richiesta di distruzione, a tutela della riservatezza, della documentazione riguardante le intercettazioni non più necessaria per il procedimento ai sensi dell'art. 269, comma secondo, cod. proc. pen..
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/10/2008, n. 46349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46349 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 07/10/2008
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 965
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 28260/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI MA, nato a [...] il [...];
Avverso la ordinanza in data 15 giugno 2007 del Tribunale di Salerno, con cui ha dichiarato la propria incompetenza a decidere sull'istanza di distruzione delle intercettazioni telefoniche presentata dal Sig. RT nel proc. pen. 111884/03 RG Giudice per le indagini preliminari;
Sentita la relazione effettuata dal Consigliere Dott. Luigi Marini;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero nella persona del CONS. Dott. GERACI VINCENZO, che ha concluso per la inammissibilità dell'istanza con riferimento alla dichiarazione di incompetenza e l'annullamento con rinvio per la parte in cui rigetta l'istanza del ricorrente a seguito di procedura inaudita altera parte. RILEVA IN FATTO
Nell'ambito di procedimento pendente in sede dibattimentale avanti il Tribunale di Salerno, il Sig. MO RT, magistrato in servizio presso il Tribunale di Sorveglianza di Salerno e persona estranea al processo stesso, ha formulato istanza ex art. 269 c.p.p., comma 2 al fine di ottenere lo stralcio e la distruzione di copia delle trascrizioni di alcune intercettazioni telefoniche e fra presenti ancora presenti negli atti processuali, ma che gli uffici giudiziari di Salerno avevano trasmesso agli uffici giudiziari di Napoli per ragioni di competenza ex art. 11 c.p.p.. Tale istanza era stata indirizzata inizialmente al G.i.p. in sede e da questi trasmessa al Tribunale presso cui il processo era ormai incardinato in fase dibattimentale.
L'istanza, dopo avere sottolineato l'irrilevanza delle conversazioni intercettate ai fini del processo in corso ed avere evidenziato come gli uffici giudiziari napoletani avessero già optato per l'archiviazione della posizione del richiedente, ha sottolineato come le intercettazioni telefoniche e ambientali violassero la sua riservatezza e risultassero lesive della sua dignità. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Salerno ha assunto una determinazione che distingue tra le conversazioni oggetto della competenza radicatasi ex art. 11 c.p.p. presso gli uffici giudiziari napoletani e le altre e diverse conversazioni concernenti il solo processo in corso.
Quanto alle prime il Tribunale ha escluso la propria competenza a decidere in merito al destino di atti processuali oggetto, ai sensi dell'art. 11 c.p.p., di esclusiva valutazione di altro ufficio giudiziario, a tal fine richiamando la giurisprudenza che fissa la non derogabilità a qualsiasi fine della speciale competenza stabilita dal cit. art. 11 per i procedimenti/processi ove i magistrati assumono la qualifica di parte.
Per le seconde il Tribunale ha ritenuto che, trattandosi di conversazioni che non comportano l'applicazione dell'art. 11 c.p.p., sussista la propria competenza a decidere e che, stante la fase ancora iniziale del dibattimento, ogni decisione sulle intercettazioni effettuate fosse prematura.
Inoltre l'istanza risultava, a parere del Tribunale, tanto generica consentire la individuazione delle conversazioni di cui si chiedeva la distruzione e cancellazione.
L'istanza è stata di conseguenza respinta.
Avverso tale ordinanza il difensore del Sig. RT ha proposto ricorso per cassazione.
Con unico motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 127 c.p.p. per avere il Tribunale assunto la propria decisione inaudita altera parte, in chiara violazione della procedura ex art. 127 c.p.p. espressamente prevista dall'art. 269 c.p.p., comma 2 tale violazione ha privato il richiedente della facoltà di interloquire con le altre parti e di supportare la propria istanza, anche fornendo eventuali precisazioni e chiarimenti.
Sotto diverso profilo il ricorrente lamenta che erroneamente il Tribunale non ha considerato che la competenza a decidere sulle richieste di cancellazione spetta al G.i.p. che ha emesso l'autorizzazione alle intercettazioni, e cioè il G.i.p. del Tribunale di Salerno cui l'istanza era stata inizialmente inoltrata. Lamenta altresì che l'istanza non poteva dirsi generica, sia perché conteneva un elenco di conversazioni interessate sia perché il cittadino estraneo al processo non può essere tenuto a formulare maggiori precisazioni.
