Sentenza 5 febbraio 2007
Massime • 1
La procedura per la distruzione della documentazione relativa ad intercettazioni telefoniche ritenute non necessarie deve avvenire nel contraddittorio di tutte le parti interessate e non solo degli interlocutori delle conversazioni in esame. (La Corte ha ritenuto che, nel disciplinare tale procedura, il primo comma dell'art. 6 L. 20 giugno 2003, n. 140 - tramite il rinvio all'art. 269 cod.proc.pen. - richieda, ai sensi del comma secondo di tale disposizione, l'applicazione delle formalità previste dall'art. 127 cod. proc. pen., con la conseguenza che le parti processuali non avvisate possono, ai sensi del comma settimo dell'art. 127 citato, proporre ricorso in cassazione avverso l'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari al termine della procedura stessa).
Commentario • 1
- 1. Art. 269 - Conservazione della documentazionehttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/02/2007, n. 5904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5904 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 05/02/2007
Dott. AGRÒ Stefano Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - N. 284
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO GI - Consigliere - N. 13483/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ID GI e da ID IU;
avverso l'ordinanza 14 marzo 2006 del GIP del Tribunale di Ancona;
Udita la relazione del Consigliere Dott. AGRÒ Antonio Stefano;
Letta la requisitoria del PG. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. GI e IU ID, persone sottoposte ad indagini nel procedimento, ricorrono contro l'ordinanza indicata in epigrafe con cui il GIP ha disposto la distruzione delle registrazioni e dei verbali relativi di alcune conversazioni telefoniche intercettate. Lamentano di non essere stati avvisati della fissazione dell'udienza in cui è stata adottata simile deliberazione.
2. Il P.G. ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi, coinvolgenti provvedimento inoppugnabile.
3. I ID hanno presentato memoria di replica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Come si è detto in narrativa il P.G. ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi, in quanto essi avrebbero ad oggetto un provvedimento inoppugnabile.
La Corte non condivide questa conclusione.
2. Ed in effetti la L. n. 140 del 2003, art. 6, comma 1, che disciplina il procedimento di distruzione attivato nella specie, prevede che essa distruzione sia decisa in Camera di consiglio a norma dell'art. 269 c.p.p., commi 2 e 3. E il comma 2 di quest'ultima disposizione, a sua volta, richiama il precedente art. 127. Il quale ultimo, al comma 7, prevede il ricorso in Cassazione avverso l'ordinanza emessa a conclusione del procedimento.
3. Tanto posto, si deve ancora aggiungere che le parti da sentire a norma della L. n. 140 del 2003, art. 6, comma già richiamato, non sono solo gli interlocutori della conversazione, ma ogni soggetto che possa avere interesse all'atto di indagine. La qual cosa, oltre che dalla terminologia impiegata e dai principi del contraddittorio, si ricava anche dal comma 2 dello stesso articolo, il quale esplicitamente qualifica le parti come parti processuali, quando esse, nel corso del medesimo procedimento, si oppongano alla distruzione e facciano istanza per l'acquisizione.
4. Ora, poiché nella specie sono stati avvisati del procedimento soltanto un imputato, il suo difensore e il parlamentare interlocutore e poiché quindi non è stato rispettato il contraddittorio nell'emanazione del provvedimento impugnato, ne discende che questo va annullato senza rinvio.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Ancona per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2007