Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/02/2007, n. 5904
CASS
Sentenza 5 febbraio 2007

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Massime1

La procedura per la distruzione della documentazione relativa ad intercettazioni telefoniche ritenute non necessarie deve avvenire nel contraddittorio di tutte le parti interessate e non solo degli interlocutori delle conversazioni in esame. (La Corte ha ritenuto che, nel disciplinare tale procedura, il primo comma dell'art. 6 L. 20 giugno 2003, n. 140 - tramite il rinvio all'art. 269 cod.proc.pen. - richieda, ai sensi del comma secondo di tale disposizione, l'applicazione delle formalità previste dall'art. 127 cod. proc. pen., con la conseguenza che le parti processuali non avvisate possono, ai sensi del comma settimo dell'art. 127 citato, proporre ricorso in cassazione avverso l'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari al termine della procedura stessa).

Commentario1

  • 1Art. 269 - Conservazione della documentazione
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/02/2007, n. 5904
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5904
Data del deposito : 5 febbraio 2007

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