In sede di requisitoria scritta il Sig. Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità dell'istanza con riferimento alla dichiarazione di incompetenza e per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza nella parte in cui rigetta l'istanza del ricorrente a seguito di procedura inaudita altera parte.
Con memoria in data 3 gennaio 2008 il ricorrente ribadisce l'esistenza di un proprio interesse alla cancellazione delle trascrizioni ed alla distruzione delle conversazioni e ribadisce, altresì, la non rilevanza delle stesse ai fini del dibattimento in corso;
elementi che giustificano l'istanza presentata e che avrebbero dovuto portare all'applicazione della procedura ex art. 127 c.p.p.;
la violazione di tale procedura comporta la nullità dell'ordinanza impugnata e la conseguente ricorribilità in cassazione avverso il provvedimento, unico strumento - del resto espressamente regolato dagli artt. 269 e 127 c.p.p. - concesso ai cittadini estranei al processo per vedere tutelata la propria posizione.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato nei termini di seguito specificati.
1. La Corte rileva in primo luogo che non sussistono dubbi circa il fatto che la disposizione contenuta nell'art. 269 c.p.p. faccia rinvio alla procedura camerale partecipata prevista dall'art. 127 c.p.p.. Così che, come ricordato con sentenza della Sesta Sezione Penale di questa Corte n. 5904 del 5-13 Febbraio 2007, parte offesa in proc. Guidi e altro (rv 236179), la L. 20 giugno 2003, n. 140, art. 6, comma 1 nel richiamare l'art. 269 c.p.p. richiede, tramite il rinvio al comma 2 di tale disposizione, "l'applicazione delle formalità previste dall'art. 127 c.p.p., con la conseguenza che le parti processuali non avvisate, ai sensi dell'art. 127 cit., comma 7 proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari, al termine della procedura stessa".
Sul punto si vedano anche i principi fissati dall'ormai risalente sentenza della Seconda Sezione Penale, n. 1015 del 22 Febbraio-11 Aprile 1994, PM in proc. ID (rv 197312).
2. Il principio così affermato dalla giurisprudenza, unitamente alla circostanza che il Sig. RT ha dovuto impugnare avanti questa Corte una ordinanza dibattimentale, con soluzione che configge con il dettato dell'art. 586 c.p.p., mette subito in luce, a parere della Corte, l'aspetto centrale dell'interpretazione del dato normativo che sorge dalla prospettazione offerta dal ricorrente. Tale punto non concerne tanto l'esigenza che la verifica in ordine alle intercettazioni telefoniche sia effettuata attraverso una procedura partecipata, quanto la sede in cui detta verifica può avere luogo e, in modo correlato, quali siano i soggetti ammessi ad interloquire.
3. E, dunque, occorre tenere distinti i due profili di censura prospettati dal ricorrente:
a) le conseguenze della trasmissione degli atti ad altra autorità giudiziaria in applicazione dell'art. 11 c.p.p.;
b) la tutela che il ricorrente può attivare avanti l'autorità giudiziaria salernitana.
a) Sul primo dei profili di censura la Corte ritiene che non si tratti di questione rilevante in questa sede.
Deve, infatti, rilevarsi che dall'esame del materiale contenuto nel fascicolo - che questa Corte può considerare in presenza di censure che concernono la regolarità degli atti stessi - risulta che in data 18 Aprile 2007 il Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Salerno ha trasmesso al Tribunale l'istanza presentata il 12 Aprile 2007 dal Sig. RT;
risulta altresì che nella missiva di trasmissione il giudice mette in evidenza un contrasto giurisprudenziale a suo parere esistente in ordine a quale sia l'organo competente a decidere una volta che il procedimento sia ormai transitato alla fase dibattimentale.
Risulta, poi, che l'istanza del 12 Aprile, dopo avere richiamato l'esistenza di separato procedimento avanti l'autorità giudiziaria napoletana, sollecitava al Giudice per le indagini preliminari "ai sensi dell'art. 269 c.p.p., comma 2, la distruzione delle registrazioni concernenti le telefonate e le conversazioni ambientali richiamate dall'informativa DIGOS allegata e di tutte le altre cose che lo dovessero eventualmente riguardare, direttamente o indirettamente, e che non sono utili al processo penale in via di celebrazione".
L'istanza, dunque, appare diretta in modo inequivoco ad una deliberazione sugli atti contenuti nel procedimento pendente avanti l'autorità giudiziaria di Salerno.
Ciò nonostante, la vicenda processuale avanti l'autorità giudiziali di Napoli è stata presa in esame con l'ordinanza oggi impugnata, ma questa non poteva ovviamente fornire alcuna disposizione in ordine alle determinazioni che concernono la documentazione oggetto del procedimento che l'autorità giudiziaria napoletana ha avviato a seguito della trasmissione degli atti effettuata dagli uffici salernitani.
Rileva la Corte che è del tutto evidente che l'art. 11 c.p.p. intende sottrarre la valutazione della posizione del magistrato, compreso il decisivo esame degli aspetti disciplinati dalla L. n. 140 del 2003 e dagli artt. 269 c.p.p. e ss., agli uffici giudiziari collocati nel distretto ove il magistrato stesso opera ed affidarla alla solo autorità giudiziaria del distretto competente ex art. 11 c.p.p.. Ne consegue che in modo del tutto corretto il Tribunale di Salerno, una volta ritenuto di esaminare la questione, ha dichiarato la propria incompetenza a decidere con riferimento alla documentazione che forma parte del procedimento trattato dall'autorità giudiziaria di Napoli.
b) Per quanto concerne la documentazione contenuta agli atti del procedimento pendente davanti all'autorità giudiziaria salernitana, la Corte rileva come la materia oggetto del ricorso sia disciplinata da due separate disposizioni che afferiscono a situazioni tra loro diverse: l'art. 268 c.p.p., comma 6 che regola le forme con cui le parti del processo possono esaminare a valutare le registrazioni al fine di sollecitare sia l'acquisizione al fascicolo processuale delle conversazioni che ritengono rilevanti (e che il giudice include a meno che non siano manifestamente irrilevanti), sia lo stralcio "delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione"; l'art. 269 c.p.p., comma 2 secondo cui tutti "gli interessati", e quindi non le parti processuali in senso stretto, possono far valere il proprio diritto alla riservatezza e chiedere che vengano distrutte le conversazioni non necessarie per il procedimento: tale istanza va rivolta al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione e non al giudice procedente al momento dell'istanza.
4. Rileva la Corte che dal tenore dell'art. 268 e dal testo dell'art. 269 appare evidente che il giudice competente a decidere sull'esito dei verbali e delle conversazioni registrate è il Giudice per le indagini preliminari, con un chiaro sbarramento di fase e temporale rispetto alle istanze e alle attività delle parti e delle persone interessate.
E, del resto, l'esigenza di riservatezza che fonda la disposizione dell'art. 269, comma 2 viene da tale disposizione espressamente bilanciata con l'esigenza propria del procedimento e del processo, che non è costituita solo dalla conservazione degli elementi di prova utili o necessari alla decisione, ma anche dalla definizione del materiale probatorio utilizzabile.
Ciò significa che in tema di intercettazione di conversazioni la legge ha inteso anticipare la fissazione di quale sia il materiale probatorio utilizzabile ad un momento anteriore la definizione dell'azione penale, e la cristallizzazione dell'accusa; ciò consente che le parti e il giudice siano messi in grado di fondare le proprie valutazioni su una base probatoria che assume valore di tendenziale stabilità, fatta eccezione per le possibili diverse future valutazioni che eliminino dal fascicolo processuale tutta la documentazione o una sua parte in applicazione dell'art. 271 c.p.p., comma 3, secondo cui il giudice può in ogni stato e grado del procedimento ordinare la distruzione delle intercettazioni assunte in violazione dei divieti di utilizzazione (divieti che, secondo l'art. 271, primi due commi non ricomprendono ne' la previsione dell'art. 268, comma 6 ne' quella dell'art. 269, comma 2).
5. Ritiene, in conclusione, la Corte che la scelta di consentire l'intervento regolatore soltanto al Giudice per le indagini preliminari risponda a logiche di efficacia del processo e sia nello stesso tempo del tutto coerente con il valore della tutela della riservatezza.
La tutela efficace della riservatezza delle parti e degli "interessati" richiede che l'intervento del giudice operi prima che il materiale procedimentale esca dall'area della segretezza, posto che non avrebbe più senso attivare meccanismi di protezione dopo che il passaggio alla fase dibattimentale ha dato corso al regime di pubblicità, che di questa fase è imprescindibile caratteristica a tutela dell'altrettanto fondamentale valore della trasparenza dell'azione giudiziaria.
6. Alla luce dei principi interpretativi così affermati, il ricorso del Sig. RT risulta infondato e deve essere rigettato, con conseguente obbligo per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2008